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« Delibere Assembleari Nullità – Annullabilità »
Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione, con la
recentissima, sentenza N° 4806 del 7 marzo 2005,
hanno ritenuto che, la mancata comunicazione
dell’avviso di convocazione dell’assemblea anche ad
uno solo dei condomini, non rende la delibera nulla
ma solo annullabile, nel termine di impugnativa
di trenta giorni previsto dall’articolo 1137c.c..
Confermando così l’orientamento già intrapreso nelle precedenti
sentenze N° 8493 del 5 maggio 2004 e N° 1292 del 5
febbraio 2000, qui di seguito riportate:
Cass. civile, sez. II, 05.05.2004, N° 8493
- Pres. Corona R - Rel.
Triola RM - P.M. Russo R (Conf.) - Morello c.
Campanella
La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
condominiale ad un condomino, in quanto vizio del
procedimento collegiale, comporta non già la
nullità, ma l'annullabilità della delibera
che, ove non impugnata nel termine di trenta
giorni (dalla comunicazione per i condomini
assenti e dalla approvazione per quelli
dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti
di tutti i partecipanti al condominio.
Cass. civile, sez. II, 05.02.2000, N° 1292
- Pres. Volpe V - Rel.
Corona R - P.M. Apice U (conf.) - Condominio Palazzo
Riganello e Bianchi c. Gerace
La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea condominiale ad un condomino, in
quanto vizio del procedimento collegiale,
comporta non già la nullità, ma l'annullabilità
della delibera che, ove non impugnata nel termine di
trenta giorni (dalla comunicazione per i
condomini assenti e dalla approvazione per quelli
dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti
di tutti i partecipanti al Condominio.
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Riferimenti Legislativi:
Art. 1137 c.c. (Impugnazioni delle deliberazioni dell' Assemblea)
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino
dissenziente può fare ricorso all'Autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento,
salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità
stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza,
entro trenta giorni, che decorrono dalla
data della deliberazione per i dissenzienti e dalla
data di comunicazione per gli assenti
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Commento
:
Con la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione in commento, può forse dirsi così
definitivamente risolto uno dei maggiori problemi di
origine giurisprudenziale che ha portato nel tempo
ad una mutevole e talvolta precaria distinzione tra
delibere nulle e delibere annullabili, mutuatando
talvclta la disciplina di riferimento, vuoi dalla
normativa sui contratti (articoli 1418 e seguenti
c.c.) , vuoi delle disposizioni in materia di
società (articoli 2377 e 2379 c.c.). In verità, il
Codificatore del 1942 nel comporre la disciplina del
“nuovo” Istituto del Condominio, non propose
distinzione alcuna tra nullità e annullabilità dei
deliberati, come invece fece nella materia
societaria distinguendo le azioni in due separati
articoli, prevedendo unicamente all’articolo 1137
c.c. la possibilità per il condomino dissenziente di
proporre nel termine di trenta giorni dall’avvenuta
conoscenza del deliberato, l’azione di annullamento
per tutte quelle decisioni contrarie alla legge o al
regolamento. La brevità del termine previsto per
l’impugnazione e la circoscrizione delle persone
legittimate a proporre l’azione (ovverosia i soli
condomini dissenzienti, ricordo invece che, in caso
di nullità, ex art. 1421 c.c., chiunque vi ha
interesse può proporre l’azione, e pertanto anche il
condomino consenziente, l’Amministratore o chi non è
più condomino) trova giustificazione
nell’esigenza di garantire velocemente la
definizione dei rapporti in Condominio, come
anche con riferimento alla previsione dell’immediata
esecutività del deliberato, a prescindere dalla
proposizione dell’azione di impugnazione, fatta
salva l’eventuale sospensione ordinata dalla stessa
Autorità Giudiziaria (secondo comma dell’articolo
1137 c.c.).
Difatti, il Legislatore capi da subito, forse ciò che sfuggi poi ai
Supremi Giudici, ovverosia che, in Condominio,
correntemente vi sono delle necessità, delle spese,
delle evenienze che vanno risolte subito, come pure,
vi può essere da parte di taluni condomini reiterata
diserzione alla “vita assembleare”, specie
quando si tratta di grandi enti pubblici, e pertanto
c’è il rischio di non raggiungere mai il quorum
deliberativo necessario, e allora che fare,
continuare a convocare assemblee e nel frattempo non
pagare i debiti o non eseguire le manutenzioni
necessarie !!!.
Il Legislatore nel breve termine di impugnazione di trenta giorni
dalla data di comunicazione del verbale agli
assenti, da una parte ha inteso così salvaguardare
il diritto di quest’ultimi di contestare il
deliberato qualora questo sia stato preso senza le
maggioranze previste, che rappresentano pur sempre
una garanzia per il condomino, soprattutto nella
particolare diversificazione a seconda dell’oggetto
del deliberato, e dall’altra parte, in difetto di
impugnazione in termini, ha garantito la
prosecuzione dell’attività in Condominio. E così la
sentenza della Corte di Cassazione N° 13013 del 2
ottobre 2000, stravolgendo precedenti difformi
orientamenti, sentenziò che, le delibere
assembleari assunte in violazione delle norme
sulla convocazione dei partecipanti o con
maggioranze inferiori a quelle previste, sono
annullabili e non nulle.
Ma ancora, è bene ricordare come la Suprema Corte di Cassazione
nella sentenza N° 6212 del 23 maggio 1992,
riprendendo quanto già espresso nella remota
sentenza N° 4035 del 21 settembre 1977, ritenne che
l’incompletezza dell’Ordine del giorno
contenuto nell’atto di convocazione dell’assemblea
determina non la nullità assoluta ma l’annullabilità
delle delibere dell’assemblea dei condomini,
con la conseguenza che la stessa deve essere
impugnata nel termine di trenta giorni di cui
all’articolo 1137 c.c..
E’ fintroppo ovvio poi che, quando l’Assemblea assuma decisioni
oltre le sue competenze, o prenda decisioni con
oggetto impossibile o illecito, o lesive dei diritti
individuali dei condomini sulle cose comuni o
esclusive, tali delibere saranno radicalmente nulle
e non semplicemente annullabili. |