|

Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede
di Bologna
- alac@ascom.bo.it - www.alac.bo.it -
c/o ASCOM BOLOGNA Strada Maggiore 23 – 40125 Bologna
Tel 051/ 648.74.11 Fax 051/648.78.22
_________* * *__________
RACCOLTA
ATTI
del
Convegno
“IL
CONDOMINIO 2005”
tenutosi il 26 febbraio 2005
presso la CCIAA di Bologna
Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede
di Bologna
- alac@ascom.bo.it - www.alac.bo.it -
c/o ASCOM BOLOGNA Strada Maggiore 23 – 40125 Bologna
Tel 051/ 648.74.11 Fax 051/648.78.22
_________* * *__________
Convegno “IL
CONDOMINIO 2005”
del 26 febbraio 2005
– Bologna CCIAA di Bologna
“L’Evoluzione della figura dell’Amministratore
Immobiliare”
a cura di Andrea
Tolomelli
Il Codificatore del 1942, nel “nuovo” Istituto del Condominio degli edifici, disegna la
figura dell’Amministratore principalmente agli
articoli 1129, 1130 e 1131 c.c., che vanno però
necessariamente integrati con gli altri specifici
disposti contenuti nel Capo II°. Tutta la
disciplina del Condominio è caratterizzata da
un’ampia flessibilità che, ha consentito un facile
adattamento al mutare delle esigenze del vivere in
comune ed al conseguente variare degli immobili.
Come si evince chiaramente dalla formulazione
letterale della normativa, il Legislatore identifica
l’Amministratore del Condominio, anzitutto come un
soggetto “esecutore” del
deliberato assembleare e “curatore” dei diritti ed interessi della collettività, sia per
quanto riguarda il recupero del credito, sia
generalmente per la tutela dei beni comuni.
L’articolo 1130 c.c., al primo comma, sancisce
infatti espressamente che, l’Amministratore
deve, nell’ordine, eseguire le delibere
assembleari, curare l’osservanza del Regolamento di
Condominio, disciplinare l’uso delle cose comuni,
riscuotere i contributi ed erogare le spese per
l’ordinaria manutenzione e per i servizi in comune e
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti comuni dell’edificio. All’articolo 63
delle disposizioni di attuazione al codice civile si
prevede poi la possibilità per l’Amministratore di
riscuotere i crediti condominiali, richiedendo
all’Autorità Giudiziaria competente decreto
ingiuntivo immediatamente esecutivo. La formulazione
così ampia del disposto di cui all’articolo 1130 c.c.,
ha dato così la possibilità di identificare
anzitutto l’Amministratore come un soggetto
responsabile del recupero del credito,
rispondendo ai condomini per il mancato e tempestivo
ricorso all’Autorità Giudiziaria, infatti al tempo
in cui nacque la normativa questa si presentava come
la funzione principale dell’Amministratore, per poi
potergli attribuire una responsabilità fiscale in relazione ai nuovi adempimenti ai quali il
Condominio è stato sottoposto con l’identificazione
di quest’ultimo come “Sostituto d’imposta”,
ed ancora una responsabilità in ordine alla
sicurezza delle e nelle parti comuni e per
tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria,
ma anche d’urgenza, come disposto dall’ultimo comma
dell’articolo 1135 c.c.: “l’Amministratore non
può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che, rivestano carattere d’urgenza, ma in
questo caso deve riferirne alla prima Assemblea”.
Dal combinato disposto dell’articolo 1130 con
l’articolo 1135 c.c., possimo evincere chiaramente,
come il nostro Legislatore abbia inteso vincolare il
mandato d’amministrazione al rispetto della volontà
dei condomini, contenuta nel Regolamento di
Condominio e nei deliberati assembleari,
riconoscendogli un autonomia dispositiva al fine di
disciplinare al meglio l’uso delle cose comuni, se
ed in quanto, non preventivamente regolamentato dai
condomini, come pure una capacità
amministrativa per l’ordinaria amministrazione,
vincolata comunque dagli impegni di cui al bilancio
preventivo, ed infine, la facoltà e di conseguenza
la responsabilità per i casi di manutenzioni
urgenti o ove, più in generale, occorra
prontamente salvaguardare i diritti dei
condomini inerenti le parti comuni. Il punto
quarto dell’articolo 1130 c.c. è da intersecare poi
con l’articolo 1122 c.c., a mente del quale “ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di
sua proprietà, non può eseguire opere che rechino
danno alle parti comuni”. Dal combinato disposto
delle citate norme si può pertanto evincere un
generale obbligo di vigilanza
dell’Amministratore anche sulle opere che il singolo
fa o mantine nella proprietà esclusiva. Si
pensi, ad esempio, agli effetti devastanti
dell’esplosione causata dal mal funzionamento di una
caldaia individuale ed all’inevitabile travolgimento
delle parti comuni dell’edificio; l’Amministratore è
pertanto pienamente legittimato a richiedere e
ottenere rassicurazioni e certificazioni a garanzia
del corretto funzionamento degli impianti esclusivi.
Come viceversa, dal punto secondo dell’articolo 1130
c.c., gli deriva un dovere di vigilanza sul
corretto funzionamento dei beni comuni, affinché sia
mantenuta integra la parità di godimento degli
stessi da parte di tutti i condomini. La
Suprema Corte di Cassazione civile nella Sentenza N°
10144 del 19 novembre 1996, ha in tal senso
affermato che: “tra le incombenze spettanti
all’Amministratore del Condominio ai sensi
dell’articolo 1130 N° 2 c.c., rientra la vigilanza
sulla regolarità dei servizi comuni anche per quanto
attiene alle interferenze con i singoli
appartamenti, nonché il dovere di impartire ed
eseguire le necessarie provvidenze intese a
mantenere integra la parità del godimento dei beni
comuni da parte di tutti i condomini”. L’articolo 1134 del codice civile, a conferma
dell’autonomia dell’Amministratore nella gestione
ordinaria, esclude poi, il singolo condomino
dall’operare sulle parti comuni, stabilendo
espressamente che: “il condomino che ha fatto
spese per le cose comuni seza autorizzazione
dell’Amministratore o dell’Assemblea non ha diritto
al rimborso, salvo che si tratti di spese urgenti”.
L’Amministratore assume pertanto, rispetto ai
condomini suoi mandanti, una responsabilità di
natura contrattuale, per quanto attiene alla
corretta esecuzione delle delibere assembleari, alla
gestione ordinaria, intesa come riscossione e
disposizione di quegli interventi continuativamente
necessari a mantenere in efficienza i beni comuni,
di vigilanza su quest’ultimi affinché non provochino
danno, e di generale tutela dell’interesse della
collettività dei condomini; rimanendo comunque ogni
rapporto all’interno del Condominio, come confermato
dalla Suprema Corte di Cassazione alla sentenza N°
850 del 11 febbraio 1981. I condomini rimangono
pertanto, rispetto ai terzi, responsabili
solidalmente, ai sensi dell’articolo 1292 c.c., per
il fatto illecito commesso dall’Amministratore
nell’esercizio delle proprie funzioni, ex articolo
2049 c.c. (“I padroni e i committenti sono
responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito
dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle
incombenze a cui sono adibiti”). Come pure, si
ritiene che, ai condomini spetti direttamente la
custodia e la vigilanza sui beni comuni e di
conseguenza la responsabilità ex articolo 2051 c.c.
(“Ciascuno è responsabile del danno cagionato
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il
caso fortuito”), salva comunque la facoltà di
rivalsa sull’Amministratore, qualora il danno derivi
da un’inadempimento di quest’ultimo. Il nesso di
vigilanza o dipendenza è determinato ogni qualvolta
il committente abbia la facoltà di dare ordini ed
istruzioni, ovvero di esercitare una propria
sorveglianza. Infatti, i condomini preservano
comunque sull’operato dell’Amministratore un potere
di vigilanza, che nell’unione assembleare gli
permette di ingenerare quei provvedimente
nell’interesse del Condominio, fino alla revoca
dell’incarico all’Amministratore. Così il Tribunale
di Ferrara con la sentenza del 28 dicembre 1999 ha
ritenuto che, la custodia di una piscina privata
deve espletarsi a carico di colui che abbia
l’effettivo potere materiale sulla cosa che, nel
caso del Condominio, è il Condominio medesimo e non
l’Amministratore.
Sotto il profilo penale si ritiene che la
responsabilità dell’Amministatore possa essere
inquadrata nella fattispecie di cui all’articolo 40
c.p., secondo comma,: “Non impedire un’evento che
si ha l’obbligo giuridico d’impedire equivale a
cagionarlo”. L’Amministratore potrebbe essere
chiamato poi a rispondere del reato
contravvezionale di cui all’articolo 677 c.p. per
l’omissione di lavori che minacciano rovina (“Il proprietario di un edificio o di una
costruzione che minaccia rovina, ovvero chi per lui
obbligato alla conservazione o alla vigilanza
dell’edificio o della costruzione, il quale omette
di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il
pericolo, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lile trecentomila a un
milioneottocentoimila”). La Corte di Cassazione,
penale, sezione I°, del 7/08/1996 N° 7764 ha infatti
inteso, che negli edifici in Condominio incombe
sull’Amministratore l’obbligo di rimuovere il
pericolo derivante dalla minacciata rovina di parti
comuni della costruzione, la cui violazione integra
il reato di cui all’articolo N° 677 c.p.. Secondo la
Suprema Corte “L’Amministratore è infatti
titolare “ope legis” – salvo diverse disposizioni
statutarie o regolamentari – non solo del dovere di
erogazione delle spese attinenti alla manutenzione
ordinaria e alla conservazione delle parti comuni
dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1130 N° 3 e 4
codice civile, ma anche del potere di ordinare
lavori di manutenzione straordinaria che rivestano
carattere urgente con l’obbligo di riferirne nella
prima Assemblea condomini, ai sensi dell’articolo
1135 comma secondo c.c., di talché deve riconoscersi
in capo allo stesso l’obbligo giuridico di attivarsi
senza indugio per la eliminazione delle situazioni
potenzialmente idonee a cagionare la violazione
della regola del neminem laedere”.
È da ritenesi che, la responsabilità penale rimanga
comunque in carico ai singoli condomini, nel caso in
cui questi non abbiano fornito all’Amministratore i
mezzi economici necessari per le riparazioni, o in
caso di delibera ove gli viene negata
l’autorizzazione di provvedere ad una certa
manutenzione, in quanto l’Amministratore assume
l’obbligo di compiere certi atti nell’interesse dei
condomini, dalla cui omissione potrebbero derivare
delle responsabilità penali in capo agli stessi, e
non è consentito ai condomini mandanti trasferire
all’Amministratore una loro potenziale
responsabilità penale.
La legislazione in materia di edilizia, salute ed
infortunistica, e mi riferisco in particolare ai
decreti legislativi N° 494/96 e N° 528/99, ha
automaticamente comportato per l’Amministratore, nell’ambito dell’appalto delle
opere di ristrutturazione del fabbricato, gravosi
compiti “ispettivi”, per conto del
Condominio committente. Il Decreto Legislativo N° 31
del 2 febbraio 2001, in attuazione della direttiva
98/83/CE, relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano, modificato dal Decreto
Degislativo N° 27 del successivo 2 febbraio 2002,
all’articolo 5, comma secondo, ha indicato che, per
gli edifici e le strutture in cui l’acqua viene
fornita al pubblico, il gestore del servizio idrico
è responsabile della qualità dell’acqua fino al
punto di consegna (il contatore) e pertanto per la
salubrità dell’acqua al rubinetto subentrano il
titolare ed il responsabile della gestione
dell’edificio. Nel caso in cui coesistano
civili abitazioni e strutture aperte al pubblico, il
titolare della struttura in cui l’acqua viene
fornita al pubblico è il responsabile della gestione
dell’edificio devono garantire che, i valori di
paramentro fissati nell’allegato I del citato
Decreto, rispettati nel punto di consegna, siano
mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal
rubinetto.
Il Ministero della Salute, in una recente nota, ha
chiarito come “le disposizioni antifumo” di
cui all’articolo 51 legge 16 gennaio 2003, N° 3,
trovano applicazione anche nei locali condominiali
chiusi, adroni, scale, ascensori, sale riunioni.
Pertanto si ritiene spetti all’Amministratore
apporre la richiesta segnaletica, secondo
quanto disposto dall’articolo 22 dell’accordo
Stato-Regioni del 16.12.2004.
La normativa in discussione per la riforma
dell’Istituto del Condominio negli edifici, e mi
riferisco al “testo unificato proposto dal
comitato ristretto per i disegni di legge n° 1708 e
congiunti con gli emendamenti approvati dalla
commissione giustizia del Senato della Repubblica” – del 20 maggio 2004, nella riformulazione degli
articoli 1129, 1130 e 1122 c.c., introducendo poi
l’articolo 1122 bis, chiaramente ridisegna
l’Amministratore come un Vigilante del
Condominio, garante della
sicurezza dell’edificio. Ma partiamo proprio
da quest’ultimo proposto articolo 1122 bis,
che parifica espressamente le proprietà esclusive
alle parti comuni per quanto attiene al divieto di
fare o mantenere impianti o opere se non nelle
condizioni di sicurezza prescritte dalla legge,
affermando come: “La mancanza delle condizioni
di sicurezza si considera situazione di grave
pericolo imminente rispetto all’integrità delle
parti comuni e delle persone che stabilmente
occupano o abitualmente accedono al Condominio,
anche ai fini della tutela giurisdizionale”. Prevedendo poi, un potere – dovere dell’Amministratore di ispezionare, attraverso un
tecnico abilitato, le parti esclusive, al fine di,
accertare le condizioni di sicurezza delle opere e
dgli impianti in quest’ultimi, ed in difetto
disporre un piano d’intervento per la messa in
sicurezza. Nella minuziosa procedura il Legislatore
proponente sancisce che, nel caso di inerzia del
condomino, o del detentore a qualunque titolo, si
presume approvato il piano di esecuzione delle opere
da porre in essere nella proprietà escluiva per la
“messa in sicurezza”: “Il condomino, dopo essere
stato interpellato, può d’accordo con il tecnico
nominato, stabilire le modalità d’accesso. In
mancanza, non può impedirlo, … Se dall’ispezione
risulta la situazione di pericolo di cui al primo
comma, il condomino deve comunicare
all’Amministratore le modalità e il tempo di
esecuzione degli indispensabili lavori di messa in
sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le
modalià e il tempo dell’accesso per ogni opportuna
verifica. In mancanza, l’Amministratore predispone
senza ritardo, con la collaborazione del tecnico
qualificato, il piano di intervento con
l’indicazione dettagliata dei lavori da eseguire e
lo comunica ai condomini. L’Inerzia del
condomino interessato o del detentore a qualunque
titolo importa approvazione del piano e delle
modalità per la sua esecuzione.”
Tale norma va poi necessariamente integrata con il
proposto sesto comma del articolo 1130, ove si
prevede per l’Amministratore l’obbligo di tenuta di
un registro di anagrafe condominiale formato dai
nominativi dei singoli proprietari e dai dati
catastali di ogni unità immobiliare, nonché
dagli atti concerneti l’attuazione delle normative
di sicurezza. Pertanto dal combinato
disposto di tali norme ne discende che, nel caso in
cui il condomino non fornisca la documentazione
circa l’attuazione delle norme di sicurezza,
l’Amministratore dovrà avviare la procedura
poch’anzi menzionata al fine di accertare la
presenza o meno delle condizione di sicurezza
previste dalla legge, con il rischio però di vedersi
opporre l’esenzione dalle spese, qualora non vengano
accertate situazioni di pericolo.
Viene così introdotto per i Condominii un “Fascicolo Fabbricati” con onere di
redazione a carico dell’Amministratore.
Per quanto attiene alle parti comuni, il nuovo
secondo comma del proposto articolo 1120, sancisce
che: “per le opere e gli interventi connessi alla
sicurezza ed alla salubrità degli edifici e degli
impianti sono valide le deliberazioni approvate con
la maggioranza prevista dal secondo comma
dell’articolo 1136 c.c.”. Pertanto, il
Legislatore proponente pur rimarcando la
responsabilità dell’Amministratore di vigilare ed
accertarsi sul corretto funzionamento dei beni
comuni, conformemente alle normative di sicurezza,
continua nel lasciare la possibilità di disporre le
opere di adeguamento nella signoria della sola
Assemblea dei condomini. E’ singolare poi, come il
Legislatore proponente inquadri le opere connesse
alla sicurezza nell’ambito delle innovazioni,
discostandosi così dalle diverse interpretazioni
giurisprudenziali sino ad oggi date, che le
consideravano come opere manutentive deliberabili a
maggioranza semplice, per poi sancire che, queste si
possano deliberare con la medesima maggioranza
dell’articolo 1136, secondo comma c.c..
La funzione dell’Amministratore nel recupero
crediti, viene ribadita esplicando una
responsabilità di quest’ultimo, tra l’altro già
chiaramente attribuibigli nell’articolo 1130, terzo
comma c.c., con l’inserimento all’articolo 1129 c.c.
delle seguenti disposizioni: “L’Amministratore è
sempre tenuto a mettere in mora gli obbligati
inadempienti decorsi trenta giorni da quando il
credito è divenuto esigibile. L’Amministratore è
obbligato a intraprendere iniziative giudiziarie per
la riscossione forzosa delle somme dovute da ciascun
obbligato, incluse quelle di cui all’articolo 63,
comma 1 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile entro tre mesi dal giorno in cui il
credito è divenuto esigibile, a meno che non sia
stato espressamente dispensato dall’Assemblea. In
mancanza scaduto tale termine, gli obbligati in
regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di
solidarietà. In tal caso l’Amministratore risponde
nei confronti dei terzi nei limiti delle somme non
riscosse per le quali non abbia attivato le
iniziative di cui al primo periodo del presente
comma. L’Amministratore diviene quindi
responsabile nei confronti dei terzi per le somme
per le quali non abbia intrapreso le azioni
giudiziarie nel breve termine di novanta giorni.
Nella riforma dell’articolo 63 delle disposizioni
d’attuazione leggiamo poi che : “Gli obbligati in
regola con i pagamenti hanno il beneficio della
preventiva escussione. Il ricorso a strumenti
coattivi di riscossione della somme dovute
da ciascun obbligato entro tre mesi dal giorno in
cui il credito è divenuto esigibile deve essere comunicato dall’Amministratore ai creditori
del Condominio ancora insoddisfatti” L’Amministratore non solo dovrà quindi dar corso
alle azioni giudiziarie contro il condomino
inadempiente, entro tre mesi dal momento in cui il
credito è divenuto esigibile, ma anche procedere,
non si sa esattamente con quali termini, nel dare
comunicazione ai creditori del Condominio ancora
insoddisfatti. S’ingesserà così inviolabilmente
l’andamento della vita condominiale, in quanto i
fornitori del Condominio, non appena ricevuta
comunicazione dall’Amministratore dell’avvio di una
procedura giudiziale nei confronti di un condomino
moroso, sospenderanno le lavorazioni o le forniture
in attesa di essere anticipatamente saldati o
garantiti per la quota del condomino moroso;
pertanto all’Amministratore non rimarrà che
convocare l’Assemblea dei condomini affinché questa
deliberi l’anticipazione della quota oggetto di
procedura giudiziale. Va poi aggiunto che,
l’individuazione del fornitore nei casi di
lavorazioni straordinarie è abbastanza facile, ma
nei casi ordinari i fornitori del Condominio
dovranno intendersi tutti coloro che alla data di
avvio del procedimento giudiziario risulteranno
creditori del Condominio, anche per somme di
modestissima entità (ente di erogazione della luce,
gas, acqua …. Assicurazione ….. Amministratore…..
manutentori).
Dovrà intendersi poi che, diverrà così legittima la
trasmissione ai fornitori dello stato di morosità
dei condomini, oggi vietato dalla normativa sulla
privacy ?
Il Legislatore proponente prevedere poi, nell’ambito
del nuovo articolo 1129 c.c., la possibilità per
l’Assemblea di richiedere che, l’Amministratore
all’atto dell’accettazione dell’incarico presti
idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi
derivanti dal suo mandato, anche mediante
prestazione di fideiussione. Situazione tra l’altro
già oggi nelle disponibilità dell’Assemblea, che ben
potrebbe delineare all’interno del Regolamento di
Condominio le particolari qualità che
l’Amministratore dovrebbe possedere, stante il
riferimento dell’articolo 1138 c.c. alle norme circa
l’amministrazione. Sempre nel proposto unovo
articolo 1129, leggiamo “Il compenso
dell’Amministratore comprende le operazioni
necessarie alla successione del suo incarico.
Nell’ipotesi di revoca prima della scadenza, è
dovuto all’Amministratore un compenso determinato
dall’Assemblea in funzione del tempo necessario, non
superiore a venti giorni per le operazioni di
presentazione del rendiconto e di successione
dall’incarico”. Non si comprende anzitutto
perché il legislatore voglia disciplinare il
compenso dovuto a fronte di un incarico privatistico,
che si differenzia secondo la natura del complesso
immobiliare da amministrare e del lavoro da
svolgere; perché allora non disciplinare i rapporti
con i manutentori terzi responsabili? In secondo
luogo sembra che, il Legislatore proponente
interpreti l’incarico come un lavoro a “tempo”, e non come un’insieme di diversi atti che
l’Amministratore si impegna a compiere per i
condomini, che ben possono essere divisi in ordinari
e straordinari e l’assunzione di gravose
responsabilità. Non sarebbe stato più conso
prevedere l’obbligatorietà per l’Amministratore di
presentare all’Assemblea dei condomini annualmente
le proprie dettagliate condizioni generali di
mandato ! Stante comunque l’inderogabilità
dell’articolo 1129, ai sensi dell’articolo 1138 c.c.,
non rimarrà altro agli Amministratori che, aumentare
notevolmente il proprio compenso annuo, in maniera
tale che, si ricomprendano così le operazioni di
passaggio delle consegne e si tenga in
considerazione del vertiginoso aumentare di lavoro
per la compilazione e tenuta dell’anagrafe
Condominiale e responsabilità connesse. Con l’intruzione
della normativa testè richiamata un Amministratore
potrà gestire coscienziosamente non più di 600 unità
immobiliari (una trentina di condomini).
Per quanto alle gravi responsabilità in ordine alla
sicurezza e riscossione del credito, sarà
inevitabile la costituzione in ogni condominio di
fondi straordinari, per il ricorso ai legali ed ai
tecnici del caso, pari quantomeno a duecento euro ad
unità immobiliare.
Senza presunzione di esaustività, rilasciata in
Bologna il 18 febbraio 2005.
Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede
di Bologna
- alac@ascom.bo.it - www.alac.bo.it -
c/o ASCOM BOLOGNA Strada Maggiore 23 – 40125 Bologna
Tel 051/ 648.74.11 Fax 051/648.78.22
_________* * *__________
Convegno “IL
CONDOMINIO 2005”
del 26 febbraio 2005
– Bologna CCIAA di Bologna
“L’Opera del Mediatore Immobiliare nelle
Compravendite”
a cura di Roberto Maccaferri
Il futuro del Mediatore Immobiliare
Per affrontare
l’argomento è necessario ricordare come l’istituto
della Mediazione, in senso filosofico, abbia svolto
fin dalla nascita dell’uomo un ruolo determinante
nell’evoluzione sociale favorendo l’armonia, la
tolleranza e talvolta la condivisione dei punti di
vista inizialmente contrapposti. Il fine della
Mediazione è di unire, di avvicinare visioni diverse
delle cose, eliminando con la forza della ragione i
motivi di contrasto causati dalla non conoscenza.
Ma venendo al Mediatore Immobiliare, senza scomodare
forme di mediazione ben più importanti (come quella
svolta dalla Chiesa fra il divino ed il terreno),
ritengo che il suo futuro non possa prescindere da
un riavvicinamento alle radici ed alle finalità di
questo antico istituto e che i presupposti per
l’interpretazione della sua attività professionale
in maniera utile ad una crescita ordinata del
mercato immobiliare ci siano tutti. Penso che
l’Agente Immobiliare che intenda programmare il
proprio futuro professionale debba tenere in grande
evidenza la necessità sempre maggiore da parte
dell’utenza di interfacciarsi con professionisti
competenti, di elevata moralità e collegati in rete
con operatori in possesso di analoghe
caratteristiche. E’ evidente come la centralità
dell’”uomo” sia indiscutibile possiamo quindi
concludere che l’attività del mediatore immobiliare
dovrà essere sempre più organizzata, ma che non si
presta a processi di industrializzazione che in
passato hanno modificato, con risultati non sempre
positivi da un punto di vista qualitativo, altri
settori del terziario.
Il mercato immobiliare italiano ha subito negli
ultimi quarant’anni profonde trasformazioni. Oggi,
che l’80% circa degli italiani abita in un alloggio
di proprietà, la cultura e l’attenzione per il mondo
degli immobili è aumentata enormemente. Con una
simile polverizzazione della proprietà immobiliare è
sempre più frequente che ci si trovi a dover vendere
un immobile per acquistarne un altro, od a voler
locare un appartamento che momentaneamente non viene
utilizzato, o a scegliere di vendere la nuda
proprietà del proprio appartamento per recuperare
liquidità senza perdere l’abitazione, ecc... Ma, a
fronte di una notevole evoluzione culturale degli
utenti del mercato immobiliare, oggi si registra
anche un aumento impressionante delle problematiche,
non sempre evidenti, insite anche nella più semplice
delle operazioni. E’ praticamente impossibile per un
normale cittadino tenersi al passo con le
innumerevoli norme che, intersecandosi fra loro,
regolamentano le operazioni economiche aventi per
oggetto beni immobili. Bisogna conoscere gli aspetti
legali, tecnici, fiscali, finanziari, bisogna
conoscere la fisionomia del mercato, bisogna sapere
come comunicare la propria volontà di acquisto, di
vendita o di locazione. Insomma è facilissimo
incorrere in errori che possono rivelarsi, visto
l’ingente valore di un bene immobile, molto onerosi
ed a volte persino drammatici. Al mediatore non
viene richiesto di avere la competenza di un Notaio,
di un Avvocato, di un Tecnico, di un Commercialista
o di un Funzionario Finanziario, ma deve essere
diligente nel reperimento e nell’analisi delle
informazioni e conoscere tutte le materie (ed in tal
senso vengono annualmente messi a disposizione degli
operatori corsi di aggiornamento professionale) per
poter individuare eventuali problematiche,
sottoporle allo specialista di turno e trovare
insieme una soluzione.
La figura professionale del mediatore è e sarà
sempre di più assimilabile a quella di un
professionista; con la dignità del professionista e
le responsabilità del professionista. Non è casuale
che il legislatore abbia reso obbligatorio per gli
operatori regolarmente iscritti negli appositi Ruoli
nelle CCIAA (consultabili da tutti online sul sito www.bo.cam.com.it ) una polizza assicurativa, a
garanzia dei consumatori, contro i danni causati da
errori professionali. Appare abbastanza evidente che
la tutela della sicurezza del consumatore
rappresenti un obiettivo primario e che ciò non
possa prescindere dall’accelerazione del processo di
responsabilizzazione degli Agenti Immobiliari che
sono destinati ad interpretare la propria attività
professionale con la competenza e l’affidabilità
indispensabile per poter rappresentare i punti di
riferimento e di garanzia in un Mercato Immobiliare
oramai avviato a grandi passi verso la razionalità e
la trasparenza tanto agognata dagli investitori
italiani ed esteri. Allora, verrebbe da dire,
scegliere di imboccare questa strada, diventare un
agente immobiliare è un’ottima idea perchè offre
prospettive estremamente stimolanti. A questo
proposito si impone da parte mia un precisazione
doverosa che non ha lo scopo di scoraggiare chi
volesse cimentarsi nell’attività di Agente
Immobiliare. Posso confermare che i lati positivi di
tale attività, che riesce ancora ad affascinarmi
dopo oltre 20 anni, sono tanti, ma prima di
effettuare una scelta è indispensabile sapere che
gli ostacoli da superare per riuscire sono tanti ed
a volte molto impegnativi. Occorre innanzitutto
sfatare il mito dei rapidi e facili guadagni.
Impostare l’attività pensando poter guadagnare in
fretta e con un impegno relativo è un errore che può
condurre solo a due risultati:
- dopo aver sprecato tempo e risorse, trovarsi
delusi ed amareggiati a dover cambiare lavoro
- dover abbandonare ogni remora, se si possiede
un’indole adeguata, ed interpretare in maniera
spregiudicata l’attività con l’unico obiettivo del
proprio tornaconto disponibili a carpire la buona
fede di clienti e colleghi. Ma una simile
impostazione, basata sul “mordi e fuggi”, oltre a
non essere particolarmente edificante, non ha
futuro.
Se, al contrario, si desidera costruirsi un’attività
che possa svilupparsi nel tempo, occorre essere
disponibili, dopo un adeguato percorso formativo, a
fare grandi sacrifici per un lungo periodo iniziale.
In un mercato immobiliare, in cui il numero degli
operatori della mediazione è elevatissimo, che
presenta segnali di saturazione e per il quale si
prevede una riduzione del numero delle transazioni,
l’unica maniera per ricavarsi una propria nicchia di
clientela è la QUALITA’ della professionalità, nelle
relazioni con gli utenti e nei rapporti con il
colleghi, ma per costruirsi questo bagaglio occorre
tempo! La costruzione potrà essere tanto più
stabile ed elevata quanto più solide saranno le sue
fondamenta.
Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede
di Bologna
- alac@ascom.bo.it - www.alac.bo.it -
c/o ASCOM BOLOGNA Strada Maggiore 23 – 40125 Bologna
Tel 051/ 648.74.11 Fax 051/648.78.22
_________* * *__________
Convegno “IL
CONDOMINIO 2005”
del 26 febbraio 2005
– Bologna CCIAA di Bologna
“Il Notaio nella compravendita, tutele, scelta del
Notaio,
attenzione alla successione delle spese
condominiali,
agevolazioni
fiscali”
a cura di CHIARA MORUZZI
Breve introduzione sulla figura
e sulla funzione del
Notaio
Gli argomenti di cui mi si chiede di parlare nel mio
intervento richiederebbero molto tempo.
Contrariamente oggi, cercherò di accennare ad alcuni
spunti interessanti relativi alla professione
notarile ed al ruolo del Notaio nella contrattazione
ed in particolare nell'ambito del negozio
"compravendita" anzi vendita, termine che ritengo
maggiormente tecnico per qualificare la tipologia
contrattuale.
L'acquisto di una casa è sempre un passaggio
importante della nostra vita. La vendita di un
immobile sigla momenti densi di significato:
dall'investimento, alla necessità ed ai cambiamenti
generazionali.
Il negozio in questione comporta operazioni
estremamente complesse e dense di insidie, il che
implica necessariamente l'affidarsi ai consigli ed
alla professionalità di un esperto della materia,
quale è il Notaio.
La scelta del Notaio è assolutamente libera e
rimessa alla discrezionalità delle parti.
Nell'ambito delle compravendite immobiliari la
scelta del professionista è in genere lasciato
all'acquirente poiché ai sensi del Codice Civile è
questa parte onerata del pagamento dei compensi
spettanti al Notaio salvo diverso accordo delle
parti.
Il Notaio nella sua posizione di neutralità e di
terzietà deve elevare entrambe le parti allo stesso
piano.
Il Notaio non è un professionista di una delle
parti, soltanto un pubblico ufficiale, sintesi di
tutte le parti, che svolge funzioni "super partes".
Sempre il professionista in questione ha il compito
di tradurre in schema negoziale un assetto di
interessi esposto in modo informale ed
approssimativo dai contraenti.
E' questo il momento focale della funzione notarile,
nella quale quest'ultima esprime il livello più
alto: il Notaio, come è stato puntualizzato da
un'attenta e sensibile dottrina, redigendo il
contratto «crea diritto», perché concretizza una
serie di norme convenzionali destinate a produrre
effetti giuridici tra le parti.
L'ambito di competenza del Notaio è praticamente
illimitato, salvi i divieti di legge che attengono
non a circoscrivere la competenza ma solo la sua
esplicazione, nel settore dell'attività negoziale o
comunque giuridica di chiunque voglia dare
determinati assetti ai suoi interessi.
La
funzione notarile
Il Notaio nel nostro ordinamento è ad un tempo
pubblico ufficiale e libero professionista (infatti
il Notaio non è impiegato dello Stato e presenta
nella sua funzione elementi privatistici tipici
della libera professione: v. il carico delle spese
di ufficio, la mancanza di clientela fissa,
l'assunzione di responsabilità civile per colpa o
dolo nell'esercizio della funzione ...) tanto che la
disciplina dell'attività libero-professionale del
Notaio può inquadrarsi in quella generale del
contratto d'opera intellettuale regolato dall'art.
2229 c.c.
Il notariato è ad un tempo una professione libera ed
un pubblico ufficio.
Caratteri della funzione
Tradizionalmente nell'ambito delle dottrine notarili
si è sostenuto e parlato:
di una funzione di certificazione consistente
nell'attribuzione della pubblica fede che viene
esercitata in nome e per conto dello Stato dal
Notaio che chiude il risultato della sua prestazione
professionale con l'apposizione del sigillo che
reca, con il suo nome, lo stemma della Repubblica;
(attività di diritto pubblico affidate a persone
estranee alla p.a., ma tradizionalmente riservate
allo Stato): esercizio privato di pubbliche
attività.
Proprio alla funzione certificante tendono le
numerose formalità che la legge prescrive e che il
Notaio deve osservare
sia nel ricevimento di un atto pubblico
sia nell'autenticazione di una sottoscrizione
e sempre a tale funzione mirano le norme che
disciplinano la conservazione degli atti (dapprima
nell'ufficio del Notaio e sotto la sua
responsabilità quindi nell'Archivio Notarile
distrettuale);
di una funzione di adeguamento
che comporta l'indagare la volontà delle parti e
così fornire alle stesse l'atto più idoneo e più
economico per il raggiungimento del fine voluto,
rapportare costantemente la volontà delle parti e
l'atto loro fornito alla legge, al buon costume ed
all'ordine pubblico.
La detta funzione consiste nell’adattamento delle
norme ai bisogni sempre nuovi e mutevoli della vita.
Il notaio come creatore dello strumento negoziale
cui sono stati attribuiti compiti di sempre maggior
controllo del rispetto di norme di legge: controllo
di legalità e di "meritevolezza" delle esplicazioni
dell'autonomia privata.
Tutta la funzione notarile incontra nel suo
esercizio dei limiti quali gli atti vietati ai sensi
dell'art. 28 della legge notarile e nelle
disposizioni che istituiscono controlli di carattere
pubblico sull'esercizio della funzione stessa e che
si concretano in una vera e propria vigilanza
sull'operato del notaio.
Il potenziamento del "controllo" notarile a seguito
dell'entrata in vigore della riforma del diritto
societario
Il vento di riforma che ha investito il diritto
societario, dapprima con la legge Draghi del 24
febbraio 1998 poi, il 24 novembre 2000, con la legge
Bassanini e, infine, con la legge-delega Castelli
del 3 ottobre 2001, n. 366, seguita dai D.Lgs. del
gennaio 2003, ha ridisegnato i tipi societari
disciplinati dal legislatore del '42, incidendo più
o meno fortemente sulla loro struttura codicistica,
senza però mai arrivare a ridurre i «tipi» a
semplici «modelli».
Uno sforzo di semplificazione e di valorizzazione
dell'autonomia che in genere esalta la centralità
del socio e che comporta per il notaio, al di là
della funzione di unico ed esclusivo controllore
della legalità degli atti, un'accentuazione del suo
ruolo di consulente e, conseguentemente, di
fornitore di una prestazione professionale di alta
qualità e pregnanza. Egli deve infatti, impegnarsi
molto di più che in passato nel consigliare e
guidare i soci costituenti e l'assemblea verso la
costruzione di patti sociali e di strutture
organizzative della società prescelta che,
sfruttando al massimo l'area di autonomia concessa
dal legislatore, soddisfino al più alto grado le
esigenze che il notaio ha il dovere, sul piano
deontologico e della migliore professionalità, di
sforzarsi di comprendere e di interpretare.
Un ruolo straordinariamente importante tra pubblica
funzione e assistenza professionale, i due
tradizionali pilastri su cui poggia il notariato,
che ora più che mai si combinano e si integrano tra
loro, finalizzate come sono a dare alla collettività
un prodotto - l'atto notarile - che risponda non
superficialmente alla volontà delle parti, che sia
conforme ai principi e alle norme dell'ordinamento,
che sia assistito dalla pubblica fede in ordine
all'esistenza di questi requisiti.
La concentrazione in capo al notaio del
potere-dovere esclusivo di controllo sulla legalità
degli atti costitutivi e modificativi di società di
capitali, è stata accompagnata dall'introduzione
nell'ordinamento del notariato contenuto nella L. 16
febbraio 1913, n. 89, dell'art. 138-bis, che
aggiunge alla ben nota sanzione disciplinare
conseguente alla violazione dell'art. 28, anche una
sanzione amministrativa specifica per il caso in cui
il notaio proceda illegittimamente all'iscrizione di
un atto costitutivo o di una delibera.
PARTE SUL CONDOMINIO
Quando oggetto di compravendita e' un immobile
costituito da una porzione di fabbricato
condominiale e vi sono parti comuni ai sensi di
legge o per titolo di provenienza
Al notaio spesso si pongono, nella redazione di
contratti preliminari di vendita, ma ancora di più
nella predisposizione di atti di vendita,
problematiche inerenti la materia condominiale.
Quali sono questi principali problemi?
A) La successione in eventuali spese condominiali
1) le spese condominiali
inerenti le parti comuni e che sono distribuite fra
e sopportare dai condomini in base a tabelle
millesimali che, se il fabbricato non è di
recentissima costruzione, dovrebbero esistere già al
momento della stipulazione dell'atto di vendita.
A questo proposito è opportuno specificare nell’atto
quali siano i millesimi di pertinenza dell'immobile
oggetto di vendita.
Problemi maggiori si pongono quando queste tabelle
con le ripartizioni delle spese ancora non esistono,
perché chi acquista non riesce il giorno della
stipulazione a conoscerle con precisione.
Conseguenza è che diviene difficile la trattativa su
chi debbano gravare le spese condominiali
(acquirente o venditore) e da quale momento, visto
che esiste una norma, l'art. 63 delle disposizioni
di attuazione al C.C., che per alcuni versi è ancora
piuttosto ambigua in materia.
La norma principe nella trattazione della tematica è
l'articolo 63 delle disposizioni d'attuazione al
codice civile, secondo comma, a mente del quale: "Chi subentra nei diritti di un condomino è
obbligato solidalmente con questo al pagamento dei
contributi relativi all'anno in corso e a quello
precedente". Pertanto il Condominio potrà
pretendere, anche giudizialmente se del caso, il
pagamento dei contributi afferenti ad una unità
immobiliare, oggetto di trasferimento,
indifferentemente dal condomino dante causa o dal
condominio avente causa, in virtù del vincolo di
solidarietà passiva ex articolo 1292 c.c. posto
nell'articolo 63 disp. att. c.c.. La disposizione in
commento trova parziale riscontro nell'articolo 1104
c.c., ultimo comma, dettato nell'ambito
dell'Istituto della Comunione, a norma del quale, "il cessionario del partecipante è tenuto in solido
con il cedente a pagare i contributi da questo
dovuti e non versati". Dalla comparazione
dell'articolo 63 disp. att. c.c. con il precitato
ultimo comma dell'articolo 1104 c.c. possiamo
evincere come il legislatore, anche per il
Condominio, abbia voluto riproporre un legame di
solidarietà passiva tra condomino dante causa e
condomino avente causa.
B) Natura contrattuale e natura regolamentare
delle disposizioni contenute nei regolamenti
condominiali
La legge prevede e disciplina il regolamento
condominiale di tipo assembleare: statuisce,
infatti, l'art. 1138 cod. civ. che, qualora in un
edificio il numero dei condomini sia superiore a
dieci, va compilato un regolamento contenente le
norme circa l'uso delle cose comuni e la
ripartizione delle spese secondo i diritti e gli
obblighi di ciascuno, nonché le norme per la tutela
del decoro della costruzione e quelle relative
all'amministrazione. Il regolamento, la cui
formazione può avvenire su iniziativa di ciascun
condomino, deve essere approvato dall'assemblea del
condominio con la maggioranza dei voti favorevoli
che rappresenti almeno la metà del valore
dell'edificio. Esso deve essere trascritto nello
stesso registro in cui viene annotata la nomina e la
cessazione dell'amministratore e può essere
impugnato da ciascuno dei dissenzienti, entro trenta
giorni, davanti all'autorità giudiziaria.
Molto diffuso nella prassi è l'altro tipo di
regolamento, quello c.d. contrattuale: esso viene
predisposto unilateralmente da un soggetto,
solitamente l'originario costruttore o l'unico
proprietario (regolamento contrattuale esterno) e
successivamente richiamato nei singoli atti di
vendita degli appartamenti o accettato separatamente
da tutti i condomini, oppure viene confezionato in
sede assembleare ma, stavolta, approvato dai
condomini all'unanimità.
L'ipotesi più frequente è quella del regolamento
precostituito dall'originario costruttore o
dall'unico proprietario dell'edificio, e
successivamente inserito nei singoli contratti di
vendita delle unità immobiliari spesso come allegato
ad essi o richiamato nei vari atti successivi, in
cui usualmente l'acquirente dichiara di conoscere ed
accettare il regolamento di condominio,
obbligandosi, altresì, a rispettarlo e a farlo
rispettare anche ai suoi aventi causa.
Il regolamento condominiale di origine esterna,
presenta anch'esso un contenuto regolamentare, ossia
tutte quelle regole concernenti l'uso delle cose
comuni e la ripartizione delle spese in proporzione
ai diritti e agli obblighi di ciascun condomino.
Accanto a questo contenuto c.d. necessario, il
regolamento contrattuale può presentare un contenuto
prettamente negoziale, ovvero delle clausole
limitative dei diritti che i singoli vantino sia
sulle cose comuni che su quelle di proprietà
esclusiva. Possono, ad esempio, essere sanciti degli
obblighi a carattere negoziale come quello,
evidenziato nella fattispecie di cui infra, di non
modificare le parti esterne del fabbricato.
A differenza del contenuto c.d. necessario, le cui
norme essendo strumentali all'esercizio dei diritti
dei condomini e quindi relative all'ordinamento
interno del condominio, sono modificabili a
maggioranza, ancorché comprese in un regolamento
contrattuale, le clausole negoziali possono essere
modificate solo con il consenso di tutti coloro che
le hanno approvate.
I regolamenti condominiali contrattuali, per essere
efficaci, e dunque opponibili ai successivi
acquirenti, devono essere riportati o allegati ai
vari atti di acquisto. E' sufficiente, peraltro, il
richiamo, in questi ultimi, al regolamento stesso,
in guisa che esso diventi parte di ogni singolo atto per relationem.
Le disposizioni di
natura contrattuale si caratterizzano per la
possibilità di contenere limitazioni ai poteri ed ai
diritti di tutti o di alcuni dei condomini sulle
parti di loro esclusiva proprietà: sono in grado di
incidere nella sfera dei diritti soggettivi e degli
obblighi dei singoli e per essere valide debbono
essere approvate da tutti i condomini. Tale
approvazione può avvenire sia mediante l'unanime
consenso manifestato da tutti i condomini, se il
regolamento è formato in assemblea, sia mediante
un'accettazione espressa, contenuta nel singolo atto
di acquisto della unità immobiliare del regolamento
predisposto dall’originario unico proprietario
dell’intero edificio e contenente delle limitazioni
ai diritti dei condomini.
C) L'individuazione precisa delle parti in proprietà
esclusiva e soprattutto di quelle comuni (corti -
cortili - lastrici solari - cantine - rampe di
accesso - scale - ascensore - locali lavanderia ...)
per cui in parte è di aiuto l'art. 1117 del c.c. ma
in parte i vari atti di provenienza e gli elaborati
planimetrici se il fabbricato condominiale è di
recente edificazione.
Problemi di individuazione si hanno quando tutti
questi elementi non sono di supporto.
PARTE FISCALE
In un contratto di vendita in particolare ma in
generale nell'esercizio di tutte le funzioni di
notaio, la consulenza notarile in materia fiscale e
la conseguente responsabilità del notaio di natura
fiscale
Il notaio è consulente fiscale delle parti e
destinatario delle norme che regolamentano la
riscossione.
(Imposizione indiretta: che colpisce tutti
gli atti indici di capacità contributiva e non il
reddito ® imposte dirette, colpiscono direttamente la capacità
contributiva)
Si è detto che la soluzione ai quesiti dei privati
deve tendenzialmente essere la più economica anche e
soprattutto sotto l'aspetto delle imposte indirette.
Queste ultime ricomprendono tutti quei tributi che
vengono dal privato depositati al notaio in sede di
stipulazione di un atto, affinché questi, in qualità
di responsabile di imposta e di unico soggetto
legittimato verso il Ministero delle Finanze,
provveda a versarle presso gli uffici competenti,
entro i termini previsti dalla legge.
Accenno brevemente ad alcune delle possibili agevolazioni fiscali che il notaio è tenuto ad
illustrare al cliente nel momento in cui questi gli
chiede di redigere determinati atti.
Ad esempio nel campo della vendita tutta la
legislazione sulla prima casa (tantissimi
sono i quesiti, i dubbi che le persone mi rivolgono
e molti sono i casi che si possono prospettare nella
pratica; ancora la legislazione sugli immobili
vincolati alla prelazione degli enti pubblici
per essere di interesse storico od artistico od a
rilevanza archeologica, beni il cui trasferimento è
pure agevolato ed altre sarebbero queste
agevolazioni (esempi in campo di terreni montani,
imprenditoria giovanile, piccola proprietà contadina
...).
Notevoli sono le ipotesi di responsabilità del
notaio in campo fiscale:
1) responsabilità per il pagamento delle imposte
di registrazione, anche se le parti non abbiano
provveduto alla anticipazione delle somme necessarie
(art. 55 d.P.R. n. 634 del 1972);
2) pena pecuniaria per l'omissione della
registrazione o la tardività del pagamento della
relativa tassa (artt. 67 e 68 d.P.R. n. 634, cit.);
3) omessa o irregolare tenuta o tardiva
presentazione agli uffici fiscali del repertorio
(degli atti tra vivi);
4) responsabilità per le violazioni delle norme
sull'Iva previste per tutti i liberi professionisti;
5) pena pecuniaria per omessa o ritardata
richiesta di trascrizioni o iscrizioni ipotecarie
obbligatorie e di voltura catastali (artt. 17 e 22
d.P.R. n. 633 del 1972);
6) pene pecuniarie per inosservanza della legge
sul bollo (art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642);
7) responsabilità solidale per il pagamento
dell'Invim dovuta in sede principale (art. 5 d.P.R.
n. 643 del 1972);
8) pena pecuniaria per mancata richiesta o
mancata produzione della dichiarazione Invim in
occasione della richiesta di registrazione di atti
ricevuti od autenticati (art. 23 co. 4 d.P.R. n.
643, cit.).
In particolare un recente orientamento
giurisprudenziale - Cass. 13 gennaio 2003 - ai sensi dell'art.
1176 C.C. il Notaio ha l'obbligo di svolgere
un'adeguata ricerca legislativa (o di successiva
consulenza) al fine di fare conseguire alle parti il
regime fiscale più favorevole, ove non fosse già a
conoscenza dello stesso.
In assenza di tale informazione, egli risponde per i
danni che il Cliente abbia conseguito per effetto
della mancata fruizione dei benefici fiscali e
sempre che non sia possibile per il contribuente
ottenere il rimborso dell'imposta pagata.
Quindi il notaio diventa anche consulente fiscale
(imposte indirette).
La funzione del notaio non si esaurisce nella mera
registrazione della dichiarazione delle parti ma si
estende anche all'attività di consulenza anche
fiscale nei limiti delle conoscenze che devono fare
parte del normale bagaglio di un professionista che
svolge la sua attività principale nel campo della
contrattazione immobiliare.
Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede
di Bologna
- alac@ascom.bo.it - www.alac.bo.it -
c/o ASCOM BOLOGNA Strada Maggiore 23 – 40125 Bologna
Tel 051/ 648.74.11 Fax 051/648.78.22
_________* * *__________
Convegno “IL
CONDOMINIO 2005”
del 26 febbraio 2005
– Bologna CCIAA di Bologna
“L’Appalto delle opere negli Stabili in Condominio”
a cura di DEBORA LOLLI
- Vizi di costruzione -
La materia dei vizi di costruzione negli stabili in
condominio si presenta di grande interesse ad
attualità se solo si considera che sempre più
frequenti sono le imponenti ristrutturazioni degli
edifici, ovverosia gli interventi finalizzati alla
messa a norma degli impianti condominiali, nonché
l’edificazione di nuove costruzioni le cui unità
immobiliari vengono poi alienate a diversi soggetti
che acquistando diventeranno parti di un soggetto
giuridico complesso chiamato “Condominio” a capo del
quale viene eletto l’Amministratore per la tutela
degli interessi dei condomini e del Condominio
medesimo.
L’Amministratore, dunque, viene investito, in forza
della carica dallo stesso ricoperta e delle norme
che regolano la sua funzione, di tutta una serie di
oneri ed incombenti che nella vicenda dei vizi di
costruzione lo vedono quale certo protagonista.
Infatti,
l’art. 1130 n. 4 c.c. espressamente prevede tra i
doveri dell’amministratore quello di “compiere
gli atti conservativi dei diritti inerenti alle
parti comuni dell’edificio”.
Non solo!
All’art.1131 comma 1 c.c. prevede “Nei limiti
delle attribuzioni stabilite dall’articolo
precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal
regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro
i condomini sia contro i terzi”.
E’ grazie
a tali norme, interpretate estensivamente dalla
giurisprudenza, che l’amministratore può, ed anzi
deve, assumere la veste di legittimato attivo a
proporre l’azione nei confronti dell’appaltatore
nell’ipotesi di vizi di costruzione riscontrati
nell’edificio condominiale, così come può compiere
atti conservativi relativi alle parti comuni, senza
la necessità del previo consenso assembleare, nel
prioritario interesse di ripristinare le parti
comuni dell’edificio nel minor tempo possibile al
fine di evitare così possibili danni a persone o a
cose.
*
* *
Si rende,
peraltro, preliminarmente necessario un breve excursus normativo per meglio precisare i
profili ed i contenuti della responsabilità
dell’appaltatore per i vizi di costruzione.
In primo
luogo, recita l’art. 1667, comma 1°, “l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le
difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non
è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti
o erano riconoscibili, purchè in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti
dall’appaltatore”
L’art.
1667, comma 1°, c.c. disciplina una peculiare ipotesi di
responsabilità in capo all’appaltatore che consegni l’opera completa sotto il profilo
edificativo, ma gravata da difformità e vizi,
in tal caso, incombendo, infatti, su quest’ultimo
una forma speciale di responsabilità contrattuale,
nonché una garanzia dettagliatamente enunciata.
Si può
parlare di difformità quando la
costruzione eseguita risulti in un certo qual modo
diversa dalle prescrizioni dedotte nel contratto
stipulato tra le parti o dal progetto, e l’opera
effettivamente realizzata, quindi, non sia conforme
a quella ab origine concepita.
I vizi,
invece, si riferiscono più propriamente alle modalità mediante le quali sono state eseguite le
singole parti della struttura, manifestandosi
dunque nelle realizzazioni dei singoli
procedimenti edificativi, nei quali non sono state
osservate le regole della tecnica e dell’arte.
Recita
poi l’art. 1667 comma 2 c.c. “il
committente deve, a pena di decadenza, denunziare
all’appaltatore le difformità o i vizi entro 60
giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria
se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i
vizi o se li ha occultati”
A
proposito della malafede dell’appaltatore ed dell’occultamento dei vizi da parte dello stesso
si ricordi il caso del pavimento
irrimediabilmente rovinato appositamente coperto con
della segatura dall’appaltatore.
A
proposito del vizio palese è stato considerato tale quello consistente nella maggiore altezza delle
pedate della scala – apprezzabile a vista o
mediante misurazione da parte di un soggetto di
media capacità, usando l’ordinaria diligenza - e
dunque ritenuto riconoscibile; non è stato
invece ritenuto vizio palese i difetti di
costruzione del tetto di un edificio condominiale.
In ogni
caso spetta all’appaltatore l’onere di provare la
conoscenza dei vizi da parte del committente.
Ancora l’art. 1667 comma 3 c.c. “L’azione contro
l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno
della consegna dell’opera. Il committente
convenuto per il pagamento può sempre fare valere la
garanzia purchè le difformità o i vizi siano
stati denunziati entro sessanta giorni dalla
scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla
consegna ”
L’art.
1668, c.c.,
elenca, poi, dettagliatamente le azioni di cui può
avvalersi il committente nei casi sopra citati,
affermando infatti che:
- art. 1668, comma 1°, c.c. “ il committente può
chiedere che le difformità o i vizi siano
eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che
il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa
dell’appaltatore”;
- art. 1668, comma 2°, c.c., nell’ipotesi in cui “le
difformità o i vizi siano tali da rendere l’opera
del tutto inadatta alla sua destinazione - per la quale la stessa era stata progettata - il
committente può chiedere la risoluzione del
contratto”.
Infine,
l’art. 1669, c.c., interviene a disciplinare quelle
ipotesi in cui i vizi e le difformità siano
talmente gravi da incidere sulla sostanza,
solidità e stabilità della costruzione anche se
non determinano un attuale esistenza di pericolo di
rovina, ovvero riguardino impianti incorporati
nell’edificio e, quindi, facenti parte
integrante dello stesso, come ad esempi l’impianto
centralizzato di riscaldamento, o ancora ne diminuiscano sensibilmente il valore economico
nel suo complesso o diminuiscano quello dei singoli
alloggi ovvero ne riducano comunque il godimento,
ed amplia la suddetta garanzia sia per quanto
riguarda la sua durata temporale, sia in
relazione alla legittimazione ad agire dei
singoli soggetti. Tale norma, infatti, al comma
1, stabilisce che “quando si tratta di edifici
o di altre cose immobili destinate per loro natura a
lunga durata, se , nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o
per difetto della costruzione, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o
gravi difetti, l’appaltatore è responsabile
nei confronti del committente e dei suoi aventi
causa, purchè sia fatta la denunzia entro un
anno dalla scoperta” Il comma 2 enuncia che
“il
diritto del committente si prescrive in un anno
dalla denuncia”.
E’
orientamento consolidato in giurisprudenza che la
preciatata norma configuri una responsabilità
extracontrattuale dell’appaltatore mirante a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza,
dunque, sancita per finalità di interesse
generale, con la conseguenza che la
relativa azione, nonostante la collocazione
della norma tra quelle in materia di appalto, è data non solo al committente e suoi aventi causa
nei confronti dell’appaltatore, ma anche
all’acquirente nei confronti del costruttore –
venditore.
Di
seguito faremo anche su una breve elencazione anche
dei vizi in concreto riconducibili alla garanzia di
cui all’art. 1669 c.c.
*
* *
Tornando
al Condominio, dunque, comunicata
l’ultimazione dei lavori, vi sono compiti
e responsabilità ben precise che incombono
sull’amministratore (a meno che non vi sia un
direttore responsabile nominato dal condominio).
Egli, infatti, deve procedere:
- alla verifica dei lavori ed accertamento di
eventuali vizi e/o difetti,
- alla denuncia dei vizi, in caso di verifica
positiva, all’appaltatore con lettera raccomandata,
- dopo il collaudo ed il pagamento del
corrispettivo, stante la durata biennale della
garanzia, in caso di vizi e difformità di cui
all’art. 1667 c.c., dovrà denunciare i vizi e/o i
difetti riscontrati entro 60 giorni dalla loro
scoperta e proporre l’azione nei confronti
dell’appaltatore entro due anni dalla fine lavori,
viceversa in caso di vizi di cui all’art. 1669 c.c.
– riconducibili ad un vizio del suolo o ad un
difetto della costruzione tali da determinare la
rovina in tutto o in parte dell’edificio o pericolo
di rovina dello stesso, ovverosia gravi difetti del
medesimo – la denuncia dovrà essere fatta
dall’amministratore entro un anno dalla loro
scoperta ed entro un anno dalla denuncia dovrà
essere proposta l’azione legale nei confronti
dell’appaltatore.
Ai fini
dell’accertamento della tempestività della
denunzia delle difformità e dei vizi
dell’opera, quando committente è il condominio il
termine per la denunzia decorre dal momento in
cui l’amministratore abbia acquisito un apprezzabile
grado di conoscenza obbiettiva circa la
gravità dei difetti e della riconducibilità causale
degli stessi all’opera svolta dall’appaltatore,
conoscenza che per taluni può essere anche fatta
coincidere con la data di consegna della perizia
da parte del consulente tecnico di fiducia eventualmente nominato dall’Amministratore.
In
difetto di quanto sopra l’amministratore potrebbe
essere ritenuto responsabile nei confronti del
condominio; cosi come potrebbe essere ritenuto responsabile
per culpa in eligendo, qualora egli – e
non l’assemblea - avesse affidato l’esecuzione
dell’opera ad un appaltatore privo dei mezzi tecnici
e delle capacità indispensabili o avesse preparato
un progetto erroneo.
Nuovi
profili di responsabilità per l’amministratore
emergono poi dalla nuova normativa sulla
manutenzione straordinaria,
in particolare con l’introduzione del d.lgs.
494/1996 di attuazione della direttiva CEE 99/57, concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Tale
normativa, infatti, punta il dito su un nuovo
soggetto responsabile, cioè il committente, in
poche parole il soggetto per conto del quale
l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente - dice l’art. 2 lett. b) – da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso
di edificio in condominio, dunque, il nuovo soggetto
responsabilità è l’amministratore ove l’assemblea abbia deliberato opere straordinarie
o siano poste in essere direttamente dallo stesso in
casi di urgenza.
È bene,
peraltro, sottolineare come a seguito della
normativa suddetta vada cambiata, altresì, l’impostazione relativa alla deliberazione di tali
opere da parte dell’assemblea, dovendo, infatti,
quest’ultima valutare per l’esecuzione delle stesse
unicamente quei preventivi offerti da imprese con
determinati requisiti di sicurezza e di qualità.
Infatti, la legge in parola ha posto al committente
diversi oneri, la violazione dei quali comporta
addirittura delle responsabilità penali. E non solo! La responsabilità permane in capo al committente
anche in presenza di un responsabile dei lavori o
dei coordinatori per la progettazione e dei
coordinatori per l’esecuzione dei lavori.
in
presenza di gravi vizi che rovinano non solo parti
comuni dell’edificio, ma anche porzioni immobiliari
di proprietà di singoli, il Condominio risulta
sempre essere la figura di riferimento.
Non vi è
dubbio, che il Condominio di un edificio quale
custode dei beni e dei servizi comuni, è
obbligato ad adottare tutte le misure necessarie
affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad
alcuno, ad eliminare le caratteristiche dannose
della cosa, e risponde in base all’art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione
di proprietà esclusiva di uno dei condomini,
ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori
dello stabile, comportanti la concorrente
responsabilità del costruttore-venditore ex art.
1669 c.c., non potendosi equiparare i
difetti originari dell’immobile al caso fortuito,
che costituisce l’unica causa di esonero del custode
dalla responsabilità ex art. 2051 del c.c. Il
Condominio, peraltro, in persona
dell’amministratore, potrà richiedere al costruttore
dello stabile la rifusione di quanto corrisposto
al singolo condomino danneggiato, se il danno
consegue a difetto di costruzione, ovvero, dovrà fare intervenire l’appaltatore affinché esegua
tutte le opere necessarie ad eliminare la causa dei
danni, avendo l’amministratore il
potere-dovere di salvaguardare l’edificio
condominiale secondo quanto disposto dall’art. 1130,
n. 4, c.c., sugli atti conservativi.
Ad ogni
buon conto, si sottolinea come nel caso in questione il singolo condominio ben possa agire
contemporaneamente sia nei confronti del
venditore-costruttore a norma dell’art. 1669 c.c.
che nei confronti del Condominio a norma dell’art.
2051 c.c. chiamandoli in causa entrambi per
ottenere l’eliminazione dei vizi ed i risarcimento
dei danni subiti.
Nell’ipotesi di vizi di costruzione riguardanti
soltanto alcuni appartamenti di un edificio in
condominio e non anche le parti comuni di esso l’azione di risarcimento
dei danni connessa alla garanzia di cui all’art.
1669 c.c. va proposta dai condomini proprietari di
detti appartamenti nei confronti dell’appaltatore o
del venditore-costruttore senza necessità di
integrazione del contraddittorio nei confronti degli
altri condomini, ancorché possa determinarsi, in
sede di esecuzione, un’interferenza tra il diritto
loro riconosciuto in sentenza (risarcimento del
danno in forma specifica) con i diritti degli altri
condomini, dovendo i danneggiati per l’esecuzione
dei lavori necessari per l’eliminazione dei difetti
procurasi il consenso degli altri condomini. Ciò
potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui per
l’eliminazione dei vizi, i singoli condomini
danneggiati necessitassero di una sorta di
collaborazione da parte degli altri singoli
proprietari in sede di eliminazione dei vizi
denunciati come ad esempio nel caso in cui le
opere a ciò strumentali andassero a riflettersi
anche su parti comuni dell’edificio, come è
accaduto nel caso dei lavori necessari ad
eliminare i difetti dell’impianto idrico che
provocavano danni solo in alcuni appartamenti di uno
stabile in condominio.
Se,
invece, i vizi incidono su parti comuni del
suddetto stabile, come l’impianto
centrale di riscaldamento, è abilitato ad agire
per la garanzia ex art. 1669 c.c. contro colui che
abbia realizzato tale struttura mediante la propria
diretta gestione, oltre che i singoli condomini,
anche l’Amministratore, pur in assenza di delibera
assembleare in tal senso, rientrando ciò negli atti
conservativi di competenza dell’amministratore del
Condominio a norma dell’art. 1130 n. 4 c.c. Tale ultima norma, infatti, va interpretata nel
senso che l’amministratore ha il potere-dovere di
compiere atti conservativi anche quando i gravi
difetti di costruzione riguardino l’intero edificio
condominiale ed i singoli appartamenti,
vertendosi in un’ipotesi di causa comune di danno
che abilita alternativamente l’amministratore del
condominio ed i singoli condomini ad agire per il
risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra
parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi
soltanto.
Ancora,
nel senso suddetto, la responsabilità del
costruttore per gravi difetti ex art. 1669 c.c., nella specie difettosa impermeabilizzazione delle
terrazze a livello, può essere richiesta
dall’amministratore del Condominio anche per i
singoli appartamenti.
Per quanto riscontrato, pertanto, l’Amministratore assume un ruolo di rilievo anche in presenza di tali controversie, dovendo
egli, per conto del Condominio, ottemperare agli
obblighi di custodia della parti comuni, verificare
i lavori ed eventuali vizi, per poterli così
denunciare tempestivamente ed in conformità a quanto
stabilito dalle norme richiamate diventando, in
difetto, responsabile nei confronti del Condominio.
Bologna li, 26 febbraio
2005 AVV. DEBORA LOLLI
Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede
di Bologna
- alac@ascom.bo.it - www.alac.bo.it -
c/o ASCOM BOLOGNA Strada Maggiore 23 – 40125 Bologna
Tel 051/ 648.74.11 Fax 051/648.78.22
_________* * *__________
Convegno “IL
CONDOMINIO 2005”
del 26 febbraio 2005
– Bologna CCIAA di Bologna
“la Sicurezza negli Immobili”
a cura di ANDREA ALBERTAZZI
Sicurezza cantieri
L' ambito
condominiale è anche ambito di cantiere, sia in
senso stretto, quando l' Assembela decide qualche
intervervento edilizio all' immobile, quale, p.e.,
un restauro esterno più o meno completo, sia in
senso lato, quando vengono posti in essere lavori
della più varia natura, quali, p.e., modifica od
ammodernamento di impianti ecc..
La sicurezza senza il cantiere (D.Lgs. 626/94).
Prima di entrare in una disanima degli aspetti
relativi alla sicurezza del cantiere in un' opera
condominiale, è opportuno un cenno al secondo tipo
di interventi cui sopra si è fatto cenno.
E' ormai pratica corrente considerare il Condominio
luogo di applicazione del D.Lgs. n. 626 del
19.09.1994, cioè la normativa specifica relativa al
"miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro".
Il Condominio, in pratica l' immobile od il
complesso di immobili e le relative pertinenze, che
ne costituiscono l' emergenza fisica, è un luogo di
lavoro, la "fabbrica", per tutti quegli operatori
che sono chiamati a svolgervi mansioni, spesso le
più disparate.
Non tratterò qui il caso classico dei "dipendenti"
del Condominio, quali il portiere o l' addetto alle
pulizie, che si possono equiparare direttamente agli
operai di una fabbrica, cioè ad un tipo di addetto
"fisso".
Farò riferimento piuttosto alla moltiplicità di
artigiani, dipendenti di ditte, prestatori d' opera
ecc., che, sulla base di appalti spesso solo
verbali, forniscono all' immobile tutte le
prestazioni necessarie alla sua normale
manutenzione, alle modifiche, aggiornamento ed
ammodernamento degli impianti, a nuove installazioni
ecc.. Cioè muratori, idraulici, elettricisti,
lattonieri, impiantisti e manutentori dell' impianto
di riscaldamento, pittori, fabbri, vetrai,
antennisti ecc., la lista potrebbe allungarsi di
molto.
Questa figure rientrano quasi tutte nell' ambito dei
singoli lavoratori autonomi (artigiani), o
dipendenti di ditte artigiane o di altro tipo.
Tutte le loro attività rientrano però sotto la
responsabilità diretta del Comittente, in questo
caso il Condominio, più specificamente del
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione. Figura che talvolta coincide con l'
Amministratore, se non è stato nominato un esterno
(art. 8, comma 4 del predetto D.Lgs. 626/94).
Mi sembra necessario precisare che se il tema non è
stato affrontato nella dovuta maniera, detta onerosa
e rischiosa incombenza finisce automaticamente,
secondo me, in capo all' Amministratore, in quanto
facente funzione di datore di lavoro che, ai sensi
dell' art. 10 dello stesso D.Lgs 626/94, "può
svolgere direttamente i compiti propri del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi ...".
E' l' art. 7 del già citato decreto legge che fa
rientrare tutte le attività di imprese appaltatrici
o lavoratori autonomi sotto la responsabilità del
datore di lavoro, cioè del Condominio (e, di
conseguenza, dell' Aministratore).
Lo obbliga a richedere le certificazioni di idoneità
tecnica attraverso l' iscrizione alla camera di
commercio e deve fornire "agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell' ambiente cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di mergenza
adottate in relazione alla propria attività".
Il che significa, praticamente, che per ogni piccola
mansione, affidata a qualunque operatore esterno,
sarebbe necessaria la valutazione del rischio, l'
informazione dettagliata dell' operatore stesso, il
fornire tutti i necessari apparecchi, apprestamenti
ecc. affinchè l' operazione possa essere eseguita
secondo normativa.
Affinchè sia chiara la portata di quanto sopra
sommariamente esposto riporterò due esempi riferiti
ad attività del tutto correnti in un Condominio.
Il primo è di una banalità agghiacciante, anche se
estremo; si "brucia" una lampadina in una plafoniera
del vano scale e si è nello sfortunato caso, e ne
esistono tantissimi, che il punto luce è posizionato
quasi sulla verticale del bordo della tromba
centrale. L' elettricista si presenta con la propria
scala (sarebbe sempre opportuno evitare di fare
utilizzare ad esterni la scala eventualmente in
"dotazione" al fabbricato, altrimenti dovrebbe
esserne garantita l' omologazione, la manutenzione e
ne dovrebbero essere fornite le istruzioni d' uso da
dove si evincesse che il tipo è adatto per fare
quella certa operazione) e la propria cintura di
sicurezza, che lo protegge dal "tuffo" nella tromba
delle scale. A questo punto ..... quanti fabbricati
condominiali hanno, per questo tipo di banalissimo,
anche se particolare, intervento, tanti adeguati
punti di aggancio per la cintura del suddetto
elettricista?
Il secondo esempio, sempre con riferimento al
pericolo di caduta dall' alto, molto ben
comprensibile, è il caso di un qualsiasi lavoro sul
coperto del fabbricato eseguito da un antennista,
muratore, lattoniere ecc.. Il detto artigiano si
dovrebbe presentare con tutti i propri D.P.I., cioè
cinture, riavvolgitori, funi, moschettoni, ecc..
Però il Condominio deve avere la predisposizione per
ancorare le predette sicurezze mobili del prestatore
d' opera. I nuovi edifici già nascono con i pennoni
di ancoraggio sul coperto, ma quanti dei palazzi
esistenti sono già dotati del sistema di appigli
necessario?
Sistema che deve essere studiato specificatamente
per ogni singolo tetto, in ragione della sua
estensione, conformazione geometrica, pendenza,
collocazione degli accessi, tipologia strutturale
ecc.. L' art. 10 del D.P.R. n. 164/56 detta
espressamente che "la lunghezza della fune di
trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a
non oltre m. 1.50".
Il che significa, per un semplice ragionamento di
geometria, se la falda è di estensione corrente e
non lillipuziana, collocare un pennone sulla linea
del cantonale, ad una distanza di circa 4.60 dallo
spigolo del coperto; in un tetto a quattro acque, in
un fabbricato a pianta rettangolare, si rendono
pertanto necessari 4 pennoni sui cantonali più il
numero necessario, fissati al colmo, in modo che non
abbiano mutua distanza superiore ai 6.00 metri.
Ed il tutto deve essere certificato in opera, cioè
non devono essere certificati i singoli pennoni (in
commercio esistono oggetti già corredati di ogni
timbro ed omologazione), ma l' insieme del pennone e
del suo ancoraggio alla struttura esistente. Il che,
nella pratica, è spesso arduo, con falde realizzate
in materiale povero, come il classico esempio del
coperto in legno, con sezioni veramente modeste e
orizzontamento in tavelloni.
Il pennone (o gancio a muro od altro dispositivo) è
una installazione fissa, può essere costruito anche
in modo artigianle, se su progetto di un tecnico
abilitato, e, con le ovvie regole di manutenzione,
deve essere certificato solo all' atto del
montaggio. Più attenzione si deve prestare ai cavi
che collegano i vari appigli, preferendo sempre l'
esecuzione in acciao inox, che riduce l' onere della
manutenzione; in particolare se si è reso necessaria
l' installazione di sistemi di smorzamento o
dissipazione, questi ultimi dovrebbero essere
verificati ogni volta che si utilizza l' impianto.
Tutto il sistema deve poi essere descritto, sia
nell' uso che nella manutenzione, in un apposito
piano di sicurezza, che diventerà parte del più
ampio analogo documento del Condominio (e del
libretto del fabbricato).
Questo piano dovrebbe essere sempre portato a
conoscenza di tutte le Ditte e di tutti i singoli
artigiani che andranno ad operare sul coperto,
consegnadone copia scritta, con tanto di ricevuta
controfirmata.
Così facendo ci si dovrebbe trovare nella situazione
di avere rispettato il succitato art. n. 7. L' uso
del condizionale è d' obbligo, data la complessità
delle situazioni reali, le più disparate e di
difficile trattazione.
Gli esempi potrebbero continuare all' infinito,
nella molteplicità delle mansioni che sono svolte
all' interno di un edificio condominiale, ma non mi
dilungherò oltre, trattandosi di argomento "facile"
nei confronti di quello principale di quest'
intervento, cioè la sicurezza nei cantieri.
La sicurezza nel cantiere condominiale (D.Lgs.
528/99 già D.Lgs. 494/96).
Le problematiche di sicurezza dei cantieri edili
sono state trattate dal Legislatore con
provvedimento specifico, emanato successivamente a
quello relativo ai posti di lavoro genericamente
intesi. Decreto legge che è poi stato modificato
dopo appena tre anni. L' argomento è ancora oggetto
di trattazione continua, anche perchè si dovrebbe
raggiungere l' omogenità con le analoghe
legislazioni delle altre Nazioni dell' Europa
Comunitaria.
Questo provvedimento può anche essere visto come una
sorta di legge quadro entro il cui ambito sono
richiamati il D.Lgs. 626/94 e tutte, e sottolineo
tutte, le altre disposizioni tutt' ora vigenti (ed a
vari titolo aggiornate) in materia di sicurezza
(D.P.R. n. 164/56, "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni", D.P.R. n.
303/56, "Norme generali per l' igiene del lavoro",
D.P.R. 547/55, "Norme per la prevenzione degli
infortuni", ecc., ecc.).
Legislazione precedente che non è assolutamente
abrogata, semmai aggiornata, e che rimane in essere
con tutte le conseguenze di allocazione delle
responsabilità, disposizioni specifiche, ecc..
La motivazione di tanta attenzione del Legislatore
non è dettata solo dal triste primato di infortuni,
spesso gravissimi, che il settore edile annovera.
E' la materia stessa del posto di lavoro nell'
edilizia che si presenta molto complicata, tanto che
la definizione di cantiere del Decreto fa
riferimento agli aggettivi mobile e temporaneo. In
contrapposizione con tutti gli altri posti di lavoro
(le fabbriche, il fabbricato condominiale) che si
definiscono fissi.
Luoghi dove esiste una ben definita gerarchia di
comando e responsabilità, una organizzazione del
lavoro definita, con un' unica regia, con macchine
fisse o quasi, con modalità operative che si
possono, pur con ingenti spese, rendere le meno
pericolose possibili. Luoghi che si potrebbero
rendere quasi tutti intrinsecamente sicuri, almeno
in teoria.
Il cantiere mobile e temporaneo è invece la
quintessenza del luogo intrinsecamente insicuro. Un
posto dove le "sicurezze" che sono date per scontate
nella maggior parte delle attività (pensate ai muri
perimetrali di un fabbricato) semplicemente non
esistono o vengono profondamente modificate ecc.,
ecc.. Dove praticamente tutte le pratiche operative
sono intrinsecamente insicure.
Un luogo dove la catena di comando cambia
continuamente, con l' entrata in scena delle ditte
sub appaltatrici cui è affidata la realizzazione
delle varie opere e componenti dell' organismo
edilizio; dove la regola dell' appalto a cascata
domina sovrana.
Dove colui che è a capo dell' intero procedimento,
cioè il Committente è, molto spesso, completamente
all' oscuro delle pratiche di cantiere. Questione
che già separa nettamente il campo edile dagli
altri, che vedono nel datore di lavoro anche colui
che determina ogni aspetto dell' organizzazione.
La sicurezza del cantiere edile è perciò campo di
operatori specializzati, con buona formazione
specifica e molta pratica ed avvedutezza. E tanta
fortuna.
Nel proseguo mi limiterò pertanto ad esporre
sommariamente i punti salienti dell' intero processo
che la legislazione ha determinato e che, questo è
opportuno sottolinearlo, ha posto in capo al
Committente. Nel caso il Commitente è il condominio,
con la figura dell' Amministratore che ne
rappresenta la operatività. Tralascio volutamente
ogni accenno al tema della responsabilità dell'
Amministratore, argomento che deve però essere
aggiornato con la casistica che la legge sulla
sicurezza dei cantieri edili ha creato.
Mi scuso se andrò ad utilizzare termini semplificati
e fors' anche impropri, ma ritengo importante
rendere comprensibile la parte "a monte" del
procedimento della sicurezza sul cantiere"; non è
possibile in questa breve esposizione specificare
meglio un processo così complicato; rimando pertanto
alla lettura della legislazione, di riviste
specializzate ecc..
Le figure, le loro funzioni ed obblighi.
E' opportuno identificare le figure più importanti,
e le loro principali funzioni, che il D.Lgs. 494 e
successive modificazioni ha introdotto.
Committente - è colui per il quale viene eseguita l'
opera, colui che la paga.
E' la Nonna Giulia, il Sig. Mario che si fanno la
villetta o il capannoncino, è il Condominio che
intraprende il restauro esterno. Deve porre in
essere tutta una serie di controlli della regolarità
delle Ditte ed anche dei singoli artigiani che
interverranno nel suo cantiere, al fine di
contrastare il lavoro nero. Deve soprattutto
verificare se il complesso delle sue opere ricada
nei casi previsti, per i quali scatta l' intera
filiera della sicurezza (una verifica da tecnico
specializzato che il legislatore ha deciso che la
Nonna Giulia deve comunque fare e risponderne
personalmente !!!!). Se nel caso nomina i
coordinatori alla sicurezza e salute per la
progettazione e per l' esecuzione.
Una volta messa in piedi e pagata tutta l'
organizzazione prevista dalla legge, rimane comunque
al committente l' onere di sorvegliare se tutte le
figure professionali che ha nominato stiano operando
secondo legge (e come fa la Nonna Giulia a
sorvegliare efficacemente un tecnico abilitato?!!!).
Il committente è per definizione una figura non
professionalizzata, anche se è previsto il caso
opposto (imprenditore con titolo professionale che
costruisce in proprio), nel quale può riunire in se
tutte le figure appresso specificate.
Compone e spedisce alla A.U.S.L. (Medicina del
lavoro) e alla Direzione provinciale del lavoro
(Area tecnica) competenti per zona, la notifica con
certi dati del cantiere, come specificato all'
allegato III del decreto; in raccomandata semplice.
Il comittente è la figura terminale delle
segnalazioni e delle proposte, effettuate dal
coordinatore in esecuzione, in caso di inadempienza
degli obblighi in materia di sicurezza e salute da
parte delle imprese esecutrici ed anche dei singoli
lavoratori autonomi. Proposte che vanno dalla
sospensione dei lavori nell' intero cantiere, all'
allontanamento di lavoratori autonomi o imprese,
alla risoluzione del contratto. Decisioni in merito
sono di pertinenza del committente.
Responsabile dei lavori - è un incaricato dal
Committente per fare le sue veci ed assumerne le
responsabilità in tutta o parte dell' operazione
sicurezza.
Ha, limitatamente alla parte per cui ha ricevuto l'
incarico, tutti gli obblighi del committente. E'
anch' egli una figura non professionalizzata.
Si badi bene che la delega da parte del committente
deve essere completa, particolareggiata e resa
operativa. Il che comporta documenti di fine e
pedissequa stesura, completi in ogni loro
riferimento normativo, possibilmente redatti davanti
ad un notaio ecc.. E consegue anche che il
committente deve affidare una congrua e
proporzionata (all' opera e/o all' incarico) risorsa
finanziaria affinchè il responsabile nominato possa
svolgere le sue funzioni.
Una delega di questo tipo, che dovrebbe trasferire
anche responsabilità penali, è, secondo me, molto
difficile da rendere effettiva ed a prova di
indagine giudiziaria.
Ritengo che se la committenza, nel caso di opere
condominiali, potrebbe essere identificata in coloro
che pagano, cioè i Condomini, il responsabile dei
lavori è figura che molto si avvicina all'
Amministratore p.t.; ha già tutta una serie di altre
responsabilità cui è delegato in forma continuativa,
è la persona fisica che firma, ha la disponibilità
dei fondi del condominio per l' intera opera, ecc.
ecc.. Se l' Assemblea non delega espressamente altra
persona, con tutte le determinatezze di cui sopra,
l' Amministratore si identifica automaticamente,
almeno secondo me, col responsabile dei lavori.
Perché L’ Amministratore possa delegare in altra
persona la responsabilità dei lavori, necessiterebbe
un ulteriore passaggio ed alle difficoltà sopra
accennate se ne assomerebbero altre anche con
risvolti spiacevoli (si pensi ai Condomini che
vedrebbero due volte “delegati” parte dei loro
versamenti).
Coordinatore in materia di sicurezza e salute
durante la progettazione dell' opera o, più
brevemente, coordinatore per la progettazione - è
una figura professionale, tipicamente un tecnico
abilitato, con particolare eperienza nel campo o che
ha seguito un corso previsto dallo stesso D.Lgs.
494/96. E' il progettista della sicurezza, nel
cantiere e nella costruzione anche dopo la sua
realizzazione. Predispone infatti, prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il piano
di sicurezza e coordinamento (che pertanto è un
documento di esclusiva pertinenza della committenza)
ed il fascicolo, che è in pratica l' embrione di
quello che sarà il fascicolo o libretto del
fabbricato. Sovrintende, per l' aspetto della
sicurezza, a tutti i progetti relativi alle varie
componenti dell' edificio (strutture, logistica,
impianti ecc.) coordinando il lavoro dei diversi
tecnici specialisti. Richiamando il banale esempio
dell' inizio dovrebbe individuare il pericolo nell'
installare la plafoniera sulla verticale della
tromba scale e dovrebbe far ripensare la
disposizione delle luci nel vano, in modo che il
lavoro, e la successiva manutenzione (il cambio
della lampadina), sia, intrinsecamente, il più
sicuro possibile. Mediante il fascicolo, che non è
necessario per lavori di ordinaria manutenzione,
espone le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori (anche quelli che interverranno dopo la
fine dell' opera, come espressamente richiamato al
comma due della lettera b) dello stesso art. n. 4
del decreto.
Nel piano di sicurezza e coordinamento espone invece
le disposizioni più strettamente legate alla
operatività di cantiere; le relazioni tra le
imprese, la compatibilizzazione dei tempi e delle
procedure per le varie parti dell' opera. Nel
documento, i cui contenuti minimi sono dettati dallo
stesso decreto all' art. n. 12, è descritto il
coordinamento spaziale e temporale delle varie
operazioni affidate alle ditte diverse presenti nel
cantiere, con la valutazione dei rischi combinati,
soprattuto in relazione alla conflittualità delle
lavorazioni. Sempre con un esempio banale, deve
servire per evitare che il lattoniere sfili dal
ponteggio le tavole degli impalcati, per
posizionarle dove gli fa più comodo, mentre sta
lavorando l' imbianchino.
Coordinatore in materia di sicurezza e salute
durante la realizzazione dell' opera o, più
brevemente, coordinatore per l' esecuzione dei
lavori, è una figura professionale con le medesime
caratterstiche del coordinatore per la
progettazione, che svolge il lavoro di direttore dei
lavori della sicurezza..
E' certamente la figura che svolge il lavoro più
oneroso, più difficile e più rischioso tra quelle
descritte e create dal decreto n. 494/94.
Deve innanzi tutto provvedere ad esaminare e
valutare la compatibilità tra il piano di sicurezza
della committenza (documento redatto su ipotesi di
progetto, che assume l' utilizzo di determinate
tecnologie, prima che sia affidato l' appalto) ed i
piani operatvi di sicurezza delle varie ditte che
sono poi entrate nell' appalto stesso. Questi piani
operativi, introdotti con l' aggiornamento
rappresentato dal D.Lgs. 528/99, non sono altro che
il documento redatto dal datore di lavoro ai sensi
dell' art. n. 4 del D.Lgs. 626/94 (valutazione dei
rischi e piano di sicurezza per le proprie
attività), riferito allo specifico cantiere. L'
esame di detta compatibilità porta inevitabilmente
alla modifica (spesso una nuova stesura quasi
totale) del piano di sicurezza iniziale. Si badi che
in questa fase il coordinatore deve anche esaminare
la "qualità" di tutto il materiale che gli perviene
e la sua attinenza al cantiere. Solo dopo questa già
notevole mole di lavoro la sua attività entrerà
nella fase di direzione lavori della sicurezza, che
consiste nella sorveglianza dell' applicazione di
quanto contenuto nei predetti documenti.
Ma anche nel loro costante aggiornamento e modifica,
in relazione alle eventuali varianti o dislocazioni
temporali che dovessero verificarsi. Ma dato che la
variante è la prassi dell' edilizia, che ritardi per
i più vari motivi sono all' ordine del giorno, ne
discende che dovrà continuamente riscrivere il piano
di sicurezza, tenendo conto delle successive nuove
combinazioni di influenza e di rischi tra le vari
lavorazioni.
Sempre tenendo d' occhio che l' operatività del
cantiere non incida e non diminuisca i parametri di
sicurezza . Un incarico da incubo, a ben pensarci.
E' opportuno sottolineare che tutta l' attività di
sorveglianza e promozione del coordinamento deve
essere condotta nel più assoluto rispetto dell'
autonomia decisionale ed operativa delle singole
imprese (negli ambiti dell' accettato piano di
sicurezza e coordinamento adeguato, eventualmente,
con i piani operativi delle singole imprese e con i
suggerimenti delle stesse), cui fanno comunque capo
tutte le responsabilità già previste nella
legislazione esistente.
Al coordinatore per l' esecuzione è data la
possibilità, in caso di pericolo immediato ed
accertato, di bloccare d' urgenza le singole
lavorazioni (in determinate aree) ma non può
sospendere l' operatività dell' intero cantiere.
Tale possibilità è lasciata al committente, con
tutte le conseguenti più pesanti azioni, che possono
portare alla risoluzione del contratto d' appalto.
Il coordinatore per l' esecuzione deve contestare in
forma scritta le inadempienze alle ditte e
lavoratoria autonomi, poi segnalare la situazione al
committente. Se questi non agisce e non ne da
giustificazione (vedi art. n. 5, comma 1, paragrafo
e) il coordinatore è tenuto a segnalare la cosa alla
A.U.S.L. e Direzione provinciale del lavoro
competenti; in una parola a denunciare il
committente.
E’ appena il caso di rilevare che un Committente non
dovrebbe mai cadere nell’ errore di nominare, nella
stessa persona, la figura del Responsabile dei
lavori e le figure dei Coordinatori. Se riunisce
questi tre incarichi, rende meno efficace la catena
di controllo che l’ impianto del decreto ha previsto
e pertanto, in caso di problemi, verrebbe
sicuramente indagato per “culpa in eligendo”. In
pratica verrebbe accusato di avere unito le figure
di un controllore e dei controllati.
I casi di applicazione del D.Lgs 528/99.
In tutti i cantieri temporanei e mobili cioè i
luoghi dove si svolgono attività di tipo edilizio o
civile il cui elenco è riportato all' allegato I del
decreto. Elenco che praticamente comprende ogni
attività edile e civile applicata ad ogni tipo di
struttura, edificio, pertinenza. Non sono comprese
le opere di tipo impiantistico in senso stretto,
oppure altre lavorazioni come la semplice
tinteggiatura, ma non devono essere accompagnate da
assistenze di tipo edilizio, che altrimenti si
ricade nel campo di applicazione.
Praticamente si può dire che il decreto si applica
SEMPRE, in ogni attività edilizia, dato che, almeno
per la prima parte di analisi, il committente deve
comunque attivarsi.
Questi deve (e deve anche la Nonna Giulia!), al
momento della progettazione o ideazione, fare alcune
valutazioni tecniche che consentiranno di inserire
il proprio, futuro cantiere nel giusto alveo
normativo.
Sempre deve attenersi ai principi ed alle misure
generali di tutela dicui all'art. n. 3 del D.Lgs.
626/94, deve sempre valutare la durata del cantiere,
delle fasi del lavoro, il loro coordinamento
spazio-temporale ecc...
Poi due sono i nodi da sciogliere per determinare se
si potrà proseguire senza la nomina dei coordinatori
ecc., cioè senza l' applicazione completa del
decreto.
Per il primo la problematica è semplice in quanto è
relativo alla presenza o meno di più di una ditta in
cantiere. In Italia, nella pratica, nessun lavoro
edilizio è esente da subappalto od assegnazione di
opere specialistiche a ditte apposite. Quindi casi
di presenza di una sola ditta in cantiere sono
alquanto rari e sono limitati ad opere "semplici",
con un numero limitato di lavorazioni.
Per il secondo le problematiche sono di due tipi; si
deve quantificare l' entità del cantiere, valutata
in uomini-giorno e si deve analizzare se saranno
svolte attività a rischio particolare. Questi lavori
a rischio sono elencati nell' allegato II al decreto
ed anche in questo caso l' analisi è semplice. Dato
che cantieri dove nessun addetto si trovi mai ad
altezze superiori ai due metri dalla quota zero sono
estremamente rari, la risposta al quesito è,
purtroppo, la parola sempre; senza contare poi altri
rischi, elencati nell' allegato, come quello del
seppellimento, quello chimico ecc..
Più complessa è la valutazione dell' entità del
cantiere.
L' unità di misura uomo-giorno è la prestazione che
fornisce un addetto, di qualunque specializzazione,
in un turno lavorativo, tipicamente otto ore o
simili in ottemperanza ai contratti.
Per esemplificare un cantiere di 500 uomini giorno
può essere un' opera che un lavoratore svolge in 500
giorni, due lavoratori svolgono in 250 giorni o
cento lavoratori svolgono in 5 giornate.
E' chiaro che si tratta di una analisi complessa e
certamente fuori dalle possibilità di un committente
non del settore (un impresario).
Si può parametrare il tutto all' importo dei lavori
e nella notifica è riportato appunto questo dato che
esprime, sia pure con diversa approssimazione, l'
entità del cantiere. E' una valutazione che deve
essere parametrata alle attività che si andranno a
svolgere. L' unità uomini-giorno esprime
strettamente l' impegno della mano d' opera mentre
il costo dei lavori comprende anche le forniture il
cui importo, in alcuni casi, può essere
preponderanti (p.e. nel caso di interventi limitati
alla aperture di finestre, dove una voce importante
del costo finale è rappresentato dall' importo degli
infissi). Si può dire che, in via di assoluta
approssimazione duecento uomini giorno, per cantieri
di tipo edile tradizionale, corrispondano a
60.000-70.000 euro più IVA.
Pertanto, riassumendo, si deve dare corso alla
intera procedura prevista dal D.Lgs 528/99 quando,
con la presenza di più ditte in cantiere, anche non
contemporanea, l' entità dello stesso superi i 200
uomini-giorno o (e sottolineo O) si prevedano
attività particolarmente rischiose.
Già questa esposizione porta ad affermare, con buona
aprossimazione, che i cantieri edili, compresi
quelli che interessano di norma un condominio, sono
sempre soggetti all' intera procedura prevista dal
decreto.
Solo nel caso dell' impiego di una sola ditta, che
con soli suoi dipendenti svolga tutte le lavorazioni
previste, è possibile evitare la procedura.
O meglio limitarla solo alla analisi iniziale ecc..
E' anche previsto il caso di "variante in corso d'
opera". Può infatti accadere che un cantiere
"semplice", in cui, p.e., è impiegata una sola ditt,
si complichi e sia necessario applicare l' intera
procedura.
Nel caso il coordinatore per l' esecuzione svolge
anche le funzioni di progettazione e stende il piano
di sicurezza ed il fascicolo in corso d' opera.
Faccio notare che se si è nel caso di non
applicazione dell' intera procedura, il quadro di
riferimento per la sicurezza è dato dal D.Lgs
626/94, sia per l' impresa esecutrice che, e lo
sottolineo, per il committente, cioè il condominio.
Come il committente applica il D.Lgs. 528/99.
Il lavoro connesso alle procedure di progetto e alla
sorveglianza nell' esecuzione è cosa da specialisti
del settore, come già detto e come intuibile dai
semplici cenni sopra esposti. Si pensi che il
decreto prevede, per tecnici esperti corsi di 60 ore
e per tecnici senza specifica esperienza corsi di
120 ore. Corsi impegnativi che danno, secondo me,
solo una prima "infarinatura" di un campo così
complesso e critico.
Il commitente deve però conoscere almeno le
procedure che a lui sono richieste e che consistono
essenzialmente nel mettere in piedi il processo di
controllo che la legge della sicurezza prevede.
Deve prima verificare (sempre anche l' illustre Sig.
Mario!) l' aspetto relativo alla propria
"sicurezza", e relazionarla con quella della
eventuale singola ditta che interverrà (p.e. deve
comunicare eventuali pericoli specifici nascosti
presenti nel cantiere che andrà ad aprire, vedi
vuoti sotto i cortili, presenza di cavi elettrici
interrati ecc.). Deve contemporaneamente valutate l'
entità ed il tipo del cantiere e richiedere all'
impresa (o alle imprese) tutta una serie di
documenti comprovanti la regolarità della mano d'
opera impegata e la soddisfazione delle normative in
materiadi salute dei lavoratori ecc..
Se il cantiere rimane affidato ad una sola ditta, ma
la sua entità supera i duecento uomini giorno,
spedisce, prima dell' inizio lavori, ai due uffici
sopra ricordati, la notifica preliminare prevista
all' art. 11 del decreto.
Se l' analisi del cantiere, come quasi sempre
accade, porta lo stesso nel caso dell' applicazione,
fa partire l' intera procedura, cioè nomina l'
eventuale responsabile, i coordinatori, li
sorveglia, spedisce le suddette notifiche, ecc..
L' attivazione di questa procedura deve essere
precoce perchè il piano di sicurezza e coordinamento
è parte integrante dell' appalto.
Cioè alle ditte cui si richiedono le offerte deve
essere consegnato non solo il solito computo metrico
o capitolato lavori, ma anche il detto piano.
Infatti in esso sono contenute disposizioni che
possono influire pesantemente sulle modalità di
certe lavorazioni e, conseguentemente, sul loro
costo.
Il computo metrico espone le operazioni e le
lavorazioni da svolgere, il piano di sicurezza
espone come svolgerle.
Inoltre nel piano sono contenuti i costi relativi
agli apprestamenti per la sicurezza. Tali spese, che
il recente D.Lgs. n. 222/2003 ha "aggangiato" a
listini di tipo ufficiale, cioè non possono più
essere esposte "a caso", formano una parte del costo
dell' intera opera che non è soggetto a ribasso o
gara. Il decreto ne richiede espressamente la
determinazione preventiva, da parte del coordinatore
alla progettazione, perché siano individuate
formalmente.
Il piano deve fare parte dei documenti che vengono
inviati alle ditte perchè esse possano sapere
preventivamente quali entità abbiano i costi
relativi alla sicurezza. Su tali costi non potranno
fare gara essendo già preventivamente determinati.
Questo per evitare che la concorrenza ed i ribassi
portino a ridurre le predisposizioni e le risorse
per la sicurezza. e la salute dei lavoratori.
Prima dell' inizio dei lavori il commitente deve,
anche in questo caso, spedire la citata notifica
preliminare.
Sempre prima dell’ inizio dei lavori il Committente
deve porre in essere le sopra citate procedure di
controllo sullo stato di liceità amministrativa,
contrattuale ed assicurativa delle imprese coinvolte
nell’ opera. Queste operazioni di controllo sono
state modificate ed ampliate dal D.Lgs n. 276/2003,
la cosiddetta legge Biagi. Oggi pertanto il
Committente deve eseguire i controlli previsti dall’
art. 3, comma 8 modificato dal decreto di cui qui
sopra.
Oltre ai già previsti documenti da richiedere alle
Ditte ed ai singoli artigiani, come l’ iscrizione
alla Camera di Commercio, deve chiedere anche una
dichiarazione dell’ organico medio annuo, distinto
per qualifica, una dichiarazione sul contratto
collettivo stipulato sindacalmente applicato ai
propri dipendenti, ed un certificato di regolarità
contributiva rilasciato dall’ INPS, dall’ INAIL e/o
dalle casse edili. Acquisiti questi documenti deve
spedire al Comune, come amministrazione concedente,
i nominativi delle imprese e copia delle
documentazioni relative all’ organico medio, ai
contratti applicati ai lavoratori ed ai certificati
di regolartà contributiva.
Le suddette
accquisizioni documentali sono molto complicate e
ben difficilmente possono essere compiutamente
eseguite (con particolare riferimento alla
fornitura, da parte delle ditte e degli artigiani
dei certificati di regolartà contributiva) esponendo
il committente o il responsabile dei lavori ai
rigori di legge.
Si focalizzi che la trasmissione della predetta
documentazione deve avvenire prima dell’ inizio dei
lavori o, nel caso di denuncia di inizio di
attività (D.I.A.), all’ atto di presentazione della
stessa. Alcune Amministrazioni hanno “inventato”,
per semplificare una trafila come questa, che
comporterebbe, se rigorosamente applicata, la
fermata di gran parte dell' attività edilizia,
alcune procedure sostitutive. Ma, come nel caso del
Comune di Bologna che richiede una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà in cui il
responsabile dei lavori affermi che i documenti
richiesti sono a disposizione al proprio domicilio,
queste “scorciatoie” non alleviano, anzi aggravano
l’ eventuale responsabilità omissiva da parte del
committente stesso. Al quale, aggiungo io, sono
demandate quasi attività ispettive senza che,
ovviamente, ne abbia il potere. Ritengo che l’
intenzione del legislatore, cioè la bonifica dell’
area del lavoro nero, molto presente nell’ edilizia,
attraverso la scrematura di mercato che ponesse in
essere il committente rispettoso della legge, sia
una pia illusione o, certamente, un processo molto
lungo da porre a regime. La situazione della filiera
produttiva nell’ edilizia è tale e talmente
radicata, nonché condizionata dalla realtà
legislativa e fiscale, che per molto tempo ancora il
committente o il responsabile dei lavori resterà
esposto al rischio di vedersi contestate omissioni
per procedure non complete.
Una volta ottemperate tutte le procedure testè
descritte, la legge affida al committente e al
responsabile dei lavori il compito di sorveglianza
dell' operato dei suoi incaricati e sono a suo
carico, come già detto, le decisioni relative ai
casi di non rispetto della legislazione da parte
delle ditte che agiscono nel suo cantiere.
E' opportuno che il contratto stipulato con l’
Impresa o le Imprese contenga dettagliato richiamo a
queste procedure che, a fronte di mancanze gravi,
possono portare anche alla risoluzione del contratto
stesso; in questo modo le disposizioni previste
dalla legge sono esplicitamente contrattualizzate.
Sanzioni per il Committente.
L’ art. n. 20 del decreto sanziona con l’ arresto da
due a quattro mesi le varie inadempienze che possono
essere commesse dal Committente o responsabile dei
lavori, oblazionabili con l’ ammenda da 500 a 4000
Euro sempre secondo la gravità dell’ inadempienza.
Cenni alla nuova normativa sismica.
Dal maggio del 2003 quasi tutto il territorio
nazionale è diventato zona sismica, per effetto
dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20.03.2003, n. 3274, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale il 08.04.2003. Per effetto di un
periodo di "transizione" in essa previsto l'
effettiva applicazione è stata poi posposta all'
08.11.2004 e, successivamente, ulteriormente
spostata al 09.04.2005.
La normativa sismica prevede moltissime limitazioni
e l' applicazione di ben precise regole a tutti gli
interventi sulle costruzioni, sia per le nuove
realizzazione che per le opere sull' esistente.
Il condominio è spesso luogo di interventi anche in
parti private. E' opportuno che d' ora in avanti il
Condominio, cioè l' Amministratore, specialmente
quando le strutture dell' edificio sono in muratura,
richieda preventivamente il progetto con tutte le
indicazioni delle opere con valenza strutturale in
parti private. Il tutto corredato poi di tutte le
varianti e le ptratiche che la legge prevede. E'
correlato con la sicurezza dell' intero edificio che
il Condominio abbia conoscenza di tutti gli
interventi che sono stati fatti sulle strutture del
fabbricato, anche se in zona privata. Per valutarne
la correttezza e correlarli con l' esistenza e per
fornire, nel futuro, la opportuna documentazione nel
caso di altri lavori.
Questi progetti, che devo rispettare le nuove più
restrittive regole dettate dalla progettazione
sismica, costituiranno tanti fascicoli ai sensi
della lettera b) del D.Lgs. 528/99 e andranno a fa
parte del libretto del fabbricato.
Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede
di Bologna
- alac@ascom.bo.it - www.alac.bo.it -
c/o ASCOM BOLOGNA Strada Maggiore 23 – 40125 Bologna
Tel 051/ 648.74.11 Fax 051/648.78.22
_________* * *__________
Convegno “IL
CONDOMINIO 2005”
del 26 febbraio 2005
– Bologna CCIAA di Bologna
“Global
Service – Facility Management”
a cura di ALDO VALENTINI
APERTURA FACILITY MANAGEMENT
Buon giorno, oggi parlerò della storia, del
significato, delle funzioni e delle molteplici
applicazioni del “ FACILITY
MANAGEMENT”.
È nato negli Stati Uniti da più di venti anni, per
risolvere i problemi manutentivi di ogni industria,
complesso immobiliare, commerciale e terziario,
residenziale, ricettivo, turistico.
In Europa quali: Francia, Germania, Inghilterra è
già da molto tempo attestato con risultati molto
soddisfacenti.
Anche per noi è venuto il momento di cominciare ad
applicare questa disciplina; per una visione più
completa vi posso fornire alcuni dati.
Da una recente ricerca del Cresme, “ Centro
di ricerche economiche, sociologiche e di mercato
nell’edilizia”, incentrata proprio su“ Il mercato
del Facility Management e del Global
Service in Italia” emergono le forti
potenzialità di questo moderno settore.
Nel campo immobiliare il Facility Management riveste un ruolo di rilievo dove detiene una quota
significativa del patrimonio edilizio nazionale,di
circa il 20%; si tratta di un mercato giovane, in
espansione e in rapidissima evoluzione.
Nei prossimi cinque anni si stima che il giro
d’affari dovrebbe triplicare attestandosi tra 80 e i
115 milioni di Euro.
Il mercato italiano del Facility Management vive in questi anni un periodo di forte dinamismo
non solo in termini di crescita dei fatturati, ma
anche per il moltiplicarsi di iniziative sul fronte
dell’offerta e su quello della domanda.
Il Facility Management appare dunque come un
mercato con un elevato potenziale di sviluppo sia in
termini imprenditoriali sia occupazionali.
Le imprese di F.M. devono possedere valide
conoscenze nei campi della gestione,
dell'architettura, dell'ingegneria impiantistica,
per avere e ottenere così una visione complessiva
del patrimonio immobiliare.
Architetti ingegneri, tecnici, imprese e artigiani
di ogni grado e specializzazione devono collaborare
in modo armonico e sinergico per fornire tutti i
servizi necessari al mantenimento e al funzionamento
di ogni tipologia di struttura produttiva,
commerciale o residenziale.
Come in ogni
famiglia, all’inizio, ha cercato di risolvere i
problemi di manutenzione, riparazione e
funzionamento, autonomamente con i propri mezzi, il
famoso <FAI DA TE>, ma con l’avanzare delle
tecnologie delle apparecchiature, dei materiali,
delle tecniche di posa, sempre più sofisticate e
complesse, comprese le normative di sicurezza e
certificazione, le conoscenze personali non erano
più sufficienti, ci si è dovuto rivolgere sempre più
spesso a diverse imprese esterne.
Si cominciano a verificare i problemi di recuperare
i tecnici, gli artigiani, per risolvere nel tempo
più breve la riparazione o l’intervento necessario
alla rimessa in funzione delle cose e per evitare il
più possibile disagi e malfunzionamenti.
La difficoltà di reperire tecnici, la disponibilità
immediata, di non avere mai certezza dei costi, e
soprattutto di non potere programmare questi
interventi, ha portato di conseguenza, la necessità
di organizzarsi e programmare ogni tipo di
manutenzione, con le problematiche che conoscete
perfettamente.
L’imprenditore, le proprietà immobiliari, gli
amministratori d’immobili, cominciano a cercare le
soluzioni più adatte e idonee alle proprie esigenze,
con la possibilità di confrontare, migliorare,
ridurre i costi d’esercizio e di manutenzione,
sperando di avere la certezza che l’intervento
risulti definitivo ed efficiente.
Purtroppo non è sempre così, quindi quali soluzioni
possono esserci a queste molteplici e diverse
esigenze…?
Così nasce e si consolida il FACILITY MANAGEMENT
“GLOBAL SERVICE”
Pur essendo una definizione ormai ricorrente nel
linguaggio comune e direi ormai anche quotidiana, è
ancora difficile tradurre e applicare queste due
parole.
Il termine anglosassone di Facility si può
tradurre come ”servizi”, anche se riduttiva e
qualunque traduzione non riesce ad esprimere appieno
tutto ciò che implica il termine originale.
Se vogliamo fare una traduzione letterale di Facility è = facilità, abilità, capacità;
e di Management = direzione, gestione,
amministrazione, applicabile non solo agli
immobili ma per tutte le attività che comportano
manutenzione, controllo, revisione.
Se vogliamo rendere ancora più immediato, semplice
e comprensivo il significato, potremmo utilizzare il
termine: “Gestione Globale Programmata”
Nelle nostre realtà, di fabbricati vetusti e quasi
mai verificati nel loro complesso, ci sono ancora
molte situazioni variabili e imponderabili e quindi
difficili da prevenire, gestire e controllare.
Organizzare, ripristinare, mantenere la buona salute
di tutte le strutture, degli impianti tecnologici,
acqua, luce, gas, centrali termiche, manutenzioni
generali (giardini, percorsi, spazi comuni) e non
per ultimo la gestione e la messa a norma della
sicurezza degli immobili, è ormai compito delle
imprese di F.M..
Ognuno di Voi, ogni giorno deve risolvere una
moltitudine di problemi, comprese, le chiamate di
manutenzione d’emergenza, lo scarico, la luce delle
scale che non funziona, l’erba che non è stata
tagliata e così, il vostro tempo è anche dedicato a
questo: richiamare, cercare, controllare che
l’artigiano abbia eseguito quanto richiesto.
Siamo certi che quello che state facendo, è adeguato
alle esigenze dei Condomini; nessuno mette in dubbio
le vostre capacità e le risorse impiegate ma, questa
disciplina intende ed aiuta a razionalizzare,
programmare e diminuire nel tempo, i costi della
gestione e della manutenzione, a beneficio della
proprietà e liberare l’amministratore da tutte
quelle incombenze e da tutti quei lavori di routine
manutentivi e di controllo, per dargli finalmente la
possibilità e maggior tempo, per dedicarsi al
proprio e importante lavoro.
Entrando nel dettaglio:
Il Facility Management, si occupa
dell’ottimizzazione, della programmazione e dei
costi riguardanti l’edificio nel suo complesso e in
particolare:
· Delle strutture;
§ Delle coperture;
§ Delle impermeabilizzazioni;
§ Di Tutte le parti soggette a manutenzione;
§ Degli Impianti idro-termo-sanitari;
§ Degli Impianti elettrici;
§ Del Risparmio energetico;
§ Delle Pulizie;
§ Della Sanificazione e Disinfestazione;
§ Della Manutenzione del verde;
§ Della gestione delle utenze letture contatori acqua,
riscaldamento;
§ Fino ad arrivare alla vigilanza degli accessi.
Il Facility Manager, gestisce da un punto di
vista finanziario, tecnologico, organizzativo;
indispensabili al buon funzionamento, alla
conservazione e alla sicurezza dell’immobile,
operando sempre in un’ottica di ricerca della
qualità e di riduzione dei costi.
Il Facility Management può essere considerato
l’amministratore delegato dell’edificio: conosce le
disposizioni legislative, i costi legati al
patrimonio immobiliare, degli impianti, della
manutenzione, dei servizi e della gestione
dell’ambiente e può ottimizzarli grazie alle
verifiche costanti e alle continue esperienze.
È un servizio all'edificio che ha come obiettivi la
valorizzare del patrimonio immobiliare per
mantenerlo sempre adeguato alle crescenti esigenze
dell’utente.
DALLE IMPRESE DI F.M. AL SERVIZIO GLOBALE.
Il F.M., ha uno sviluppo e uno
sbocco logico che approda a un servizio complessivo
chiamato “Global Service”.
Il passaggio dallo studio generale dell’immobile,
alle possibili soluzioni con interventi mirati, alla
programmazione, alle analisi dei costi,
corrispondono con lo scopo dell’impresa F.M.,
ma l’anello mancante era la fase operativa,
l’accorpamento delle imprese, degli artigiani, dei
tecnici, che realizzassero tutti gli interventi
programmati, sotto una forma contrattuale
identificabile in "Global Service", cioè un
servizio “Chiavi in mano” con la
responsabilità della gestione e dei risultati.
È una filosofia innovativa che regola in maniera
integrata, attraverso un contratto possibilmente
pluriennale, tutti i servizi della gestione e
manutentivi che abbiano attinenza con il patrimonio
immobiliare o con le attività che in esso vi si
svolgono.
Per percepire i risultati della programmazione degli
interventi e della riduzione dei costi, sarà
necessario dare dei tempi più lunghi ai contratti
solitamente annuali, è logico che i programmi che
sono stati fatti non si esauriscono nell’arco
dell’anno, ma nella continuità della programmazione
con la perfetta esecuzione degli stessi, quindi i
risultati sono appezzabili, solitamente, negli anni
successivi rispetto al primo anno d’intervento.
L’Amministratore, si renderà conto che i servizi di
manutenzione, di qualsiasi entità e realtà
immobiliare, dovrebbero essere sempre più
indirizzati verso un unico interlocutore, che possa
offrire in un’unica soluzione, tutti i servizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e che
finalmente raggiungerà lo scopo di snellire il
proprio lavoro, sia in sede operativa sia verso i
condomini.
Sapere che la chiamata d’emergenza da parte del
Condomino, è veicolata verso un unico interlocutore,
non più al proprio studio, che opera unicamente alla
ricezione dei gustati e che a sua volta smisti la
soluzione del problema ad un tecnico, sarà la
soluzione finale e l’Amministratore sarà sicuro che
i Condomini troveranno risolte le loro
problematiche, in modo rapido e professionale con la
loro piena e totale soddisfazione.
L’amministratore ha sempre la continua necessità, di
ridurre i costi di manutenzione, ma di avere anche
la certezza che l'impresa scelta, dia le garanzie
sui risultati delle attività, la qualità, la
continuità e tempestività d’intervento.
Oggi, la professionalità delle imprese di F.M. e di G.S. operanti in questo settore è tale
da fornire alla Committente, sufficienti e ampie
garanzie del raggiungimento degli obiettivi, sia
nelle manutenzioni sia sulla verifica degli impianti
e del contenimento dei costi, utilizzando manodopera
molto specializzata, attinente alle reali necessità
dell’immobile.
Scegliere un’impresa di “F.M. GLOBAL SERVICE”, al posto di più “IMPRESE ARTIGIANE”, è la
soluzione più idonea per dialogare con il
Committente, risolvere tutte le problematiche, con
la garanzia di una maggiore rapidità di risposta,
con una conseguente riduzione dei tempi morti e la
sicurezza di una perfetta esecuzione.
Inoltre, oggi, esiste la necessità di certificare la
maggior parte degli interventi, che devono garantire
e certificare alla Committenza il mantenimento
dell'efficienza e qualità degli stessi.
La certificazione richiede un ulteriore impegno
dell’Amministratore, la ricerca e la cernita, di
imprese che possano certificare i lavori eseguiti e
che lo sollevino da ogni tipo di responsabilità.
L'utilizzo delle Imprese di “Global Service”,
garantiscono, una procedura testata e codificata,
indipendentemente dagli operatori che andranno ed
eseguire l'intervento in quanto, ottemperanti alle
procedure stabilite dalla certificazione degli
interventi, le responsabilità dell’esecuzione e
delle certificazioni faranno capo ad un solo
referente il “G.S.”
Utilizzando le imprese di “Global Service”,
comporterà una notevole riduzione della Vostra
struttura di supervisione, quindi per Voi una
maggiore disponibilità di tempo e che si ridurrà
essenzialmente a verifiche “UNA TANTUM” sul
lavoro delle imprese.
Questo richiederà da parte Vostra un mutamento di
mentalità e di controllo, di ricerca delle imprese,
di contrattazione, di proposta verso l’utente, ma
senz'altro, il mutamento, Vi offrirà una maggiore
garanzia sui risultati; non per ultimo una riduzione
dei vostri costi fissi e quindi una maggiore
economicità.
Per rendere operativi i servizi di “Global
Service Immobiliare”, cosa bisogna fare ?
L’impresa di F.M. con i suoi tecnici
specializzati, faranno una radiografia dell’immobile
in ogni suo aspetto, in concreto, un censimento con
una scheda diagnostica particolareggiata per ogni
immobile che comprenderà:
· Monitoraggio e rilevazione del patrimonio
immobiliare;
· Analisi e verifica dello stato di consistenza;
· Analisi e verifica delle manutenzioni edili;
· Analisi e verifica della rispondenza alle normative
di sicurezza;
· Definizione del grado di messa a norma;
· Disegni planimetrici;
· Disegni degli impianti idraulici elettrici (ove
possibile);
· Raccolta e verifica delle certificazioni;
· Relazione finale sugli interventi a breve e medio
termine;
· Stima dei costi e dei tempi d’attuazione;
· Programma e costo di mantenimento.
L’impresa che si occuperà del censimento, farà una “Scheda Fabbricato” che comprenderà un quadro
generale dello stato complessivo d’ogni singolo
edificio, dello stato conservativo, manutentivo ed
impiantistico che sono di competenza diretta
dell’Amministratore.
Ricercherà e selezionerà le imprese, per fornire un
pacchetto complessivo, ed avrà già analizzato,
programmato e quantificato ogni tipo d’intervento,
con le soluzioni ottimali per ciascun immobile.
Insieme all’Amministratore, saranno verificate le
urgenze, le priorità e programmeranno la successione
degli interventi.
È importante e indispensabile, per l’Amministratore,
possedere un’anagrafica completa e particolareggiata
dello stato di fatto dei propri immobili;
renderebbe, in ogni modo, più facile la gestione
degli interventi, sia a livello operativo, sia a
livello giuridico di responsabilità Civile o Penale.
Non voglio entrare nei particolari delle leggi 462,
547 e della 626, che voi conoscete perfettamente,
che danno direttive precise sulle responsabilità
dell’operato degli Amministratori, le troverete in
sintesi sugli atti del convegno.
Riprendendo brevemente il discorso delle norme e
certificazioni, possiamo anche dire, che l’Istituto
UNI, in collaborazione con il COMITATO NAZIONALE
DELLA MANUTENZIONE, ha sviluppato un elenco di
requisiti unificati per tutti gli interventi sulla
manutenzione e l’impiantistica, finalizza alle
imprese di GLOBAL SERVICE.
La norma UNI 11136: del 31 ottobre2004, fornisce una
guida ai committenti e agli assuntori per
l'impostazione dei processi di manutenzione
immobiliare, al fine di uniformarne tutti gli
interventi, su una base comune di riferimento
metodologico-operativo.
La Commissione UNI ha definito nella sezione
"Manutenzione" IL CONCETTO DI "GLOBAL SERVICE":
un contratto, il cui obiettivo è il risultato,
pienamente affidato alla responsabilità
dell’assuntore e che va raggiunto con la
soddisfazione di entrambe le parti contraenti.
La norma ha voluto aggiungere che la pluralità di
servizi affidati all’assuntore, deve costituire un
sistema integrato d’attività, tese a raggiungere o a
mantenere i livelli di qualità pretesi dal
committente.
QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO
Il quadro legislativo e tecnico normativo apre la
strada ad un insieme di condizioni e situazioni in
cui la manutenzione gioca un ruolo fondamentale.
La legge 46/1990 insieme al D.P.R. 447/1991 e a
tutta una serie di leggi e regolamenti, regolamenta
la sicurezza degli impianti negli edifici civili.
Per gli impianti elettrici, la legge 46/1990 si
applica anche agli ambienti industriali, commerciali
e del terziario.
Fissa i requisiti di sicurezza per quanto concerne
l'installazione, la progettazione e la verifica
degli impianti. in particolare:
a) Stabilisce l'obbligo dell’esecuzione di lavori
d’installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione degli impianti solo da parte di ditte
abilitate (Art. 2);
b) Fissa le condizioni e individua i requisiti tecnici
professionali, per l'abilitazione delle ditte
installatrici (Art. 3);
c) Obbliga le ditte, a fine lavoro, a rilasciare la
dichiarazione di conformità (Art. 9);
d) Obbliga gli installatori ad eseguire i lavori a
regola d'arte (Art. 7). A tale proposito si
considerano a regola d'arte gli impianti realizzati
secondo le norme CEI e UNI;
e) Stabilisce in base ad alcuni criteri dimensionali e
di sicurezza l'obbligo della progettazione degli
impianti (Art. 6)
Le leggi in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori hanno attribuito nuova dignità alla
manutenzione che, per quanto riguarda il patrimonio
immobiliare e i relativi impianti fino
all'introduzione della legge 626/1994 e successive
modificazioni, erano svolte in modo episodico,
marginale e non sorretta da adeguate metodologie.
Si vuole evidenziare che la manutenzione degli
immobili e relativi impianti non sono più una scelta
facoltativa della direzione, bensì un obbligo di
legge.
I gestori delle attività lavorative per legge,
devono assicurare il regolare svolgimento delle
attività stesse in condizioni di totale sicurezza
per gli occupanti degli immobili, siano essi
dipendenti o avventori.
Per evidenziare gli obblighi che il legislatore ha
posto a carico dei datori di lavoro, in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori, si segnala che l'Art.
3 della citata legge elenca, tra le misure generali
di tutela, al punto (r), la regolare manutenzione
d’ambienti, attrezzature, macchine ed impianti ed il
successivo art. 32 stabilisce che i luoghi di
lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il D.lgs. 626/1994 non solo parla di regolare
manutenzione, ma prefigura un processo continuo di
valutazione, di riduzione ed eliminazione dei
rischi; in altri termini si richiede di fare la
manutenzione preventiva.
Il D.P.R. 379/1998 in materia di prevenzione incendi
prescrive che siano effettuati con regolarità i
controlli, le verifiche e le manutenzioni e che
vanno annotati in apposito registro ufficiale.
Il D.Lgs. N°494/1996, modificato con il D.Lgs.
N°528/1999, riguarda le prescrizioni minime di
sicurezza e salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili.
L'Art. 25 del D.Lgs. N°528/1999 definisce il
cantiere come un qualunque posto in cui si eseguono
lavori edili o di “INGEGNERIA CIVILE” e non più di
"GENIO CIVILE".
Introdotta la definizione di "UOMINI GIORNO"
rilevante per l'applicazione della normativa, quale
“ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE” rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera (Art. 2, c. 5, lett. E), il
nuovo decreto modifica radicalmente i casi in cui
sorge l'obbligo per il committente di nominare il
coordinatore per la progettazione ed il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.
Il nuovo testo modifica il D. Lgs. N°494/1996
stabilendo che il “COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE" deve essere designato
"CONTESTUALMENTE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
PROGETTAZIONE" in pratica nella fase
antecedente a quella della "PROGETTAZIONE ESECUTIVA"
prevista - nel testo prima in vigore -
esclusivamente quando ricorrono entrambe le seguenti
condizioni:
A. Nel cantiere e' prevista la presenza di più imprese,
"anche non contemporanea"
B. L’entità presunta del cantiere è pari o superiore a
200 uomini-giorno, ovvero nel cantiere si svolgono
lavori che comportano i rischi particolari elencati
nell'allegato il del decreto N°494/1996.
- Il D.P.R. N°459/1996 la così detta “NORMATIVA
MACCHINE” ribadisce l'obbligo di fare la
manutenzione preventiva introducendo il concetto che
non basta che un macchinario sia ben costruito e
certificato, ma la certificazione viene a cessare se
non vengono effettuate le manutenzioni così come
prescritto nel manuale d'uso e manutenzione, scritto
in lingua italiana, che deve essere fornito
obbligatoriamente a corredo del macchinario.
- Le leggi in materia di lavori pubblici con la legge
quadro 109/1994, la legge 415/1998 e il regolamento
di attuazione (DPR. N°554/1999) hanno introdotto il
concetto innovativo che l'attività' di manutenzione
inizia già nella stessa fase di progettazione delle
opere pubbliche indicando il soddisfacimento del
requisito di mantenibilità come condizione
irrinunciabile per la futura gestione dei nuovi
edifici.
- In questo contesto normativo il “PIANO DI
MANUTENZIONE” diviene funzione nodale di
programmazione e assume il ruolo strategico ai fini
del mantenimento nel tempo della qualità dei beni
patrimoniali.
- Le leggi 86/94 e 503/95 in materia di “FONDI
IMMOBILIARI CHIUSI” che, disciplinando ed
incentivando forme innovative d'investimento del
mercato finanziario nel settore immobiliare hanno di
fatto indirettamente esaltato la funzione della manutenzione come
strumento fondamentale di preservazione e incremento
della redditività e della qualità dei patrimoni
immobiliari di investimento.
- La legge 10/91 e il D.P.R. 412/1993 hanno
individuato proprio nella manutenzione uno degli
strumenti chiave per produrre significativi
innalzamenti della qualità, affidabilità ed
efficienza tecnico-prestazionale anche nel settore
della gestione dei consumi energetici.
- Le leggi 86/1994 e 503/1995 in materia di “FONDI
IMMOBILIARI CHIUSI” che, disciplinando ed
incentivando forme innovative del mercato
finanziario nel settore immobiliare, da un lato
hanno prefigurato nuovi e potenzialmente estesi
scenari di operatività e sinergia intersettoriale,
dall'altro hanno di fatto indirettamente esaltato la
funzione della manutenzione come strumento
fondamentale di preservazione ed incremento della
redditività e della qualità dei patrimoni
immobiliari oggetto di investimento.
Riferimenti:
- D.P.R. N°547/55 - Norme
per la prevenzione degli infortuni;
- D.P.R. N°303/56 - Norme
generali per l'igiene del lavoro;
- D.P.R. N°46/90 -
Normativa sulla sicurezza degli impianti;
- D.P.R. N°447/91 -
Regolamento d’attuazione D.P.R. 46/90;
- D.Lgs. N°277/91 -
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici;
- D.Lgs. N°626/94 -
Riguardante il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori;
- D.Lgs. N°242/96 -
Aggiornamento D.L. 626/94;
- D.Lgs. N°459/96 -
Direttiva macchine;
- D.Lgs. N°494/96 - La
sicurezza nei cantieri;
- D.Lgs. N°528/99 -
Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 494/99;
- D. Lgs. 10/91 e 412/93 - Norme sulla gestione della sicurezza e dei consumi
energetici.
La “Scheda Fabbricato” dovrebbe essere in
ogni modo fatta, indipendentemente dall’utilizzo di
un’impresa di Global Service.
Da anni esiste una proposta di legge per l’obbligo
del famoso “libretto fabbricato” forse non
sarà mai approvata, ma al di la della proposta
legislativa, sicuramente è uno strumento importante
per avere in tempo reale l’efficienza dei beni
amministrati e per potere programmare, in ogni caso,
gli interventi.
L’Impresa di “G.S.” pone al centro della
propria organizzazione ed operato, la soddisfazione
del Cliente e, attraverso le proprie procedure,
monitorizza costantemente ogni fase del processo
d’erogazione del servizio, in una logica di
trasparenza, innovando le proposte e offrendo
soluzioni personalizzate ai propri Clienti.
Le attività dell’Impresa coprono la globalità
delle necessità tipiche nella gestione/manutenzione
dell'immobile, sia nel caso della ristrutturazione,
rifacimento e/o adeguamento, sia nel caso della
gestione delle attività manutentive, nella
conduzione degli impianti, sino ad arrivare alla
fornitura di un singolo impianto, servizio o
complemento.
L’Impresa,
è il partner ideale per affrontare ogni problema, è
in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza e
tecnologicamente all'avanguardia, valorizzando al
tempo stesso l'immagine dello stabile.
Qualche anno fa, si pensava, che trovare tutte le
specializzazioni concentrate nella medesima azienda,
potesse essere sinonimo di scarsa professionalità.
Questo concetto è superato, le aziende oggi, sono in
grado di accorpare tutte le differenti
specializzazioni, le professionalità, le capacità
organizzative ed operative, per proporsi come unici
interlocutori, per tutti i tipi di interventi.
Questa è una filosofia innovativa che regola in
maniera integrata tutti i servizi che abbiano
attinenza con un patrimonio immobiliare o con le
attività che in esso vi si svolgono
L’Impresa di Global Service è un servizio "COMPLETO” con la responsabilità dei risultati,
in pratica, una fornitura in cui non deve solo
fornire l'attività operativa, ma anche le strategie,
i modelli e gli strumenti della manutenzione, con
l'obiettivo del mantenimento della qualità generale
dell'immobile differita nel tempo.
E’ in questa logica che l’Amministratore dovrebbe
riflettere su questo nuovo sistema di gestione che
consente di affidare totalmente il servizio di
manutenzione degli immobili ad un unico soggetto,
particolarmente qualificato, che garantisca lo
svolgimento del servizio stesso, aumentandone
l’efficienza, in termini di tempi e costi per la
piena soddisfazione del Committente e dell’Utente.
Per riassumere le tre cose fondamentali del F.M. e del G.S. sono:
Primo. Unico interlocutore, tecnicamente preparato a
risolvere tutti i problemi di manutenzione.
Secondo. Un valido supporto che alleggerisce le incombenze e
il controllo dell’Amministratore.
Terzo. Obiettivo principale – La Riduzione dei costi – La Piena soddisfazione dei condomini.
Quello che vi ho detto è solo una piccola parte di
tutte le possibili utilizzazioni dei servizi di
Global Service, per affrontare e spiegare a fondo
quest’argomento, sarebbe necessario fare un convegno
specifico, ma spero, in ogni modo, di avervi dato un
quadro complessivo abbastanza esauriente.
Roberto Maccaferri – Presidente Provinciale F.I.M.A.A.
Studio Maccaferri Agenti Immobiliari
Piazza di Porta Ravagnana N° 1 – Bologna
Telefono 051 / 27.10.22 – Fax 051/656.81.61
roberto@studiomaccaferri.it
- www.studiomaccaferri.it
Studio Notarile:
Cesena, Galleria Urtoller N° 6
Tel 0547 / 22.919 Fax 0547 / 36.67.85
Studio Legale: Piazza
di Porta San Mamolo N°1, 40136 - Bologna
Telefono 051/644.02.13 – Fax 051/339.24.91 –
deboralolli@inwind.it
|