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Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede
di Bologna
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Già pubblicato su La Repubblica
di giovedì 24 maggio 2007
“La Verifica degli impianti elettrici in Condominio”
a cura di
Franco Vannini – Consigliere di Amministrazione di ECO S.p.A.
convenzionata con ALAC Bologna
Ogni Condominio è diventato oggi una “sede lavorativa”, ancorchè occasionale, di tante imprese e lavoratori autonomi che vi svolgono attività periodiche (pulizie, manutenzione delle caldaie, giardinieri, ecc.) o saltuarie (edili, elettricisti, ecc.). Le Norme nazionali per la tutela dei lavoratori hanno quindi raggiunto anche i Condomini. Oltre alle certificazioni di Legge per gli ascensori, per i cancelli automatici, per le emissioni in ambiente dei fumi delle centrali termiche, si sono aggiunte (dal 2001) anche le verifiche periodiche delle messe a terra degli impianti elettrici, causa di numerosi e spesso mortali incidenti sul lavoro. Della utilità di tali controlli pare persino superfluo trattare. Chi non utilizza prese condominiali, interruttori, contatori, luci e quant’altro ? La presenza quindi di dispositivi di protezione adatti e perfettamente funzionanti, in alternativa agli obsoleti “salvavita” spesso presenti nei Condomini più che ventennali, rappresenta la garanzia che, in caso di contatto, ciascuno di noi non perda la vita, essendo al più sottoposto ad una leggera scarica quasi innocua. E le verifiche costituiscono tale garanzia. Tutti questi dispositivi non sono altro che dei “deviatori” della corrente elettrica verso i dispersori a terra all’uopo installati . Proprio per questo, i dispositivi di protezione, i dispersori, i loro cavi ed i collegamenti devono essere periodicamente controllati al fine di riscontarne il funzionamento prima che, in caso di contatti, avvengano incidenti irreparabili.
Con che periodicità si debbono fare tali verifiche? Facilissimo identificarne la cadenza che è sempre quinquennale, fatti salvi i Condomini in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi o di NOP per i quali, dato il rischio che eventuali contatti elettrici divengano inneschi al fuoco, tale cadenza è biennale.
LA VERIFICA E’ OBBLIGATORIA ?
Fu nel 2004 che, a seguito di un incidente mortale ad un lavoratore in un Condominio, a causa di fulminazione per carenza di protezione sull'impianto elettrico, si ebbe la conferma definitiva dell’obbligatorietà sostanziale di tali verifiche per Legge. A seguito di tale disgraziato evento, infatti, con una Sentenza ormai ben nota la Cassazione Penale condannò per omicidio colposo un Amministratore reo di “mantenimento dell'impianto elettrico in cattivo stato di efficienza". E, per far giurisprudenza, sancì inoltre come la responsabilità fosse del Condominio, quindi dell’Amministratore, anche ove i lavoratori non fossero diretti dipendenti del Condominio (custode) ma anche lavoratori autonomi, ovvero di imprese operanti nei locali condominiali.
Ma sulla utilità e l’obbligatorietà di tali verifiche già si era espresso il competente Ministero AA.PP. con una Circolare , sancendo come “ tale obbligo sia sussistente anche quando non si sia in presenza di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu ” , vista “l’esigenza di garantire l’incolumità di tutti coloro che vengono chiamati a prestare l’attività lavorativa ove risulti situato l’impianto elettrico ”. Precisando come “ove si verifichino incidenti nei confronti di tali lavoratori non v’è dubbio che ne risponda, per il Condominio, l’Amministratore, salvo dimostri di aver fatto il possibile per evitare l’evento: e la verifica periodica rende senza dubbio tale prova liberatoria ”.
LE VERIFICHE ED I VERIFICATORI
Per parte nostra siamo convinti che debbano esser messi a disposizione delle amministrazioni condominiali Ispettori esperti, meglio se ingegneri, dotati di attrezzature di misura aggiornate per le verifiche di impianti in bassa tensione.
Costoro dovranno seguire le precise procedure per le verifiche, conducendole secondo le modalità ed al fine di accertare quanto previsto dalle Norme CEI 64-8, CEI 11-1, e CEI 64-14.
Un sopralluogo generale di verifica degli impianti elettrici che comprende :
- un esame a vista dei luoghi e degli impianti ai sensi delle norme tecniche, tra cui i pozzetti, il collettore o nodo di terra col relativo cavo, il differenziale obbligatorio di Legge, il cavo di terra ed i cavi di protezione , i fili , gli altri elementi del e le morsettiere delle connessioni.
- il controllo della documentazione costituita dalla Dichiarazione di Conformità (per gli impianti installati dopo il 1990) e dalla denuncia all’ ISPESL .
Cui far seguire la misura della resistenza globale ( anello di corto) e la misura dell’impedenza dell’anello di guasto sui circuiti di bassa tensione fino a 400V.
Per proseguire poi con le prove di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari.
Poi procedere con la verifica della protezione contro i contatti indiretti, mediante l’interruzione automatica dell’ alimentazione, col controllo a campione del funzionamento degli interruttori differenziali, effettuato manualmente o col tester, al fine di esaminare la congruità dei tempi di intervento.
Infine, le prove di continuità sui quadri, le prese e sulle attrezzature condominiali alimentate elettricamente (cancelli, portoni, ascensori, centrali termiche e sui punti luce).
Ed eventualmente, ove presenti, il controllo della documentazione e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e l’analisi del rischio dovuto al fulmine secondo le specifiche modalità previste dalle norme
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