CERTIFICATO DI
AGIBILITA’ (EX ABITABILITA’) LEGGE REGIONALE 31/02
A cura di
ANTONIO D’AURIA
In Emilia Romagna la legge regionale
31/2002 istituisce con l’articolo 21 il certificato di conformità edilizia e
agibilità (ex abitabilità) che “attesta
la corrispondenza dell’opera realizzata al progetto approvato o presentato, dal
punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli
stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”.
La conclusione
del processo edilizio (comunicazione di fine lavori) secondo il Regolamento Edilizio
del Comune di Bologna, avviene con il deposito del certificato di conformità
edilizia e agibilità sia dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento
edilizio, sia delle parti comuni dell’edificio, (centrale termica, impianto
elettrico, ascensore, scarichi fognari, ecc.) qualora lo stesso non possieda
già il certificato.
Il mancato
deposito del certificato può determinare la decadenza del titolo edilizio ad
intervenire (DIA – CONCESSIONE EDILIZIA), inoltre si incorre in una sanzione
amministrativa che può essere anche di circa 500 euro, articolo 24 comma 3 L. R. 31/2002.
Lo Studio
Tecnico arch. Antonio D’Auria è in grado di verificare l’esistenza del
certificato di agibilità dell’edificio, la rispondenza degli impianti alla
normativa vigente, indirizzare il condominio ed il condomino nell’eventuale
messa a norma degli impianti stessi e fondamentalmente, predisporre tutta la
documentazione necessaria per l’ottenimento del certificato di conformità
edilizia e agibilità.
Lo studio
tecnico riceve per appuntamento al fine di esaminare caso per caso le singole
esigenze, informando in maniera gratuita sulle procedure da porre in essere,
restando a disposizione professionalmente per espletare le eventuali pratiche
necessarie all’ottenimento del certificato di conformità edilizia ed agibilità.