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Competenza,
cassa e conto
corrente condominiale
a cura di Paolo
Gatto Presidente Nazionale dell’ALAC
In materia condominiale è sorta più volte la
controversia se nella redazione del rendiconto di
gestione dell'amministratore debba essere seguito il
criterio di cassa o di competenza.
La differenza tra i due
sistemi è piuttosto semplice; il sistema " di cassa"
contempla che l'amministratore sia tenuto a
registrare solo le entrate effettive e le spese
realmente sostenute, mentre il criterio "di
competenza" prevede che l'amministratore sia tenuto
a registrare le entrate e le uscite quando si queste
maturino, essendo irrilevante che la percezione o
l'erogazione sia realmente avvenuta.
Il primo principio si
applica ai rendiconti in generale, ovvero a tutte
quelle situazioni contabili in cui il mandatario o
l’organo deve rendere conto ai propri committenti di
come è stato impiegato il loro denaro, il secondo si
applica alle entità economiche, nell'ipotesi in cui
terze persone debbano poter essere rese edotte delle
effettive capacità economiche e finanziarie
dell'ente.
Appare evidente che al
condominio, espressamente definito dalla
giurisprudenza "ente di gestione", vada riferito il
criterio di cassa, attraverso il quale
l'amministratore rende il conto ai propri
condomini committenti di come è stato impiegato il
loro denaro; ciò è ricavabile dal combinato disposto
dei commi 3 e ultimo dell'art. 1130, secondo le cui
disposizioni è compito dell'amministratore
pretendere dai condomini ed erogare le somme
necessarie per la gestione (art. 1130 n. 3) e che
della sua gestione debba rendere conto ogni anno
(art.1130 u.c.).
Il criterio di
cassa, pertanto, impone che l’amministratore debba
limitarsi a riportare, in sede di rendiconto,
soltanto le somme effettivamente percepite e quelle
effettivamente corrisposte, evitando di registrare
capitoli di spesa per obbligazioni già maturate ma
non ancora estinte; è d’uso, infatti, per alcuni
amministratori, al fine di poter incassare quanto
necessario attraverso la richiesta del saldo,
riportare a rendiconto gli importi delle bollette
scadute ma per le quali non vi era la copertura
finanziaria; detta irregolarità può comportare sia
la doppia registrazione della spesa nell’anno
successivo (in quanto effettivamente erogata per
cassa) sia, in ipotesi di sostituzione
dell’amministratore, l’obbligo dell’amministratore
uscente a corrispondere egli stesso al condominio le
somme già inserite a rendiconto in quanto queste
risultino virtualmente pagate ma in effetti
insolute.
Alcune
considerazioni sono necessarie in relazione al conto
corrente condominiale; l’art. 1130 n. 3 c.c.,
imponendo l’obbligo per l’amministratore di erogare
le somme necessarie alla gestione del caseggiato,
comporta che questi sia cassiere del condominio
oltre che gestore della contabilità condominiale; lo
stesso, pertanto, esercita una detenzione non
qualificata del denaro affidatogli dai condomini
che ne restano proprietari; la presenza di un conto
corrente condominiale comporta che vi sia una netta
distinzione tra la cassa del condominio e la
gestione dell’amministratore, con la conseguente
possibilità per gli amministrati di controllare sia
la contabilità virtuale, che la effettiva situazione
della cassa. Le pronunzie dei Tribunali che
individuano la grave irregolarità di gestione
dell’amministratore che non istituisce un conto
corrente condominiale sta proprio nel fatto che non
sussiste, in questa ipotesi, separazione tra
gestione e cassa, per cui le somme dei condomini,
pur di proprietà degli stessi, entrano nel
patrimonio del gestore, per cui l’unico controllo
esperibile rimane quello del rendiconto virtuale,
senza la possibilità di verificare in alcun modo
l’effettiva destinazione dei fondi.
L’assenza di
conto corrente e, pertanto, la commistione della
funzione di cassiere con quella di gestore, comporta
anche differenze a livello di consumazione del reato
di appropriazione indebita; se vi è conto corrente,
infatti, il reato si perfeziona con la semplice
distrazione di somme dal conto bancario, in assenza
di questo, è necessario individuare l’effettivo
momento in cui avvenga l’interversione, cioè
quando l’amministratore si appropri in maniera
effettiva del denaro che detiene.
Infine,
sarebbe necessario, e ciò quasi mai avviene, che in
sede di rendiconto l’amministratore evidenziasse la
situazione di cassa mediante riscontro in calce al
consuntivo; ad esempio, se all’inizio della
gestione figuravano sul conto cinquanta euro ed alla
fine quindici, tale differenza dovrà coincidere
esattamente con quella che risulti a rendiconto tra
incassato ed erogato; qualora ciò non avvenga è
indice inequivocabile di errore o irregolarità
contabile. |