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“Il distacco di un’unità
dall’impianto centralizzato di riscaldamento
condominiale”
a cura di ANDREA
TOLOMELLI Presidente Provinciale dell’ALAC di
Bologna
Secondo un ripetuto indirizzo giurisprudenziale la decisione di uno o più
condomini di distaccare il loro appartamento
dall’impianto centralizzato di riscaldamento, è da
considerarsi legittima quando l’operazione non
danneggi l’impianto stesso, non ne alteri il
funzionamento pregiudicando la regolare erogazione
del servizio oppure non determini un aggravio dei
costi d’esercizio per i condomini restanti
allacciati all’impianto (vedasi in tal senso Cass.
Civile sez. II n° 1775 del 20 febbraio 1998, Cass.
Civ. sez. II n° 1597 del 14.II.1995, Cass. Civ. sez
II n° 4653 del 23.V.1990, Pret. Civ. Roma 21.X. 1997
n° 6513, Trib. Di Napoli 26.X.1996 n° 8837 Trib. Di
Milano 7.X.1991 n° 87, Tribunale di Torino 7.IX.1987
n° 6030). Se si pensa che nella maggior parte dei
casi l’esclusione di un’unità dall’impianto
centralizzato di riscaldamento provoca un aumento
delle spese per i condomini che continuano ad
usufruire del riscaldamento centralizzato, è
interessante riportare come, sia stato ritenuto
legittimo il distacco di un fondo qualora il
condomino interessato abbia offerto la propria
disponibilità a farsi carico del maggior contributo
per gli altri condomini, derivante dalla sua azione,
continuando ad esempio a partecipare alle spese di
gestione in ragione di una determinata percentuale.
Tale soluzione appare alquanto equa quando si
consideri che comunque il quartiere che verrà
riscaldato autonomamente godrà sempre della
protezione calorica derivante dal riscaldamento
centralizzato delle altre parti dell’edificio
condominiale. Il condomino che intende distaccarsi
dall’impianto centralizzato di riscaldamento dovrà
quindi essere in grado dimostrare concretamente che,
l’esclusione non comporti alcun danno per i
condomini che rimangono allacciati all’impianto, e
ciò, anche nel caso in cui l’esclusione di un’unità
immobiliare dal servizio di riscaldamento
centralizzato sia prevista e disciplinata da una
norma pattizia contenuta all’interno del regolamento
dello stabile, ciò perché il diritto eventualmente
riconosciuto dal regolamento di condominio non può
considerarsi pieno ed incondizionato (Trib. di
Bologna 24.II.1999 n°370).
Una recente giurisprudenza ha poi
confermato che la semplice circostanza che
l’impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi
sufficiente calore ad un’unità immobiliare non può
giustificare la legittimità del distacco
dall’impianto stesso e nemmeno l’eccezione
d’inadempimento diretta ad ottenere l’esonero dalle
spese d’esercizio, considerato che il condomino non
è titolare di un diritto di natura contrattuale
sinallagmatica e quindi non può sottrarsi dal
contribuire alle spese allegando la mancata o
insufficiente erogazione del servizio (Cass.
Civ.sez. Unite n° 10492 del 26.XI.1996). Del resto
il singolo condomino ha il potere di ricorrere in
prima istanza all’assemblea condominiale affinché
questa provveda alla delibera dei lavori necessari
per porre l’impianto in condizione di garantire un
sufficiente calore nel suo appartamento – pari ad un
minimo di 18 gradi a norma del D.P.R. 412 del
12.VIII.1993. Nel caso poi d’inadempienza
dell’assemblea condominiale o inerzia
dell’Amministratore il condomino potrà sempre
esperire ricorso all’autorità giudiziaria per far
eseguire coattivamente i lavori necessari alla
normalizzazione dell’impianto centralizzato.
Bisogna poi
aggiungere che i condomini i quali intendono
riscaldare autonomamente i propri fondi, saranno
sempre vincolati alla corresponsione delle spese
necessarie per la conservazione dell’impianto
comune; infatti a norma dell’articolo 1118
del codice civile - secondo comma, il condomino non
può rinunciando al diritto sulle cose comuni – e
comune è l’impianto di riscaldamento a norma dal
punto terzo dell’articolo 1117 c.c. –
sottrarsi al contributo delle spese per la loro
conservazione. Come ci ha chiarito un’importante
sentenza della Corte di Cassazione – la n° 10214 del
20.XI.1996 – cha ha analizzato la vexata questio
delle conseguenze derivanti dalla rinuncia del
singolo condomino al servizio di riscaldamento
centralizzato, la ragione del disposto dell’articolo
1118 del c.c. sta nella natura stessa delle spese di
conservazione e di ripristino del valore della cosa
comune che costituiscono l’oggetto di vere e proprie
obbligazioni propter rem, nelle quali il
nesso tra l’obbligo e la res non può essere
modificato dall’interferenza di elementi soggettivi,
restando per conseguenza tali spese sempre dovute in
proporzione alla quota che esprime la misura di
proprietà del bene comune che abbisogna di
manutenzioni.
Diverso è il discorso per le cosiddette
spese d’uso, quali le spese per l’acquisto del
combustibile, dovute in virtù del godimento che il
singolo condomino trae dal servizio offerto
dall’impianto comune. Per queste spese, che non
rientrano nella previsione dell’articolo 1118 del
c.c., il condomino il quale non usufruisca più del
servizio di riscaldamento centralizzato non è più
tenuto alla contribuzione pro-quota; infatti, a
norma del secondo comma dell’articolo 1123
del codice civile “se si tratta di cose destinate
a servire i condomini in misura diversa, le spese
sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno
può farne” e quindi per logica conseguenza
quando un condomino s’inibisce durevolmente l’uso di
un bene comune è ovvio che questo non debba più
concorrere al sostentamento delle spese dovute per
il servizio offerto dall’impianto comune; ma sarà
tenuto a partecipare, pro – quota di proprietà,
solamente alle spese necessarie al mantenimento del
bene comune, ex articolo 1118 codice civile, (vedasi
in tal senso la Cassazione Civile n° 12.XI.1997 n°
11152 oppure Cass. Civile 9.I.1999 n° 129).
L’assemblea dei condomini potrebbe essere investita
preventivamente dalla richiesta d’esclusione
dall’impianto centralizzato di uno o più locali, in
tal caso è buona norma che i condomini considerino
quanto appena detto, al fine di valutare la
legittimità o meno della richiesta per esprimere una
ragionata risposta favorevole o negativa.
L’amministratore diligente, considerato l’elevato
rischio che nel Condominio insorga una lite con
risvolti anche giudiziari, dinnanzi alla richiesta
di un condomino di distaccare il suo appartamento
dall’impianto centralizzato sarà opportuno che lo
inviti a far eseguire tutte le perizie tecniche del
caso per verificare che l’operazione non
comporterebbe alcun danno all’impianto stesso o
all’erogazione del servizio, oppure un maggior costo
per gli altri condomini, al fine di mettere
l’assemblea dei condomini, che verrà appositamente
indetta, nella condizione di valutare
obbiettivamente la situazione, evitando così inutili
rinvii o perdite di tempo che nel Condomino sono
spesso l’humus di acredini e discordie; ciò fatto un
grande problema per l’Amministratore sarà quello di
cercare di far intervenire tutta la collettività
condominiale all’assemblea, in quanto l’unico
accordo che tuteli il Condominio dinnanzi a
possibili azioni giudiziarie e quello ottenuto con
il voto favorevole dell’unanimità dei partecipanti
al condominio. Si consideri a tal proposito che,
l’assemblea all’unanimità dei condomini può
autorizzare il distacco dall’impianto centralizzato
anche quanto questo si riverberi in una maggiore
spesa a carico dei condomini che rimangano
allacciati all’impianto centralizzato; ciò è
significativo in tutti quei casi pratici ove per
normalizzare il riscaldamento all’interno di un
fondo mal riscaldato la collettività condominiale
dovrebbe affrontare ingenti spese ed il proprietario
del fondo si propone disposto a distaccarsi
dall’impianto centralizzato ed a riscaldare il
proprio immobile autonomamente.
L’amministratore professionista
dovrà poi ricordarsi di far presente all’assemblea
dei condomini che per l’esclusione di un’unità
dall’impianto centralizzato oltre ai costi tecnici
si dovranno affrontare anche delle spese
amministrative per la modifica delle tabelle di
riparto delle spese di riscaldamento. Per
completezza è interessante riportare la sentenza del
Tribunale di Napoli n° 8791 del 24 settembre 1987
nella quale afferma che il distacco delle
diramazioni di uno o più appartamenti dall’impianto
centralizzato di riscaldamento necessita del voto
favorevole di tutti gli interessati al funzionamento
dell’impianto e quindi non solo dei condomini
proprietari bensì anche dei conduttori di alloggi
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