“DIvieto di fumo nelle parti comuni”
Visti l’articolo 51, 2° comma, della legge N° 3 del
16 gennaio 2003, il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del 23 dicembre 2003, in
attuazione della suddetta legge, ed il successivo
parere rilasciato dal Ministero della Salute,
specificatamente per le “parti comuni” degli
stabili in Condominio, a mente del quale: “ La
piena applicazione della nuova disciplina, ispirata
al principio della tutela della salute dei non
fumatori nella prospettiva generale di
salvaguardia della salute pubblica, comporta
l’applicazione del divieto di fumare anche nei
locali comuni chiusi dei Condomini (androni,
scale, ascensori, sale riunioni …) per l’indubbia
esigenza di garantire in essi la tutela della salute
dal fumo passivo. ….. Da ciò deriva in primo
luogo l’obbligo dell’apposizione dei cartelli
secondo quanto indicato…... Si ritiene
sia compito degli Amministratori di Condominio la
predisposizione e l’apposizione dei cartelli.
Resta libera la facoltà da parte dei condomini che
si rendessero disponibili, o anche da parte di
chiunque altro riscontri il mancato rispetto della
norma, richiamare all’osservanza del divieto gli
eventuali trasgressori e di segnalare alle autorità
competenti all’accertamento ed alla contestazione il
comportamento dei trasgressori ,in caso di
inottemperanza al richiamo”
Si consiglia agli Associati, per non incorrere in
omissione, di provvedere all’affissione della
prescritta segnaletica, e contestualmente invitare,
per iscritto, le imprese di manutenzione degli
ascensori a provvedere loro stesse direttamente
all’affissione di analoghi cartelli nella cabina
ascensore.
Il Presidente (Andrea Tolomelli)
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