Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede di Bologna


“DIvieto di fumo nelle parti comuni”

         Visti l’articolo 51, 2° comma, della legge N° 3 del 16 gennaio 2003, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 23 dicembre 2003, in attuazione della suddetta legge, ed il successivo parere rilasciato dal Ministero della Salute, specificatamente per le “parti comuni” degli stabili in Condominio, a mente del quale: “ La piena applicazione della nuova disciplina, ispirata al principio della tutela della salute dei non fumatori nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica, comporta l’applicazione del divieto di fumare anche nei locali comuni chiusi dei Condomini (androni, scale, ascensori, sale riunioni …) per l’indubbia esigenza di garantire in essi la tutela della salute dal fumo passivo. ….. Da ciò deriva in primo luogo l’obbligo dell’apposizione dei cartelli secondo quanto indicato…... Si ritiene sia compito degli Amministratori di Condominio la predisposizione e l’apposizione dei cartelli. Resta libera la facoltà da parte dei condomini che si rendessero disponibili, o anche da parte di chiunque altro riscontri il mancato rispetto della norma, richiamare all’osservanza del divieto gli eventuali trasgressori e di segnalare alle autorità competenti all’accertamento ed alla contestazione il comportamento dei trasgressori ,in caso di inottemperanza al richiamo”

 

         Si consiglia agli Associati, per non incorrere in omissione, di provvedere all’affissione della prescritta segnaletica, e contestualmente invitare, per iscritto, le imprese di manutenzione degli ascensori a provvedere loro stesse direttamente all’affissione di analoghi cartelli nella cabina ascensore.

                                              

Il Presidente (Andrea Tolomelli)

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