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Di condominio il Codice Civile
del 1865 non parlava, ma il fenomeno era già
conosciuto. All'interno del Libro II, Titolo III,
Capo II, nella disciplina delle servitù prediali
(dei muri, edifizi e fossi comuni) erano
contenuti alcuni articoli che si riferivano ai
diritti sulle parti strutturali di un
caseggiato, con una descrizione molto simile a
quella degli articoli del codice attuale
afferenti il condominio. All'art. 562 venivano
enunciate le parti solitamente a servizio dei
piani o porzioni di piano, all'art. 563 veniva
disciplinato il rifacimento dei tetti e dei
lastrici solari (il titolare del calpestio era
onerato per la quarta parte della spesa) e,
all'art. 564, veniva disciplinata la
soprelevazione.
Come si può agevolmente ricavare,
mancava totalmente una disciplina per
l'amministrazione; il caseggiato veniva
considerato alla stregua di ogni altra proprietà
fondiaria con le relative pertinenze (muri,
fossi ecc.) e, soprattutto, mancava qualsivoglia
riferimento a maggioranze e ad organi
deliberanti.
Soltanto nella comunione (Titolo
IV) si ammetteva che la maggioranza (...i voti
rappresentano maggiore entità degli interessi...intendendosi
con ciò maggioranze di quote) potesse imporre le
decisioni relative all'amministrazione alla
minoranza, ma non vi era, nella normativa
dedicata agli edifici, (non si parlava ancora di
condominio), quel rinvio alle norme sulla
comunione che il nostro codice attuale rinviene
all'art. 1139, anzi, la disciplina della
comunione era inserita in un titolo successivo.
Questo implicava, di fatto,
l'impossibilità di decidere qualsivoglia
questione comune senza che sussistesse
l'unanimità dei consensi, il che portava, di
conseguenza, a che, in presenza di necessità, si
dovesse sempre ricorrere al giudice.
E' comprensibile ciò, tenendo
conto che il vecchio codice, di derivazione
napoleonica, individuava nella proprietà e nei
diritti reali il fulcro del diritto soggettivo
assoluto, ovvero quella situazione soggettiva
intangibile che corrispondeva alla libertà del
singolo negli stati liberali del tempo e che non
ammetteva alcuna forma di limite (a parte la
sfera soggettiva degli altri singoli) tranne che
nel caso del contratto, anch'essa espressione di
libertà di autodeterminarsi e autolimitarsi
negozialmente.
Da quanto sopra, pertanto, si può
affermare che il condominio sia nato dalle
servitù per destinazione del padre di famiglia
(art. 529 del codice del 1865 ma ancora presenti
all'art. 1062 del codice attuale). Le servitù
per destinazione del padre di famiglia
sorgevano, e sorgono, allorché fondi divisi
fossero in precedenza uniti e lo stesso
proprietario pose o lasciò le cose nello stato
in cui risulta la servitù; partendo pertanto
dal presupposto che il costruttore sia una
persona unica (persona fisica, società o
comunione), una volta cedute le singole unità,
questi avrà lasciato le parti accessorie (muri,
tetti, scale ecc.) a destinazione dei fondi
degli acquirenti.
In questo modo nacque quello che è definito
attualmente condominio, come insieme di
servitù concorrenti e, come tali, disciplinate
dal codice del tempo, alla stregua dei muri di
confine, di contenimento, dei fossi ecc. nella
proprietà rurale, senza alcuna disciplina
autonoma inerente un'amministrazione collettiva.
Fu con l'urbanesimo e con la
conseguente espansione della piccola proprietà
che il problema condominio cominciò a presentare
le caratteristiche di un problema sociale. Gli
edifici, dapprima di singole famiglie, venivano
ceduti, di volta in volta, di appartamento in
appartamento, ad acquirenti che diventavano
titolari di un diritto soggettivo di proprietà,
con facoltà assoluta di amministrare il loro
bene.
A questo punto, i limiti di una
normativa che imponeva l'unanimità per ogni
decisione assunse un peso rilevante, e i
proprietari originari, prima di iniziare
l'alienazione delle singole unità, cominciarono
a prevenire i futuri problemi di amministrazione
predisponendo regolamenti che disciplinassero la
conduzione del caseggiato.
Detti regolamenti venivano
trascritti agli Uffici delle Ipoteche (attuali
Conservatorie) e venivano inserite, nei singoli
atti di acquisto, le clausole di accettazione,
in modo da vincolare i singoli acquirenti al
rispetto di quanto stabilito dal regolamento.
Proprio da questi regolamenti, divenuti col
tempo per lo più uniformi, adottati in
particolar modo a Genova, fu ricavata la prima
legge sul condominio.
La prima normativa effettiva sul
condominio è data dal R.D.n 56 del 15/1/34 “disciplina
dei rapporti di condominio sulle case” ,
convertito, con alcune modifiche, nella legge n.
8 del 10/1/35.
La disciplina appariva, in alcuni
punti, assai più completa dell’ attuale.
Spariva ogni riferimento alle
servitù, per evidenziarsi una maggiore vicinanza
alla comunione. La parte riguardante i diritti
dei singoli era particolarmente curata ma,
soprattutto, all’art. 5, era chiaramente
enunciata l’applicazione del principio del cd.
condominio parziale, ancora oggi oggetto di
contrasto tra pronunzie della stessa seconda
sezione della Suprema Corte.
La norma stabiliva che la
proprietà delle parti elencate, poteva non
essere comune a tutti i condomini e che, al fine
dell’attribuzione del diritto e della sua
estensione, potesse valere, in mancanza di
titolo, la natura e la destinazione della
cosa, riprendendo chiaramente il principio
antecedente delle servitù per destinazione.
Altra norma di evidente rilevanza
era l’art. 10; questo enunciato ricalcava il
nostro articolo 1102 (uso dei partecipanti alla
comunione) stabilendo esattamente i limiti ai
diritti sulle parti comuni.
Erano contenuti principi (che
solo attualmente la Suprema Corte sembra abbia
riconosciuto esistere nel condominio) ovvero:
diritto dei singoli ad utilizzare le parti
comuni purché non venga leso l’interesse della
comunione e non venga impedito il concorrente
uso agli altri, e la possibilità di introdurre
innovazioni a spese del singolo purché non venga
modificata la destinazione delle parti comuni o
non ne sia reso più incomodo l’utilizzo.
All’art. 14 si
rinvenivano i principi di ripartizione delle
spese: veniva individuato il principio
proporzionale (oggi millesimale) ma anche il
principio che se una spesa fosse stata relativa
ad un servizio divisibile, questa sarebbe stata
divisa in proporzione al relativo utilizzo
(principio del consumo, oggi non espressamente
contemplato).
Veniva comunque
riconosciuto il principio secondo il quale, in
presenza di più tetti, cortili, terrazze e
scale, le relative spese avrebbero dovuto
permanere a carico dei fruitori.
La parte relativa
all’amministrazione individuava gli organi
(nominandoli tali) nell’amministratore e
nell’assemblea; era previsto, inoltre, un
consiglio avente funzione consultiva e di
controllo dell’amministratore e di “ufficio
di conciliazione per le vertenze tra condomini”.
La legge individuava le funzioni dell’assemblea
e le maggioranze (secondo il principio binario
attuale).
Riguardo al regolamento
di condominio era previsto un vero e proprio
procedimento di approvazione.
Come si è potuto
constatare da questo excursus storico, la legge
sul condominio è nata dalle servitù e dai loro
principi, è passata attraverso una fase
contrattuale, prima di essere plasmata in una
normativa, poi modificata ed inserita nel codice
civile del 1942.
Proprio questa
diversificazione delle fonti ne rende
inopportuno l’esame articolo per articolo,
atteso che alcune norme attuali sono di evidente
derivazione contrattuale (elencazioni ecc.)
altre provengono dall’esperienza e altre ancora
sono state ricavate da principi da parte del
legislatore di due diversi periodi.
Questo lavoro tenterà
quindi non tanto di commentare i singoli
articoli, quanto di fare coincidere i vecchi
principi coni filoni giurisprudenziali attuali,
in modo tale da fornire una carta di principi
che serva d’aiuto a coloro che lavorano nel
campo.
LA LEGGE
Come anticipato, la genesi della
legge sul condominio non ne permette un esame
articolo per articolo, come fino ad oggi hanno
fatto i diversi commentari, ma è necessario
iniziare con l’analisi dei principi e la loro
applicazione giurisprudenziale, terminata
l’operazione, solo allora si potrà procedere con
lo studio degli articoli e la loro
interpretazione giurisprudenziale.
La struttura
L’attuale normativa sul
condominio può essere divisa in due parti, la
parte statica e la parte dinamica.
La prima individua le parti comuni del
caseggiato e disciplina i diritti ed i doveri
sulle stesse, la seconda pone degli organi
preposti all’amministrazione.
La prima parte, viene da
me definita statica in quanto disciplina
situazioni non modificabili, ovvero, stabilisce
i diritti ed i doveri dei singoli condomini
sulle parti comuni, così come sono stati
acquisiti con l’acquisto del bene, il che da
luogo ad una situazione di equilibrio e
stabilità che non può essere variata se non con
l’assenso di tutti i partecipanti alla comunione
condominiale. Al contrario, la parte che ho
definito dinamica, è diretta a
disciplinare la gestione delle parti comuni, per
cui introduce organi deputati
all’amministrazione e, quindi, alla creazione di
diritto nuovo, attraverso l’emanazione di
atti idonei a modificare la sfera giuridica
dei singoli condomini. Principio fondamentale è
che gli atti emanati dagli organi del
condominio non possono modificare i diritti
stabiliti nella parte statica della legge.Un
esempio potrà chiarire meglio la situazione:
Tizio acquista un immobile nel
condominio A. Tale posizione gli garantisce due
accessi, uno attraverso la scala comune, uno
attraverso una scala privata.
Tale situazione,
acquisita attraverso l’atto di acquisto (o
attraverso la legge), non potrà essere
modificata dall’assemblea, la quale non potrà
limitargli l’uso della scala comune, della quale
sarà, comunque, sempre contitolare, ma neppure
lui stesso potrà rinunziare al diritto al fine
di evitare le spese, atteso che una rinunzia in
tal senso dovrà avvenire con l’unanimità dei
consensi (tutti i condomini) ovvero con una
decisione che esula dalla normativa condominiale
dinamica per approdare a quella statica
(contratto o titolo di acquisto).
La struttura del seguente lavoro
sarà costituita, quindi, dall’esame della legge
attraverso lo studio della parte statica
e della dinamica, quest’ultima a sua
volta distinta in organi e
atti.
La parte statica
Il maggiore problema di
interpretazione delle norme sulla parte statica
è se queste non apportino alcuna novità
sostanziale al sistema, che sarebbe già di per
sé disciplinato dai principi sulla proprietà e
sui diritti reali, e rappresentino, pertanto,
esclusivamente degli interfaccia applicativi
della normativa generale del terzo libro del
Codice Civile all’interno della disciplina
dell’edificio o, al contrario, rappresentino una
normativa speciale le cui statuizioni
possano contraddire i principi generali e, sulla
base del principio di specialità, prevalere
sugli stessi.
Ad esempio: un condomino si
allaccia all’impianto dell’acqua condominiale
attraverso una seconda derivazione, in aggiunta
alla sua preesistente. Sulla base dei principi
in materia di diritti reali, costui avrebbe
posto in atto un comportamento illecito, atteso
che eserciterebbe il possesso di una servitù
apparente, con la possibilità di usucapirne il
diritto dopo vent’anni di utilizzo; non è
infatti lecito aumentare il proprio diritto su
una parte comune a scapito degli altri; nella
proprietà fondiaria aumentare il numero o il
volume degli allacci costituisce un indebito
aumento del diritto.
Interpretando invece
l’articolo sulle innovazioni nel condominio, in
maniera completamente autonoma, il comportamento
del singolo diverrebbe legittimo qualora il suo
allaccio ulteriore, pur integrando una
variazione e un aumento dell’utilizzo della
parte comune, non compromettesse il servizio di
erogazione agli altri condomini.
Da una parte vi è
l’esigenza, dato il gran numero di parti
necessariamente comuni in un edificio, di non
rendere impossibile qualsiasi modifica
necessaria (sarebbe particolarmente oneroso che
chi, per errore, avesse ricevuto minori piastre
radianti fosse obbligato a citare tutti i
condomini per poterne aumentare il numero o la
superficie) dall’altra non è neppure ammissibile
interpretare la normativa condominiale come un
isola senza alcun contatto con la
normativa preesistente e ancora in vigore.
L’interpretazione della
normativa dovrebbe avvenire nel senso che
questa, benché speciale, non possa contraddire i
principi generali, anche se la specialità
dovrebbe prevalere soltanto quando
effettivamente motivata.
Non si può, infatti,
negare completamente ciò che il codice del 1865
conferiva in termini di diritti su un edificio
quali servitù concorrenti, senza operare
indebiti trasferimenti di diritti tra gli
attuali condomini degli edifici costruiti in
quel tempo, ma si può limitare l’operatività
della disciplina delle servitù qualora non ne
ricorrano i presupposti.
La giurisprudenza della
Cassazione la quale, negli ultimi anni ha
aborrito la presenza di diritti di servitù tra i
condomini di un edificio, sul principio secondo
il quale non può esistere servitù su un fondo
dove si è già proprietari (nemini res sua servit),
da ultimo ha manifestato una maggiore apertura.
Due recenti pronunzie
della Suprema Corte, Cass. 8591/99, ma
soprattutto Cass. 3749/99, hanno stabilito che
ben possono esistere servitù tra condomini, ma
che il fattore rilevate sia l’effettiva
destinazione della cosa; in altre parole, non
esiste esercizio di servitù nuova (e quindi
innovazione illecita) se la cosa era già
destinata a quella data funzione che il
condomino esercita in maniera maggiore, esiste
esercizio di servitù nuova (e quindi innovazione
illecita) se un condomino esercita un diritto
sulla cosa che non corrisponde alla sua
destinazione, non sussiste servitù se
l’esercizio di uso diverso non impedisce la
funzione per la quale la cosa è destinata.
Esempio: costituisce fatto lecito
per un condomino aprire un varco su un passo
carrabile condominiale per mettere in contatto
la sua proprietà con la strada pubblica, proprio
in quanto la parte condominiale era già
destinata a passaggio; costituisce atto illecito
porre in essere lo stesso comportamento se la
parte comune ha destinazione diversa, ad esempio
giardino, in quanto si creerebbe una servitù
nuova o una innovazione illegittima, che limita
l’utilizzo di una parte comune; costituisce atto
lecito utilizzare la facciata per appoggiarvi
una targa in quanto l’utilizzo ulteriore non
modifica la destinazione della facciata (purché
non si alteri il decoro architettonico).
Secondo quest’ultimo
orientamento, senz’altro da accogliersi, viene
segnato il confine tra servitù, art. 1102
(godimento nella comunione) e art. 1120
(innovazioni) senza urtare i principi generali e
senza introdurre una rigidità che la normativa
specialistica non ha voluto.
Questi problemi saranno
ricorrenti, per cui, acquisirne la conoscenza,
risulterà fondamentale.
Le parti comuni
Il problema più
frequente circa l’individuazione delle parti
comuni, riguarda l’interpretazione dell’art.
1117 c.c, nel senso se questo integri un
elencazione meramente esemplificativa, ovvero
rappresenti una presunzione salvo prova
contraria e, da ultimo, se la prova contraria
possa essere costituita soltanto dal titolo
inteso come atto scritto (atto di acquisto,
successione, donazione, titolo giudiziario ecc.)
o, al contrario, debba intendersi quale titolo
anche la destinazione. L’interpretazione
dell’art. 1117 detiene una certa rilevanza
proprio in quanto l’art. 1117 segna il limite di
operatività della parte dinamica nei confronti
della parte statica; facciamo un esempio:
in un palazzo sono presenti due
scale, ciascuna di loro serve un certo numero di
appartamenti.
Secondo
un’interpretazione letterale dell’art. 1117,
entrambe le scale sono di proprietà di tutti i
condomini dello stabile (salvo ripartizione
secondo l’utilizzo effettivo ai sensi degli artt.
1123 e 1124 c.c.) per cui l’assemblea avrà il
potere di normare su entrambi i beni, mentre
interpretando in altro modo l’art. 1117, solo i
condomini serviti saranno titolare di diritti
sulla scala che li serve, per cui l’assemblea
che, in seduta comune, decidesse su una delle
due scale, opererebbe su un bene non
condominiale in quanto parzialmente
condominiale e quindi al di fuori delle
proprie competenze, dando luogo ad un
provvedimento deliberativo nullo.
Esistono diverse teorie,
supportate da diversi filoni giurisprudenziali
(alcuni, contrastanti, addirittura all’interno
della seconda sezione della Cassazione): secondo
una prima teoria (poco praticata) l’art. 1117
costituirebbe un elencazione meramente
esemplificativa. Secondo questa teoria, un
bene diventa condominiale solamente quando sia
stato destinato all’uso comune, si tratti di un
tetto o di un muro portante; in caso contrario,
rimarrà di proprietà di colui o di coloro ai
quali il costruttore lo avrà predisposto.
Questa teoria, ammette
il condominio parziale ogni volta che la
destinazione di un bene sia a servizio di una
parte sola dei condomini, a prescindere
completamente dalla sua presenza
nell’elencazione di cui all’art. 1117 c.c..
Secondo una diversa
teoria, l’art. 1117 rappresenta una presunzione
di comunione di quelle parti elencate nell’art.
1117; la presenza di un bene nell’elenco, lo
dichiara di proprietà comune, salvo che il
titolo non lo disciplini in maniera diversa.
Questa teoria, peraltro,
cerca di contemperare l’art. 1117, con
l’operatività dell’art. 1123 u.c., ammettendo
che possa costituire titolo non solo l’atto
scritto legittimante il diritto esclusivo del
proprietario (o il regolamento contrattuale
dell’edificio) ma anche la destinazione del bene
attribuita dal costruttore.
Un tetto, pertanto, si
presume proprietà comune tra tutti, ma qualora
serva solo una parte dei condomini, sarà di
proprietà soltanto di questi ultimi.
L’ultima teoria, al contrario,
non riconosce all’ultimo comma dell’art. 1123
c.c. alcuna funzione di attribuzione della
proprietà, che si presume comune se una parte
viene definita comune dall’art. 1117, ma
soltanto di disciplina della ripartizione delle
spese; tale filone giurisprudenziale, infatti,
riconosce che l’art. 1123 u.c. sarebbe inutile
se bastasse la destinazione a influire sulla
proprietà, mentre la sua esistenza è proprio
finalizzata a ripartire le spese di parti comuni
in base all’equo utilizzo. Questa linea
interpretativa riconosce valenza di titolo
soltanto all’atto costitutivo della proprietà e
non alla destinazione, che potrà influire sulla
ripartizione delle spese ma non sulla
sussistenza del diritto.
Come sopra accennato,
anche in giurisprudenza sussistono contrasti
interpretativi.
Di recente, due
pronunzie, Cass. 1568 del 24/2/99, e Cass. 3409
del 22/3/2000, hanno seguito l’ultima delle tre
teorie sopra riportate, negando la rilevanza
della destinazione mentre, più di recente, la
S.C. è tornata ad ammettere che l’art. 1117
fa un’elencazione non tassativa ma meramente
esemplificativa…la disposizione può essere
superata se la cosa, per obiettive
caratteristiche strutturali, serve in modo
esclusivo all’uso o al godimento di una parte
dell’immobile…giacché la destinazione
particolare del bene vince l’attribuzione
legale, alla stregua del titolo Cass. 7889
del 9/6/00.
Invero, si deve
riconoscere che si sono affermati due veri e
propri partiti delle parti comuni (P.
Gatto-Archivio delle Locazioni e del Condominio
1996 Pag. 849), il primo, più conservatore, che
è preoccupato dell’eccessiva affermazione del
potere dell’assemblea a danno del singolo, per
cui predilige interpretazioni della legge che
integrino un continuo con la disciplina dei
diritti reali (molto attenta ai diritti del
singolo) il secondo, più progressista, che tende
a negare la sterile logica proprietaria
in vista del bene comune, sacrificando magari
qualche interesse individuale.Questo secondo
“partito” vede nella normativa condominiale un
corpo autonomo con propri principi e, nei casi
più “estremi”, un terreno fertile per la
coltivazione di principi costituzionali di
solidarietà sociale e di tutela per i più
deboli.
La nostra teoria
E’ necessario chiarire
che la nostra posizione è nel senso di non
creare una frattura tra la normativa
condominiale e quella generale dei diritti
reali, per cui si deve ritenere che l’art. 1117
abbia, per lo più, rilevanza meramente
esemplificativa anche in quanto non è possibile
nell’analizzare una disciplina, prescindere da
quella degli istituti giuridici nella quale si è
venuta a formare.
E’ bene, comunque,
chiarire che l’art. 1117 contiene esso stesso un
errore che crea una frattura con il passato; la
norma, infatti, enuncia, quale parte comune, il
terreno sul quale sorge l’edificio, con ciò
intendendo il terreno come parte comune
dell’edificio.
Secondo i principi del
nostro codice, il terreno ha rilevanza
fondamentale; il principio dell’accessione,
infatti, stabilisce che la proprietà del terreno
attragga tutto ciò che vi si trovi sopra;
secondo questo istituto, non è l’edificio a
rendere comune il terreno, ma viceversa, la
comunione del terreno rende comune tutto
l’edificio per cui, il singolo che compra
un’unità immobiliare in un palazzo, acquista in
primo luogo una porzione del terreno, quindi un
appartamento su esso situato. Tale fatto
determina la presunzione di comproprietà di
tutto il palazzo e rende inapplicabile quello
delle servitù per destinazione del padre di
famiglia, cioè è la comunione del terreno, che
induce la comunione di tutto l’edificio, tranne
per gli appartamenti venduti a mezzo valido
titolo e le loro pertinenze esclusive (tubature,
camini). Cosa ne è pertanto delle parti che,
pur nell’edificio, non servono tutti i
condomini, continuano ad essere comuni o opera
il principio della destinazione o dell’apparenza
(condominio parziale)?
A nostro parere, la
domanda è posta in maniera errata; il criterio
sul quale si dovrebbero basare le decisioni
dovrebbe essere quello dell’interesse; sulla
scorta dell’interesse, il singolo potrà impedire
all’assemblea di violare i propri diritti, sulla
base dell’interesse un condomino potrà votare in
assemblea, sulla base dell’interesse un
condomino potrà intervenire per limitare
l’operato di altri condomini nell’edificio,
sulla base di un interesse economicamente
apprezzabile, derivante dalla sua comproprietà
sulle parti dell’edificio. E’
necessario, peraltro, individuare i criteri che
determinano l’interesse; ebbene, questi criteri
saranno dati dalla destinazione, che sono gli
stessi sui quali viene determinata l’apparenza
nelle servitù: pertanto un condomino non potrà
impedire che si intervenga nella scala alla
quale non accede se tali opere non pregiudichino
la statica dell’edificio, mancando un suo
apprezzabile interesse collegato con la sua
proprietà esclusiva. Il condomino o i
condomini, pertanto, potranno fare valere i loro
diritti con le azioni reali e possessorie sui
beni dell’edificio loro assicurate dalla legge,
purché sussista un apprezzabile interesse
economico collegato al loro titolo, interesse
determinato dalla destinazione delle parti
dell’edificio alla loro proprietà esclusiva.
Non potrà, pertanto, agire chi è mosso da meri
fini emulativi.
In conclusione,
un edificio nasce sempre di
proprietà di un'unica persona od ente; nel
momento in cui viene ceduta la prima proprietà
immobiliare, le parti non esclusive (e relative
pertinenze) divengono anch’esse parte di una
comunione in quanto sorgono su terreno in
comunione; i diritti nascenti dalla comunione
potranno venire tutelati solamente in presenza
di un apprezzabile interesse economico, dato
dalla destinazione attribuita alle parti
dell’edificio a servizio delle singole unità
immobiliari.
Tale interpretazione
concorda con i principi seguiti dalla recente
giurisprudenza in materia di supercondominio.
La Suprema Corte,
infatti, nel ritenere applicabile la normativa
condominiale a quella del supercondominio, in
luogo di quella della comunione, riconosce la
differenza tra parti comuni necessarie (quali le
strade ecc.) in quanto funzionalmente collegate
alle unità abitative,e le parti non necessarie
(piscine, campi sportivi) per le quali non vi è
destinazione né collegamentocon gli
appartamenti.
Ciò avviene anche nel
condominio, alcune parti, quali i cortili e i
vani comuni, possono esistere indipendentemente
dalle unità private e sulle stesse permarrà una
comunione generalizzata, per le parti invece
funzionali (scale, tetti ecc.) la comunione
generale verrà assorbita dalla destinazione
(anche ai sensi dell’art. 1119 c.p.c.) che sarà
indice del reale interesse del condomino o dei
condomini.
E’ bene rilevare,
peraltro, che la comunione sussiste in tutto
l’edificio, per cui il condomino può servirsi di
una parte comune, in forza di tale comunione
generalizzata, ai sensi dell’art. 1102 c.c. per
scopi anche diversi da quelli di cui la naturale
destinazione (apposizioni di insegne, targhe
ecc.) senza, ovviamente, mutare la destinazione
per gli altri.
Esistono, infatti, due centri di
attrazione nell’edificio in condominio; esiste,
infatti, la “vis atractiva” esercitata dal
terreno al momento della costruzione
dell’edificio, il quale diventerà di proprietà
del titolare del terreno (o del titolare di
diritto di superficie). Al momento della
cessione della prima unità abitativa, il primo
acquirente (e , successivamente, gli altri)
acquisterà una quota (indivisa) del terreno che
lo renderà titolare in comunione
dell’intero edificio, e un’unità immobiliare
“esclusiva” che costituirà (in concorrenza con
le altre) il secondo polo di attrazione sulle
parti comuni dell’edificio; la misura
dell’attrazione varierà il relazione
all’asservimento delle parti comuni alle
proprietà esclusive, e ciò sulla base
dell’apparenza data dalla destinazione conferita
dal costruttore, inteso questo quale entità a
rilevanza tecnica.
Il relazione alle
singole unità immobiliari, pertanto le parti
comuni potranno atteggiarsi nei modi seguenti:
1)-Parti pertinenziali alla
proprietà esclusiva:
sono i prolungamenti delle proprietà esclusive
all’esterno, quali i poggioli, le diramazioni
delle condotte, le canne fumarie ecc. Possono
essere costituite anche da condomìni parziali
(quali le canne fumarie collettive).
2)-Parti comuni con asservimento
per destinazione:
sono costituite dalle parti
deputate dal costruttore a servire i singoli
appartamenti; sono, in genere tutti i beni
elencati dall’art. 1117 c.c. che,
effettivamente, siano destinate a servire la
singola proprietà.
3)-Parti comuni occasionalmente
utili soggettivamente:
sono le parti destinate ad alcune
o a tutte le proprietà esclusive ma utilizzabili
anche soggettivamente con funzioni diverse, ai
sensi dell’art. 1102 c.c., ad esempio le
facciate, destinate a preservare le unità dalle
intemperie e il decoro dei muri maestri, possono
essere utilizzate soggettivamente per apporvi
targhe ed insegne, o per farvi correre fili e
cavi; così un tetto che non serve tutte le
unità, può essere utilizzato per porvi
un’antenna anche da chi non è servito
direttamente dalla copertura, la tromba delle
scale può contenere l’ascensore.
4)-Parti destinate solo ad alcune
unità e totalmente inutili alle altre:
sono quelle per le quali chi non
ha interesse non può intervenire nella loro
disciplina; un esempio può essere l’impianto
condominiale di riscaldamento quando escluda
alcuni fondi, i quali non potranno vantare alcun
diritto.
I DIRITTI E I DOVERI
I diritti
Il diritto dei singoli
sulle parti comuni è essenzialmente quello del
godimento, cui fa da corollario quello di
amministrare. Il condominio si differenzia
dalla proprietà (e dalla semplice comunione) in
quanto mentre in questi ultimi istituti il
titolare ha la facoltà di godimento collegata a
quella di disporre del bene (di cederlo, donarlo
ecc.) nel condominio, il bene in comunione
non è cedibile se non unitamente all’unità
abitativa alla quale è funzionalmente collegato.
Ad esempio, il titolare di un
appartamento non potrà cedere i diritti sulla
scala condominiale senza cedere anche il suo
appartamento, ma neppure potrà cedere in
locazione a terzi il posto auto condominiale,
senza cedere contemporaneamente in locazione
anche l’unità abitativa.
Ora è bene analizzare cosa si
intenda per godimento o per utilizzo; con detti
termini, non si intende l’uso o l’utilizzo del
linguaggio comune, ma si intende per lo più
godimento astratto e potenziale o meglio
prediale. Con il termine prediale si
intende la dipendenza da un fondo e non da un
soggetto.
Ad esempio: il proprietario di un
appartamento ha diritto sulla scala
condominiale, intanto che la utilizza al fine di
raggiungere la sua proprietà al piano. Lo stesso
soggetto esercita un diritto anche sul muro
maestro dell’edificio tramite una facoltà di
godimento astratta e collegata al suo fondo.
Infatti, il suo
immobile, a prescindere dall’esercizio effettivo
di un’attività di uso, si serve comunque
astrattamente sia del muro maestro dell’edificio
(che ne permette l’esistenza e la
conservazione), sia della scala, anche se
l’appartamento è disabitato, o abitato da terzi;
il godimento è anche, di conseguenza,
potenziale, atteso che prescinde da una reale
attività soggettiva.
Invero, la Cassazione, con tre
recenti pronunzie (855/00, 2255/00,e 6341/00 )
ha stabilito il principio secondo il quale il
godimento di una parte comune può avvenire
astrattamente, attraverso la destinazione di un
bene al fondo che ne è servito (godimento
oggettivo) o direttamente dal soggetto che
utilizza il bene (godimento soggettivo). In
questa seconda ipotesi, a parere della Suprema
Corte, l’art. 1102 amplia la possibilità di
utilizzare il bene anche per funzioni diverse
per le quali è destinato, purché non venga reso
inutilizzabile anche nei confronti di uno solo
degli altri condomini.
L’esempio riportato da una delle
due pronunzie di cui sopra, è quello del
condomino che si serve del muro condominiale per
appoggiarvi una tubazione.
La Cassazione riconosce
che la facciata condominiale può essere
utilizzata legittimamente, anche se
impropriamente, per appoggiarvi tubi, condotte o
affiggervi targhe ed insegne, purché non se ne
impedisca parimenti tale uso agli altri e non ne
vengano compromessi il decoro architettonico o
la funzione protettiva.
Anche in questi casi,
implicitamente, viene reintrodotto il concetto
di interesse.
Il condomino o l’assemblea non
potranno opporsi ad un comportamento che non
leda interessi economici collegati all’esercizio
del diritto sul bene.
La misura
Come anticipato,
corollario al diritto di godimento è il diritto
ad amministrare le parti comuni.
Peraltro, tale facoltà, che nei diritti reali è
sempre piena, nel condominio è affievolita ad
interesse legittimo, atteso che l’ordinaria
amministrazione (intendendosi con ordinaria ogni
attività diretta alla conservazione delle parti
comuni, quindi anche lavori straordinari) è
devoluta all’assemblea ed il singolo condomino
partecipa soltanto all’amministrazione in
proporzione alle sue quote; tale
affievolimento si ripercuote anche sull’uso e il
godimento delle parti comuni che diventa
proporzionale alla quota del singolo.
La quota di
comproprietà di un condomino sulle parti comuni
è proporzionale al valore della sua singola
proprietà immobiliare, in relazione a tutte le
altre.
I diversi valori,
normalmente, vengono proporzionati al valore
complessivo di mille ed inseriti in tabelle
(tabelle millesimali). La tabella
fondamentale, normalmente tabella A o della
proprietà, indica il valore di ogni singola
unità immobiliare, sia per quanto riguarda il
voto in assemblea, che per quanto riguarda la
ripartizione delle spese in generale.
I doveri
Il dovere
fondamentalmente del condomino è quello di
contribuire alle spese comuni e, quale
corollario, quello di non modificare
l’equilibrio predisposto dal costruttore,
inducendo spese maggiori agli altri condomini
(art. 1118 2° c. c.c.).
Anche in questo caso, si
può parlare di dovere di contribuzione in senso
astratto e potenziale (o prediale).
Gli esempi sopra riportati per il
godimento si attagliano anche per quanto
riguarda il dovere di contribuzione.
Il proprietario di un
appartamento che sostenga di utilizzare soltanto
l’ascensore, non potrà esimersi dal pagare le
spese della scala, così il proprietario di un
appartamento disabitato non si potrà sottrarre
alle spese relative al tetto.
Anche in questo caso,
la giurisprudenza sta iniziando a muoversi verso
il riconoscimento di spese dovute a contributo
soggettivo nel caso ad esempio di accordi
nei quali ad un condomino venga conferito il
diritto ad utilizzare un bene in misura maggiore
o impropriamente.
La misura
Il principio della
contribuzione, peraltro, a differenza di quello
del godimento, che è proporzionale solamente al
valore dell’unità abitativa, segue anche la
misura dell’utilizzo. L'art. 1123 c.c.stabilisce
infatti che la contribuzione avvenga secondo tre
criteri : 1)-in proporzione al valore, 2)-in
proporzione all’uso 3)- con esclusione di chi,
per destinazione, non possa utilizzare.
La ripartizione delle
spese, pertanto, andrà effettuata, come
principio, su base millesimale; qualora,
peraltro, un bene sia stato destinato dal
costruttore a servire i condomini in misura
diversa, dovrà applicarsi, insieme al criterio
millesimale, quello dell’uso.
Il codice non stabilisce
le regole di ripartizione differenziata se non
in tre casi:
1)-ripartizione delle scale (art. 1124) per le
quali la spesa va ripartita per metà in ragione
del valore e per metà in ragione dell’altezza
del piano;
2)-ripartizione per le volte ed i
solai (che permane a carico per metà del
titolare del piano di sopra e per metà del
titolare di quello di sotto) ai sensi dell’art.
1125;
3)-ripartizione per i lastrici
solari (art. 1126) la cui spesa di
ristrutturazione va ripartita per cui il
titolare di calpestio sia onerato da solo di un
terzo della spesa (a millesimi per gli altri che
sono coperti).
Per gli altri casi di
utilizzo diversificato la legge non dice nulla,
per cui sono sorti e continuano a presentarsi
notevoli problemi.
E’ noto il caso dei balconi.
Un primo orientamento
giurisprudenziale li considerava privati.
Quindi si affermò un
secondo orientamento che individuava tre parti:
il calpestio, di proprietà del titolare del
piano sovrastante, il celino, di proprietà del
titolare del piano sottostante ed il frontalino,
condominiale, in quanto facente parte del
prospetto.
La giurisprudenza
recente ha variato ulteriormente, dichiarando il
balcone, normalmente, proprietà di colui che lo
utilizza, fatti salvi eventuali elementi
architettonici e decorativi del frontalino che
possono fare parte del prospetto. Ancora più di
recente, la S.C., con sentenza n. 637/00, ha
confermato gli ultimi orientamenti,
reintroducendo, peraltro, il principio di cui
all’art. 1125 (volte e solai) qualora il balcone
rappresenti, quale funzione, la continuazione
della soletta, nei fabbricati di cemento armato.
Si capisce che tali
soluzioni implicano indagini di ordine tecnico
che ben difficilmente possono essere assunte in
assemblea in maniera tale da non poter venire
smentite da un C.T.U. del tribunale.
E’ bene ricordare che il
dovere alla contribuzione, per indirizzo
uniforme della Suprema Corte, rappresenta
un’obbligazione propter rem, ovvero un
obbligo che nasce con la proprietà dell’unità
immobiliare.
Le innovazioni
L’argomento relativo alle
innovazioni presenta una serie di difficoltà
interpretative derivanti proprio dalla genesi
della legge. Le innovazioni, evidentemente,
nascono da determinazioni contrattuali di vecchi
regolamenti, considerazioni che sono state
immesse nella legge in maniera piuttosto
empirica; a tale fatto va aggiunto anche il
progresso tecnologico che ha cambiato la natura
della norma; quella che un tempo poteva essere
definita innovazione (ad esempio l’installazione
di citofoni ove inesistenti) oggi rappresenta un
fatto necessario alla sicurezza dell’intero
caseggiato.
La materia delle
innovazioni va esaminata sia in relazione alla
parte statica, sotto il profilo delle
innovazioni vietate (modifiche che possono
rendere meno comodo l’uso di una parte comune)
che in relazione alla parte dinamica, per
quanto riguarda la spesa di attuazione (per ciò
che concerne le maggioranze speciali).
In questa sede si
tratterà delle innovazioni per quanto concerne
la parte statica.
Per quanto riguarda la
“prima serie” di problemi, l’innovazione
rappresenta sempre una modifica dello status
originario che può determinare delle
mutazioni non volute dal condomino che ha invece
il diritto a veder conservato il bene comune
nelle stesse condizioni nelle quali lo ha
acquistato. Non rileva in questa sede la
spesa necessaria alla modifica, atteso che
questa può permanere anche a carico di un solo
condomino, che si oneri volontariamente di farsi
carico del necessario.
La Cassazione, con
Sentenza n. 3508 del 10/4/99, ha sancito detto
principio, già accolto dal Tribunale di Napoli,
secondo il quale la
norma sulle maggioranze relative alle
innovazioni si applica solo in quanto la spesa
permanga a carico di tutti i condomini, mentre
qualora uno o solo una parte dei condomini se ne
faccia carico (nella specie l’installazione di
un ascensore) si applica l’art. 1102, relativo
al diritto del singolo di servirsi della parte
comune.
Riguardo alla parte statica,
quello delle innovazioni rappresenta solo un
limite dato dal divieto di predisporre
innovazioni che alterino l’uso della parte
comune, che comportino pregiudizio per la
stabilità e per il decoro architettonico
dell’edificio; chiaramente delibere prese in tal
senso, incidendo su diritti nascenti dalla parte
statica della legge e, pertanto, dal titolo,
debbono considerarsi prese assolutamente al di
fuori delle competenze dell’assemblea e quindi
radicalmente nulle. In altre parole, come
l’assemblea non ha il potere di opporsi ad un
singolo che intenda eseguire un’opera
nell’ambito dell’art. 1102, così non ha il
potere di intervenire concedendo l’assenso
qualora l’atto del condomino esorbiti
dall’ambito dell’art. 1102, integrando
innovazione vietata; si verte, pertanto, in
materia inerente alla parte statica e non
dinamica, per cui l’assemblea non ha competenza.
Per quanto riguarda il
merito della questione, sono ammesse tutte le
modifiche a carattere solamente migliorativo (ad
esempio l’installazione di un ascensore a carico
di chi richiede l’innovazione) e sono vietate
tutte quelle che contemplino la soppressione
dell’uso di parti comuni, che alterino la
stabilità dell’edificio o il decoro
architettonico.
A metà strada vi è la
zona grigia delle modifiche o alterazioni non
assolute, quelle cioè che implicano
mutamenti parziali e compensati da risultati
migliorativi.
La S.C., con sentenza n. 11936
del 23/10/99, ha stabilito che l’innovazione
in senso tecnico-giuridico non è data da un
qualsiasi mutamento o modificazione della cosa,
ma solamente da quella modificazione materiale
che ne muti la destinazione originaria, mentre
le modificazioni che mirano a potenziare o a
rendere più comodo il godimento della cosa
comune e ne lasciano immutate la consistenza e
la destinazione…non possono definirsi
innovazioni nel senso suddetto. Nella specie
si veniva a trattare di un restringimento di un
viale pedonale di accesso, in quanto tale fatto
non integrava una limitazione vietata del
diritto di passo.
Detto principio è stato
confermato in relazione agli ascensori,
riconoscendo la legittimità di una delibera che
aveva ammesso la riduzione della larghezza della
scala per consentire l’installazione di un
ascensore, in quanto l’incomodo poteva essere
validamente sostituito dal miglioramento del
servizio.
La parte dinamica
IL CONDOMINIO COME ENTITA’ DI
DIRITTO
Nel nostro sistema
civilistico, è conferita rilevanza e capacità di
essere soggetti di diritto alle persone fisiche
(uomini e donne) ed alle persone giuridiche
(società di capitali, fondazioni, associazioni
riconosciute ecc.); a queste entità
l’ordinamento attribuisce, dal punto di vista
economico, le stesse facoltà che alle persone
fisiche reali; queste possono concludere
contratti, acquistare beni, diritti di
godimento, eseguire cioè tutte quelle attività
delle persone reali, tranne quelle specifiche
degli uomini (matrimoni e testamenti); hanno
anche un patrimonio distinto da quello dei
singoli soci che le compongono.
Esistono poi entità
“quasi persone giuridiche” che non hanno
patrimonio completamente autonomo (società di
persone, associazioni non riconosciute ecc.) ma
che possiedono una pur limitata personalità ed
autonomia ad agire.
Queste entità agiscono
quali enti, attraverso degli organi, che sono
costituiti da persone fisiche i cui atti sono
attribuibili alla volontà dell’ente; la persona
fisica, pertanto,
occupa un ufficio interno all’ente e ne
manifesta all’esterno la volontà.
Da lungo tempo si
discute se il condominio possa rappresentare una
anche minima entità autonoma di diritto e,
attualmente, la Suprema Corte si è orientata
stabilmente in senso contrario. Il condominio,
cioè, non ha una neppur minima autonomia
giuridica e pertanto non rappresenta una persona
di diritto; l’amministratore stesso, non
costituisce un organo interno
ma il rappresentante dei singoli
condomini nei confronti dei terzi, secondo un
rapporto esterno (e non di immedesimazione
organica) assimilabile, per identità di causa,
con una specie del genere del contratto di
mandato con rappresentanza.
Il condominio, pertanto,
nell’ordinamento non esiste come persona
autonoma, esistono i singoli condomini, persone
fisiche, rappresentati da un’altra persona
fisica, data dall’amministratore, che agisce in
loro nome e per loro conto.
Da quanto sopra, ne
discendono conseguenze giuridiche di diverso
genere:
1)-In primo luogo, nei rapporti
con i terzi, ogni singolo condomino rimane
titolare di posizioni giuridiche concorrenti con
quelle del condominio, per cui non perde il suo
diritto di azione contro terzi ( Cass. 4810/00),
ma neppure perde la titolarità passiva nelle
obbligazioni, per cui il terzo può agire
direttamente nei confronti del singolo in
relazione ai suoi millesimi (Cass. 5117/00);
2)-Il condominio non ha una sede
legale, ma il suo domicilio si identifica con
quello dell’amministratore che rappresenta i
condomini (Cass.976/00), così è nulla la
notificazione al condominio senza
l’individuazione del nome dell’amministratore;
3)-Nelle controversie giudiziarie
tra condominio e terzi (o condòmini) il singolo
condomino che intende intervenire nel processo
non riveste la qualità di terzo ma può
intervenire, quale parte già costituita, con
successiva costituzione autonoma (Cass.
8479/99), per la prima volta in appello (Cass.
7891/00) e per la prima volta nel giudizio di
rinvio dopo la pronunzia della Corte di
Cassazione (Cass. 6813/00).
Da quanto sopra esposto,
ne discende che il condominio non esiste come
entità di diritto oltre i singoli componenti
partecipanti alla comunione e al soggetto che li
rappresenta, per cui neppure il termine di
organi riferito all’amministratore e
all’assemblea appaiono esatti.
Per comodità, peraltro,
nel corso del presente lavoro, individueremo
l’assemblea e l’amministratore quali
organi del condominio.
GLI ORGANI DEL CONDOMINIO
Come anticipato, non
rappresentando, il condominio, un’entità di
diritto, ma essendo definito dalla
giurisprudenza ente di gestione privo di
personalità giuridica, l’utilizzo del
termine organi è improprio; sta di fatto
che la legge riconosce rilevanza alle decisioni
prese dall’assemblea, anche a carico dei
dissenzienti e dall’amministratore, per conto
dei condomini, per cui useremo il termine
suddetto per comodità, anche se impropriamente.
Gli organi del
condominio sono: l’amministratore e l’assemblea;
nella prima trattazione della parte dinamica,
quella relativa agli organi, sarà attribuita
maggiore rilevanza all’amministratore, in quanto
organo rappresentativo, nel momento in cui si
tratterà degli atti, sarà attribuita maggiore
rilevanza alle delibere assembleari, in quanto
portatrici della volontà dei condomini.
L’amministratore
Tipologia della carica
La giurisprudenza, ormai
orientata a non attribuire al condominio alcuna
personalità giuridica, è di conseguenza
orientata a non riconoscere all’amministratore
alcuna funzione organica interna all’ente, ma la
sua funzione è assimilabile ad una specie
del genere contrattuale del mandato con
rappresentanza.
In altre parole, tra
singolo condomino e amministratore sorge un
contratto di mandato (sia pur conferito
collettivamente) con rappresentanza, mediante il
quale un soggetto (amministratore) è obbligato,
in cambio di un compenso (la giurisprudenza
ritiene oneroso il mandato) ad eseguire atti
giuridici a favore di un altro soggetto atti
che, nella specie, si identificano con quelli di
cui all’art. 1130 c.c. (che rappresentano
l’oggetto del contratto).
A tale specie di
contratto di mandato, sono sempre applicabili i
principi generali in materia, primo tra questi,
l’obbligo della diligenza del buon padre di
famiglia.
Da quanto sopra, se ne
ricava che l’amministratore sta in carica in
forza di un contratto di mandato, per cui si
assume una
responsabilità contrattuale nei confronti degli
amministrati.
La differenza tra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
sta, in primo luogo, nella diversa valutazione
della colpa che nella prima è presunta, mentre
nella seconda va dimostrata dal danneggiato;
inoltre nella r. contrattuale è sufficiente
anche una colpa lieve, mentre è necessaria
quella media nella r. aquiliana; sono diversi i
termini di prescrizione, che è ordinaria nella
contrattuale (dieci anni) e abbreviata nella
aquiliana (cinque anni); sono diversi gli
obblighi relativi al risarcimento, atteso che
nella r. contrattuale si risponde solo dei danni
prevedibili, mentre nella extracontrattuale
anche di quelli non prevedibili al momento del
fatto. La funzione, peraltro, di custodia
generalizzata dei beni comuni, da parte
dell’amministratore, induce la cosiddetta
delega di funzione per cui l’amministratore
diviene penalmente (con conseguente
responsabilità aquiliana correlata) perseguibile
in luogo dei condomini per danni che si
dovessero verificare a persone e cose per eventi
relativi al crollo di edificio, o a mancata
osservanza degli obblighi di sicurezza di cui
alle nuove normative.
Un’ultima questione
riguarda la possibilità per una società di
ricoprire la carica di amministratore di
stabili.
La S.C. è orientata ad
escludere che una società di capitali (S.P.A.,
S.A.P.A., S.R.L. o Coop. a r.l.) possa fungere
da amministratore di uno stabile, in quanto
verrebbe meno il rapporto fiduciario nei
confronti degli amministrati (Cass. 5608/94,
ripresa da decreto Trib. Genova 11/7/01).
Ammette invece, sulla scorta che nella comunione
possano esservi più amministratori, che una
società di persone (S.N.C., o S.A.S. o
associazione professionale) possa amministrare
uno stabile, in quanto ogni partecipante alla
gestione risponde illimitatamente dei propri
atti.
Nascita ed estinzione del
rapporto
L’amministratore è necessario
qualora nel condominio vi siano più di quattro
condomini, mentre non vi è l’obbligo nei
condomini minori, anche se si applicano
ugualmente le norme sul condominio, fatto salvo
per quanto concerne i condomini cd. “minimi” con
meno di tre condomini, per i quali si applicano,
relativamente alle maggioranze, le norme sulla
comunione (Cass. 4721/01).
Si intende, naturalmente
l’obbligo dell’amministratore non deriva da
necessità di ordine pubblico, ma nel senso che
ciascun condomino, inserito in un contesto di
condominio sopra i quattro partecipanti, abbia
il diritto ad essere amministrato da un soggetto
deputato a tale funzione.
Questo è il motivo per
il quale, accanto alla nomina ordinaria (a mezzo
assemblea) esiste una nomina dell’amministratore
straordinaria, da esperirsi a mezzo
dell’Autorità Giudiziaria.
Affinché l’Autorità Giudiziaria
possa procedere alla nomina di un amministratore
d’ufficio, il condomino o i condomini
interessati, devono dare la dimostrazione che
l’assemblea non è riuscita a nominare
l’amministratore con la maggioranza qualificata
di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.
Pertanto, è necessario
che l’assemblea si sia già pronunciata e ne sia
derivato un nulla di fatto.
A quel punto, con
istanza rivolta al Presidente del Tribunale
competente per territorio (il circondario in cui
è sito il palazzo) anche senza il patrocinio di
un legale, ciascun condomino può proporre la
domanda di nomina di un amministratore,
allegando il verbale della delibera negativa.
L’amministratore dura in carica
un anno e può essere revocato in ogni momento
dall’assemblea, con la stessa maggioranza
qualificata necessaria per la nomina.
Il rapporto, pertanto,
appare asimmetrico, in quanto l’amministratore
non può dare le dimissioni prima della scadenza
dell’anno, a meno che le dimissioni non siano
accettate dall’assemblea con la maggioranza
qualificata, o a meno che non sussista una
giusta causa per la risoluzione del rapporto
(inadempimento dei condomini) o l’ impossibilità
o l’eccessiva onerosità sopravvenuta (malattia o
gravi problemi dell’incaricato); in caso di
insussistenza di motivi, se l’amministratore
lascia prima della scadenza, può essere chiamato
a risarcire il danno; il condominio può sempre
revocare il mandato, anche in corso di rapporto,
senza essere obbligato al risarcimento; al più,
se sarà stato concordato un compenso forfetario
per tutto il periodo, questo sarà dovuto per
intero.
Qualora, al termine del
mandato, l’assemblea non riesca a nominare un
altro amministratore, né riesca a confermare
quello esistente, rimane in carica quest’ultimo
ad interim finché l’assemblea non lo
confermi o non ne nomini un altro, ovvero finché
un condomino non chieda la nomina giudiziaria.
Esiste anche una revoca
giudiziaria dell’amministratore.
E’ prevista in tre
ipotesi: la prima, nel caso in cui
l’amministratore non informi i condomini della
notifica di atti giudiziari o amministrativi che
esorbitino i suoi poteri; la seconda, nel caso
in cui, per due anni consecutivi,
l’amministratore non presenti il bilancio; la
terza, nel caso di fondati sospetti di gravi
irregolarità. Naturalmente, l’ultima
ipotesi è quella che solleva più problemi, vista
la forte discrezionalità che la legge concede
all’Ufficio Giudicante.
Alcuni Tribunali di
merito hanno rinvenuto gli elementi dei fondati
sospetti, ad esempio, nella mancanza di un conto
corrente condominiale.
Procedere
giudiziariamente per il terzo tipo di
fattispecie è rischioso, anche in quanto,
nonostante neppure per questo tipo di
procedimento sarebbe necessaria l’assistenza di
un legale, in pratica pur se definito quale
procedimento di volontaria giurisdizione,
presenta comunque caratteristiche contenziose
tali , da motivare normalmente l’applicazione
del principio di soccombenza con le relative
spese legali a carico di chi perde.
Pertanto, è alquanto
rischioso per un condomino procedere con
leggerezza, magari senza il patrocinio di un
legale, nei confronti dell’amministratore,
atteso che questi, magari ben difeso, potrebbe
dimostrare l’infondatezza della domanda del
condomino e farsi addirittura pagare le spese
dell’ avvocato.
La causa e l’oggetto del rapporto
La causa
Come preannunciato, la
causa del contratto che lega i condòmini
all’amministratore coincide con quella del
contratto di mandato con rappresentanza; un
soggetto si obbliga, nei confronti di altri
soggetti, in cambio di un compenso, a compiere
atti in loro nome e nel loro interesse.
Nel caso specifico, pur
non dicendo nulla la legge, l’incarico si
presume a titolo oneroso.
Sulla misura esistono
parecchi problemi; in primo luogo, devono
ritenersi non vincolanti le classiche tabelle
pubblicate a cura di alcune associazioni di
amministratori atteso che, non essendo la
professione legalmente protetta, non esiste un
ente (pubblico) che possa imporre un prezzario o
controllarne l’applicazione, anzi, il garante
per la libera concorrenza (antitrust) ha
condannato chi ha proposto tariffe professionali
in quanto abbia creato un cartello a
carico della libera concorrenza.
Decidono, pertanto, le
parti in accordo o, in caso di mancato accordo,
decide il Giudice, senza essere tenuto a
riferirsi ad alcuna tabella.
Purtroppo, si deve
altresì constatare che esiste il problema
opposto a quello dell’esistenza di cartelli;
l’eccessiva corsa al ribasso sta privilegiando
professionisti poco seri sia per quanto riguarda
la diligenza nello svolgere l’attività che
l’onestà nel maneggiare denari altrui.
Si sta, infatti,
affermando un mercato, nel quale
all’amministratore che agisce con diligenza e,
pertanto, pretende un giusto compenso (magari
commisurato alla mole di lavoro che avrà
eseguito) viene prescelto colui che propone un
prezzo stracciato, magari col conto fatto di
trascurare la professione (anche in termini di
chiarezza e conoscibilità) e di fare entrare da
“altri lidi” quanto ha fatto risparmiare ai
condomini nel momento del suo ingaggio.
Si deve, purtroppo,
anche riconoscere, che la bassa qualità degli
amministratori è fortemente voluta dagli
stessi amministrati i quali sono portati,
magari per inconfessate o inconsce necessità o
invidie, ad attribuire riconoscimenti a chi,
invece, si dimostra più prepotente e
spregiudicato (o magari si atteggia a persona di
successo); tutto questo quando non esistano vere
a proprie associazionidi condomini con
interessi esterni, talmente forti, da influire
sull’economia interna del caseggiato.
L’OGGETTO DEL RAPPORTO
L’oggetto del contratto di
mandato tra condomini e amministratore, è
contenuto all’art. 1130 c.c..
L’articolo in questione
contiene quattro punti, oltre una norma non
numerata che impone all’amministratore di
rendere conto della propria gestione al termine
di ogni anno.
La giurisprudenza della
Cassazione si è, di recente (Cass. 3/12/99 n.13504),
orientata nel senso che l’amministratore, al
fine di agire in giudizio per le materie di cui
all’art. 1130, non abbia necessità di una
delibera assembleare di autorizzazione, atteso
che tali compiti sono di sua stretta competenza,
per cui è obbligato ad eseguirli, se del caso,
anche attraverso un procedimento nanti
l’Autorità Giudiziaria; questo significa, in
altri termini, che i doveri che formano oggetto
del contratto implicano atti dovuti da parte
del mandatario, il quale è tenuto ad
adempiere anche nell’ipotesi in cui l’assemblea
sia contraria, bastando la volontà favorevole
anche di un solo condomino.
A seguito analizzeremo,
per sommi capi, i doveri dell’amministratore
secondo il codice civile, tenendo sempre in
debita considerazione che, all’interno di queste
sintetiche disposizioni, si inseriscono le
complesse leggi sulla sicurezza, quelle in
materia fiscale e, in genere, tutte quelle nuove
normative che inseriscono i compiti
dell’amministratore.
Ad esempio, nel dovere di
eseguire le delibere assembleari, c’è anche
quello dell’osservanza delle norme sulla
sicurezza dei cantieri nell’ipotesi di
approvazione di lavori straordinari; così tra i
compiti dell’amministratore rientrano quelli di
garantire i diritti dei singoli condomini sulle
parti comuni, tra i quali rientrano sicuramente
quelli relativi alla sicurezza dello stabile, in
relazione alle norme imperative vigenti.
Così, il generale
dovere, in forza del contratto di mandato, di
gestire con la diligenza del buon padre di
famiglia, impone all’amministratore l’osservanza
delle normative in materia fiscale, in maniera
tale da non cagionare danni da sanzioni
amministrative ai condomini e, al contrario, in
maniera da farli risparmiare nelle ipotesi di
detrazioni fiscali.
1)-ESEGUIRE LE DELIBERE
ASSEMBLEARI E CURARE L’OSSERVANZA DEL
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Questo è il compito
fondamentale dell’amministratore;
l’amministratore è un organo prettamente
esecutivo, per cui il suo compito principale è
quello di eseguire le delibere
assembleari. Il problema è se
l’amministratore sia tenuto ad eseguire tutte le
delibere o solo quelle legittime.
Una prima risposta la dà
direttamente la normativa sul condominio; l’art.
1137c.c. testualmente recita che il condomino
dissenziente possa impugnare la delibera
contraria alla legge o al regolamento, ma che
l’impugnazione non ne sospende l’esecutività a
meno che la sospensione non sia disposta
dall’Autorità Giudiziaria; tale disposizione
impone all’amministratore l’obbligo di eseguire
le delibere anche se impugnate, a meno che non
sospese (o naturalmente non annullate)
dall’Autorità Giudiziaria.
L’amministratore non ha quindi il
potere di valutare la legittimità o meno di una
delibera assembleare, la deve eseguire a meno
che il Giudice non disponga altrimenti.
Il problema è quello
delle delibere nulle; vi sono infatti delle
delibere assolutamente nulle, che
l’amministratore non è tenuto ad eseguire, anzi
è tenuto a non eseguire; fino a qualche tempo
fa, vi era il problema dell’individuazione delle
delibere radicalmente nulle, al fine di
distinguerle da quelle meramente annullabili;
oggi la S.C., come avremo ragione di vedere nel
momento in cui si tratterà della delibera come
“provvedimento”, ha limitato la nullità a
riguardo di quelle delibere con oggetto
impossibile o illecito (contrario a norme
imperative di ordine pubblico) o prese al di
fuori della competenza dell’assemblea, rendendo
più semplice la vita agli amministratori che, a
questo punto, avranno molti meno dubbi che in
passato.
Per quanto riguarda
l’obbligo di curare l’osservanza del regolamento
di condominio, il problema più dibattuto
riguarda l’obbligo di fare rispettare anche le
disposizioni non regolamentari del regolamento
contrattuale; ebbene, la giurisprudenza
maggioritaria ritiene che tale compito incomba
all’amministratore solo se le disposizioni non
regolamentari vadano, comunque, a beneficio
della collettività condominiale.
L’art. 1138 c.c. prevede
la presenza di un regolamento di condominio,
approvato a maggioranza qualificata, che
contenga la disciplina di quelle materie che lo
stesso articolo elenca; tali materie sono
definite, dalla giurisprudenza regolamentari.
Vi sono poi dei
regolamenti, definiti contrattuali (della
stessa natura di quelli di cui si è parlato
nella sintesi storica) che sono approvati
all’unanimità o sono richiamati dagli atti di
acquisto (titoli); detti regolamenti, oltre alle
materie “regolamentari”, sempre modificabili a
maggioranza, possono contenere servitù, oneri
reali o obbligazioni propter rem, a carico delle
singole unità immobiliari o dei condomini in
genere.
E’ il caso ad esempio
dei divieti di adibire gli immobili a
particolari attività; tali disposizioni non
possono essere approvate a maggioranza, ma
all’unanimità; l’amministratore dovrà comunque
curarne il rispetto se le regole sono dettate a
favore della comunità condominiale, nel caso in
cui, al contrario, beneficiario sia un singolo,
a lui spetterà tutelare i diritti che il
regolamento gli conferisce.
2)-DISCIPLINARE L’USO DELLE PARTI
COMUNI
Il secondo compito è il più
ovvio, ma il meno semplice dal punto di vista
pratico; se è infatti vero che l’amministratore
ha il potere-dovere di disciplinare l’uso delle
parti comuni al fine di garantirne il migliore
godimento (con il limite che le sue disposizioni
debbano risolversi in una disciplina del
godimento e non in un limite immotivato dello
stesso) è anche vero che le sue disposizioni, se
non eseguite, non sono, di fatto, eseguibili in
alcun modo.
L’amministratore, quale
mandatario di tipo privato, non ha infatti alcun
potere coercitivo nei confronti dei condomini,
per cui si deve, comunque, rivolgere
all’Autorità Giudiziaria in caso di
inottemperanza alle sue disposizioni; non solo,
ma anche un provvedimento dell’Autorità,
potrebbe non essere eseguibile, in quanto avente
per oggetto un comportamento.
Le ipotesi tipiche sono quelle,
ad esempio, dei divieti di lasciare i passeggini
nell’androne del palazzo; qualora l’ordine
dell’Amministratore non venga spontaneamente
eseguito, questi non ha alcun diritto di
intervenire sui beni lasciati nell’androne in
quanto porrebbe in essere unreatodi esercizio
arbitrario delle proprie ragioni; a ben
vedere, peraltro, anche il ricorso all’Autorità
si dimostrerebbe inutile, atteso che il
provvedimento emesso non sarebbe eseguibile se
non attraverso l’intervento continuo (e
impossibile da esperirsi in pratica)
dell’Ufficiale Giudiziario) che sgomberi l’area;
tenendo anche conto che i beni rimarrebbero in
custodia a carico provvisorio dei condomini.
Tale potere-dovere, rimane
pertanto fortemente limitato dal buon senso dei
condomini.
3)-EROGARE LE SPESE NECESSARIE E
RISCUOTERE I CONTRIBUTI
Questo compito rappresenta una
specificazione del generale dovere di eseguire
le delibere assembleari.
Parte dell’esecuzione di
delibere che comportano spese è sicuramente
l’erogazione delle stesse, mentre quella di
delibere di approvazione di spese, è sicuramente
quello di esigerle dai condòmini.
L’articolo in questione
attribuisce, peraltro, all’amministratore la
funzione di cassa del condominio, per cui lui è
il custode delle somme necessarie alla
conduzione condominiale.
Difficile è individuare
da quale norma discenda l’obbligo, per
l’amministratore, di operare su un conto
corrente condominiale; la giurisprudenza applica
il principio di gestione trasparente, ma
non si vede per quale motivo, seguendo un
principio di cassa (che è quello applicabile
alla gestione condominiale) l’amministratore non
possa, ad esempio, trattenere (rimanendone
peraltro responsabile) le somme dei condomini
presso di sé.
Per quale principio è
necessario che l’A. operi attraverso la cassa di
un terzo che è data da quella di un istituto di
credito?.
La nostra opinione è che
l’obbligo sia dettato da una sfiducia che la
categoria degli amministratori si è
abbondantemente conquistata tramite la
spregiudicatezza di una buona parte di
professionisti.
E’ necessario tenere in
considerazione che, in un contesto di conto
corrente condominiale, la semplice distrazione
di somme a favore di terzi (anche altri
condomìni) implica il reato di appropriazione
indebita, in quanto le somme dei condomini
rimangono separate da quelle dell’amministratore
o di terzi, per cui non escono dal possesso dei
condomini ma rimangono in loro possesso, anche
se nella detenzione (non qualificata)
dell’amministratore; nessuna norma, a torto,
dispone questo principio, peraltro accolto dalla
giurisprudenza.
Un’ultima questione
rimane quella del recupero forzato dei
contributi dai morosi; la legge pone un rimedio
che è il decreto ingiuntivo esecutivo (art. 63
Disp. Att. C.c.); il procedimento è veloce, ma
l’espropriazione può essere lenta.
Vediamo, in breve,
l’iter. In caso di morosità persistente
(non è peraltro necessario alcun sollecito se
non previsto dal regolamento) l’amministratore
deve agire, tramite un legale, per il recupero,
fornendo a quest’ultimo la delibera di
approvazione della spesa e la ripartizione; il
legale procede davanti al Giudice competente per
l’ottenimento del provvedimento.
Ottenuto il
provvedimento, se non vi è pagamento, si procede
all’espropriazione che può essere mobiliare alla
residenza del debitore (per importi minimi) o
mobiliare presso terzi (solitamente sulla
retribuzione o sulle somme dovute dal conduttore
a titolo di canoni) o immobiliare (sull’immobile
stesso) il che implicherà una lunga e costosa
procedura, sottoposta al rischio di insolvenza
se vi sono già altri creditori muniti di
privilegio.
In realtà, le spese di
conservazione dovrebbero essere privilegiate
quali spese di giustizia per mantenere
l’immobile stesso, il problema è averle
subito, magari richiedendo un provvedimento di
liquidazione al Giudice dell’Esecuzione (solo
nel caso sia stato un terzo ad iniziare
l’espropriazione); nel caso di spese ordinarie
(consumi e servizi), è necessario agire
d’urgenza almeno per liberare l’immobile e,
magari locarlo ad un terzo, ma tale procedura è
atipica.
4)-GARANTIRE GLI ATTI
CONSERVATIVI I DIRITTI DEI CONDOMINI SULLE PARTI
COMUNI
Prima di iniziare
l’esame del punto più complesso tra i
poteri-doveri dell’amministratore, è bene
dividere tra i mezzi posti a difesa dei
condomini per aggressioni provenienti da fatti,
da quelli provenienti da atti, cioè da condotte
imputabili a soggetti di diritto.
Aggressioni provenienti
da fatti
Sono date dalle minacce
provenienti da fattori esterni non umani, come
gli eventi atmosferici o, più semplicemente, il
decorrere del tempo. L’amministratore
viene delegato, per legge, custode delle parti
comuni, per cui è responsabile in caso avarie,
crolli o altro, possano cagionare danni
economici ai condomini o danni a terzi, nelle
ipotesi in cui l’A., per negligenza, imprudenza
o imperizia, non sia intervenuto in situazioni
che potevano degenerare.
E’ l’ipotesi dei lavori
urgenti.
L’amministratore ha il
dovere di procedere al compimento di lavori,
salvo immediato ricorso all’assemblea, qualora
vi sia urgenza.
Anche la constatazione
di urgenza è un procedimento, che
l’amministratore ha il dovere di compiere in
maniera il più trasparente possibile, facendosi
aiutare, se necessario, da un tecnico.
Fatti imputabili a
soggetti
L’amministratore ha il
dovere di intervenire, in queste ipotesi, senza
il preventivo assenso dell’assemblea,
trattandosi, per lo più, di compiti di sua
esclusiva spettanza; sono costituiti da azioni
giudiziarie, da esperirsi nei confronti di
soggetti che minacciano i diritti dei condomini
sulle parti comuni, vediamo di analizzarli
brevemente:
Azione di garanzia
per vizi: L’azione, disciplinata dall’art.
1669 c.c., pur integrando azione ordinaria,
viene attribuita dalla giurisprudenza, in
maniera pacifica, all’amministratore (Cass.
3304/00) trattandosi di atto conservativo dei
diritti dei condomini.
Si tratta dell’azione
nei confronti dell’appaltatore o, addirittura,
del costruttore, per gravi vizi di costruzione;
è un’azione di garanzia.
Denuncia di nuova
opera: Si tratta di un’azione cautelare, da
esercitarsi nanti il Tribunale, qualora un terzo
ponga in essere una nuova opera a danno delle
parti comuni condominiali. L’azione deve
venire intrapresa entro l’anno dall’inizio
dell’opera e prima che questa venga ultimata.
Denuncia di danno
temuto: In questa ipotesi, l’amministratore
deve agire, in via cautelare, qualora sussista
un pericolo di danno o di aggravamento di un
danno già in corso. Il Giudice
(Tribunale) deve emettere provvedimenti
provvisori al fine di eliminare il pericolo.
Azioni di
reintegrazione e manutenzione: Sono definite
azioni possessorie e devono venire intraprese,
qualora un terzo spogli o crei turbativa del
possesso dei condomini sulle parti comuni.
L’azione va esercitata
entro un anno da quando lo spoglio è avvenuto o
da quanto la turbativa è iniziata; è necessario
evidenziare che il possesso è una situazione di
fatto che non sempre corrisponde ad un diritto
effettivo.
La finalità della legge
nelle azioni possessorie è quella definita dal
brocardo ne cives ad arma ruant (affinché
i cittadini non ricorrano alle armi).
Tale assunto può meglio
aiutare a comprendere un concetto che non è dei
più semplici. L’azione possessoria non è
esperibile soltanto da chi è titolare di un
diritto, ma anche da chi esercita un possesso di
fatto, magari nei confronti dello stesso
proprietario il quale, arbitrariamente, gli
impedisca di esercitarlo, magari sulla base di
un diritto effettivamente esistente ma che può
essere fatto valere soltanto davanti ad un
giudice.
L’ordinamento vuole
evitare gli atti arbitrari o violenti
(intendendosi con il termine “violenza”un’azione
di fatto non voluta da un altro soggetto) a
prescindere dal fatto che possano avvenire a
difesa di un diritto effettivamente esistente,
in quanto tale diritto può venire riconosciuto e
tutelato soltanto da un giudice.
Così l’amministratore
ha il dovere di agire in via possessoria non
solo nei confronti di un terzo che, ad esempio,
parcheggi la propria auto nel cortile
condominiale, ma anche nei confronti di quel
proprietario di un fondo che, tramite una catena
o altro, impedisca il parcheggio ai condomini,
parcheggio magari non sorretto da un titolo,ma
che di fatto avviene pacificamente.
Si badi di non
confondere l’azione possessoria da quella
dichiarativa di usucapione, in quanto
l’usucapione avviene a seguito di possesso
ventennale (normalmente) e trasferisce il
diritto reale al possessore, mentre l’azione
possessoria non trasferisce il diritto, ma si
limita a tutelare il possesso a prescindere che
sia sorretto o meno da un titolo legale. Il
soggetto che ha spossessato sarà quindi
costretto a rimettere le cose come erano in
precedenza e, solo in seguito, agire per il
riconoscimento del suo diritto con una azione
ordinaria e l’esecuzione della sentenza a mezzo
Ufficiale Giudiziario.
L’amministratore, dal
canto suo, dovrà anche prestare attenzione a non
rendersi egli stesso colpevole di atti
arbitrari, magari ritenendo di esercitare un
diritto.
Un caso frequente è
quello dei ponteggi nelle proprietà private.
Esiste un diritto che permette al vicino (o ai
condomini) di accedere ad un fondo al fine di
eseguire i lavori necessari (art. 844 c.c.);
tale diritto è peraltro sottoposto
all’autorizzazione del titolare del fondo, in
mancanza di che, l’amministratore dovrà agire,
magari in via d’urgenza, al Giudice al fine di
ottenere un’ordinanza; qualora, invece,
l’amministratore procedesse arbitrariamente a
fare posizionare i ponteggi, magari con la
legittimazione dell’assemblea, porrebbe in
essere un atto censurabile in sede possessoria,
per cui sarebbe costretto alla rimozione e, in
seguito, ad adire l’Autorità per poter porre
nuovamente i ponteggi.
Articolo 700 c.p.c.:
Il codice di procedura civile, prevede una norma
di chiusura, qualora vi sia il pericolo che un
diritto possa venire irrimediabilmente leso dal
tempo necessario al fine di esperire un’azione
ordinaria, ammettendo che il Giudice possa, in
via d’urgenza, anticipare l’effetto della
sentenza, emettendo i provvedimenti necessari,
salvo conferma con procedimento ordinario.
Si ritiene, normalmente che la
procedura sia applicabile giusto nel caso in cui
un proprietario si opponga all’accesso nel suo
fondo o nell’ipotesi in cui il vecchio
amministratore non consegni i documenti a quello
nuovo.
L’assemblea
L’assemblea, nel condominio
rappresenta l’organo decisionale; essendo un
corpo collegiale e riportando, pertanto, gli
interessi convergenti di persone diverse, decide
a maggioranza e ciò rappresenta una notevole
novità nel campo dei diritti reali dove,
solitamente, vige il principio del diritto
assoluto, secondo il quale, nessuno può
essere costretto da altri soggetti, anche in
virtù di una maggioranza, a subire limitazioni,
tranne l’ipotesi in cui non si sia egli stesso
limitato a seguito di un negozio giuridico.
L’assemblea è composta da tutti i
soggetti titolari di una proprietà esclusiva
all’interno del caseggiato.
Convocazione
L’assemblea viene
obbligatoriamente convocata almeno una volta
all’anno (assemblea ordinaria) e, in via
straordinaria, qualora lo ritenga opportuno
l’amministratore o qualora lo ritengano
almeno due condomini che
rappresentino almeno un sesto della proprietà.
Invero, esiste un procedimento
secondo il quale, qualora sussista la
maggioranza di cui sopra, i condomini istanti si
debbano rivolgere all’amministratore, chiedendo
la riunione straordinaria; solo qualora questi
non proceda alla convocazione entro dieci
giorni, potranno provvedere direttamente alla
convocazione loro stessi.
Se manca l’amministratore,
ciascun condomino può convocare direttamente sia
l’assemblea ordinaria che straordinaria.
E’ da rilevare che i termini
ordinaria e straordinaria riferiti
all’assemblea non detengono alcuna relazione con
gli argomenti trattati, atteso che può avvenire
che, a seguito di contestazioni, il bilancio sia
approvato in un’assemblea straordinaria e lavori
di rilevante entità siano invece decisi in
occasione dell’assemblea ordinaria.
L’avviso di convocazione, deve
essere inviato a tutti i condomini almeno cinque
giorni prima del giorno di prima convocazione;
questo deve contenere la data, l’ora e il luogo
della seduta e, in maniera comprensibile,
l’ordine del giorno di discussione.
Esiste anche un quorum di
validità della prima convocazione ma, essendo
troppo alto, normalmente la prima seduta viene
fissata in un giorno o ad un ora in cui nessuno
certamente interverrà; tali sotterfugi,
peraltro, sono sempre stati in certo modo
assecondati dalla giurisprudenza (si veda
sull’orario di convocazione Cass. 697 del
22/1/00) probabilmente in quanto conscia che il
quorum in prima convocazione non sarebbe quasi
mai raggiunto; la seconda seduta non può
essere convocata oltre i dieci giorni o prima
del trascorrere di un giorno (inteso nel senso
del calendario e non nel periodo delle 24 ore)
dalla seduta andata deserta.
La riunione
Per quanto concerne la regolarità
della seduta, non vi sono regole che impongano
una disciplina circa la nomina del presidente e
del segretario.
La peculiarità del condominio,
che porta interessi proporzionali ai valori, ma
reca altresì diritti di godimento
incomprimibili, ha reso necessaria l’adozione di
un sistema di voto binario; le approvazioni
avvengono per soggetti e per quote di proprietà
(millesimi) e, affinché la delibera sia valida,
devono sussistere entrambi i quorum.
In effetti, nel nostro
ordinamento, rinveniamo un sistema di voto per
teste o politico, adottato in sede
associativa, sindacale e istituzionale, dove
ciascun votante ha diritto ad un solo voto,
equivalente a quello degli altri votanti, sulla
base di un principio di eguaglianza e un sistema
invece puramente a quote rinvenibile nel
diritto commerciale, nell’ambito delle società,
dove la liquidità del capitale e le diverse
entità patrimoniali degli interventi renderebbe
iniquo un sistema di voto a persona o uguale
vertendosi comunque in campo
economico-patrimoniale.
Nel condominio sussiste
la necessità di distinguere le diverse quote ma,
d’altro canto, ciascun condomino ha il diritto
di utilizzare il bene comune, a prescindere
dalla sua quota, per quella che è la sua
destinazione; la destinazione del bene, a
differenza di quanto avviene nelle società, dove
la liquidità del capitale non impone alcun
principio di garanzia per la quota minima rende
necessario tenere conto anche del soggetto quale
persona.
L’assemblea può decidere
sulla base di una maggioranza semplice,
rappresentata da un terzo dei condomini che
rappresenti un terzo dei millesimi (in seconda
convocazione), una maggioranza qualificata,
data dalla maggioranza degli intervenuti in
assemblea (anche a mezzo delega) che rappresenti
almeno la metà dei millesimi (500 e non 501) o
qualificata speciale, data dalla
maggioranza dei condomini che rappresenti almeno
i due terzi dei millesimi.
Ciascuno può presenziare in
assemblea personalmente o a mezzo di persona
delegata, ogni proprietà immobiliare può portare
un solo rappresentante anche se costituita da
una comunione; chi è titolare di più
proprietà rappresenta un solo soggetto anche se
titolare di più quote sommate tra di loro
questo in quanto la legge parli di condomino,
intendendosi con questo il soggetto e non
l’unità di appartenenza. Qualora vi siano più
titolarità incrociate (il che avviene,
soprattutto nei borghi) con titolarità
soggettive e comunioni composte dalle stesse
persone, si dovrebbe intendere quale condomino
il soggetto, se proprietario da solo e la
comunione se composta con le stesse quote.
Ad esempio, il condomino
A è proprietario di due immobili e di un altro
in comunione con sua sorella B, a sua volta
proprietaria con il marito C di altra unità
immobiliare. In assemblea, A voterà per una
testa per i due immobili, A o B rappresenterà un
altro condomino (comunione di A e B) e B o C
rappresenterà un altro condomino (comunione di B
e C).
Il c.c. stesso, nelle
disposizioni di attuazione, ammette che possa
presenziare un solo rappresentante per ogni
piano o porzione di piano e che, in mancanza di
accordo, sorteggi il presidente; è necessario,
pertanto, evitare di fare partecipare più
rappresentanti dello stesso appartamento alla
stessa assemblea (ad esempio marito e moglie) in
quanto qualche buontempone potrebbe impugnare la
delibera per vizio di formazione atteso che, al
momento della discussione, fossero presenti
persone non autorizzate a deviare il
corso di formazione della volontà assembleare.
Il verbale
La giurisprudenza concordemente
(da ultimo Cass. S. n. 11526 del 13/10/99)
ritiene che il verbale redatto in assemblea
costituisca prova di ciò che è avvenuto, salva
dimostrazione del contrario.
Tale fatto rende oltremodo
difficile dimostrare eventuali ipotesi di
falso ideologico; tale fattispecie, riferita
a documenti privati non integra reato e diviene,
in un processo civile, praticamente impossibile,
per il condomino che voglia impugnare il verbale
per falso, dimostrare quanto assuma; egli
stesso, infatti, è parte e la sua parola non
vale a suo favore, né vale quella del coniuge
comproprietario, né possono essere chiamati a
deporre condomini in quanto parti in causa;
l’unico rimedio, nel caso in cui si sospetti
possano avvenire fatti del genere, è quello di
delegare una persona fidata che non sia
contitolare dell’immobile nel condominio e non
sia anche lui condomino; solo in questa ipotesi
potrà testimoniare la falsità del verbale.
La S.C. ritiene l’annullabilità
della delibera nel cui verbale non siano
riportati i nomi dei votanti e le singole quote,
non essendo possibile, in questi casi, valutare
eventuali contrasti di interessi (Cass. 29/1/99
n. 810).
Le competenze
Quello dell’individuazione delle
competenze è un problema di un certo peso,
atteso che la delibera presa fuori dalle
competenze dell’assemblea è ancora, e a ragione,
considerata radicalmente nulla; la legge,
peraltro, non dice quale sia il limite di
decisione dell’assemblea, per cui la relativa
valutazione spetta all’interprete che, in ultima
battuta è il giudice, ma in prima è
l’amministratore, il quale è tenuto ad
esercitare una cognitio nel momento in
cui dovrà decidere se porre la delibera in
esecuzione o meno.
La giurisprudenza da
tempo si è orientata nel senso che le delibere
“tipiche” previste dal codice civile non
rappresentino un elenco esaustivo ed esclusivo,
avendo l’assemblea, in generale, una
sovranità per quanto riguarda la conduzione
delle questioni nello stabile; a questo punto,
posto un limite dato dall’ordinaria
amministrazione delle parti comuni, intendendosi
per ordinaria amministrazione anche i lavori
straordinari e tutto ciò che riguarda la
manutenzione, l’unico modo per cercare di
segnare dei confini è quello di segnare
territori esterni, nei quali l’assemblea non
si può spingere; in genere non rientra tra i
poteri dell’assemblea:
1)-Deliberare su fatti che non
abbiano per oggetto questioni relative a
gestione di parti comuni;
Con quest’affermazione, non si
intendono solo le spese che, seppure a rilevanza
collettiva, non ineriscano direttamente la
conduzione dello stabile (necrologi, regali
ecc.) ma anche quelle materie site nella zona
grigia che sta tra la parte comune in se e
l’utilizzo soggettivo.
Sintomatica è l’ipotesti
del guardianaggio; di recente Tribunale di
Napoli (da ultimo 21/3/00) e Corte d’Appello
relativa si sono scontrate sulla
condominialità della spesa relativa al
guardianaggio. Da una parte, infatti, si
sostiene che il guardianaggio delle auto, avendo
per oggetto beni esclusivi, deve essere gestito
dai singoli titolari dei mezzi, dall’altra si
sostiene, al contrario che, avendo il
guardianaggio sostituito il portiere, rientra a
buon diritto tra le materie di competenza
dell’assemblea.
2)-Deliberare su questioni
relative a beni privati;
Con quest’affermazione si
sancisce che l’assemblea non ha il potere di
intervenire né limitare in alcun modo la
proprietà privata; il caso è quello dei limiti
posti dai regolamenti alle destinazioni degli
immobili, in quanto solo un regolamento di
genesi contrattuale potrà ad esempio disporre
che gli immobili dell’edificio non possano
essere adibiti ad uso di ufficio, mentre
l’assemblea nulla potrà in merito. Devono
inoltre ritenersi essere approvate al di fuori
della competenza dell’assemblea quelle spese che
non vanno a favore di parti comuni ma private
(fatto salva l’ipotesi in cui l’obbligo
provenga, ad esempio, dal dover risarcire un
danno cagionato da una parte condominiale).
Devono inoltre ritenersi
diritti esclusivi anche le servitù dei singoli
sulle parti comuni.
3)-Limitare i diritti dei singoli
sulle parti comuni;
Questo punto è il più complesso
atteso che richiama tutta la questione relativa
alle innovazioni vietate. Non rientra, infatti,
tra i poteri dell’assemblea rendere
inutilizzabile (o anche alienare o cedere
gratuitamente, anche temporaneamente, a terzi)
una parte comune anche nei confronti di un solo
condomino intendendosi, con questo, che
l’assemblea abbia il potere di, in una certa
misura, modificare la situazione dei luoghi, ma
si debba fermare quando, a seguito della
modifica, al singolo o alla collettività possa
pervenire un apprezzabile deprezzamento della
proprietà esclusiva; gli esempi sono
diversi, dalla creazione di parcheggi sulle
rampe di accesso ai garages, all’installazione
di ascensori con conseguente limitazione della
sezione delle scale e dei ballatoi e passaggi
privati ecc..
Altro limite
dell’assemblea e quello della modifica dei
criteri di ripartizione; l’assemblea non ha,
infatti, il potere di modificare i criteri
legali o contrattuali di ripartizione delle
spese (né di creare o modificare tabelle
millesimali a maggioranza) per cui, in questi
casi, è necessaria l’unanimità dei consensi.
Il principio secondo il quale
avendo, l’attribuzione del valore della
proprietà esclusiva, rilevanza privata, sia
necessaria, per la creazione e la legittima
modifica di tabelle, l’unanimità dei consensi,
rappresenta, per lo più, un dogma che sta
provocando un sacco di problemi;vi sono infatti
cause che hanno raggiunto dimensioni (e spese)
mastodontiche in quanto, per poter stabilire
giudizialmente i millesimi, sia necessario
chiamare in causa i singoli condomini che, nelle
ipotesi di strade o impianti comuni a più
edifici, possono essere migliaia. Si può
parlare di dogma in quanto, pur avendo,
l’attribuzione del valore millesimale, rilevanza
privata in quanto riguardi proprietà esclusive,
è anche vero che la finalità è limitata
all’ordinaria amministrazione del caseggiato (e,
comunque, l’accertamento non ha carattere
costitutivo di un diritto reale) e che qualunque
condomino possa intervenire volontariamente nel
giudizio di accertamento se lo ritiene; va,
inoltre, rilevato che il codice civile dispone
che il regolamento di condominio debba essere
approvato a maggioranza e che le tabelle siano
allegate a questo, con ciò desumendo che anche
le tabelle potrebbero essere approvate a
maggioranza incidenter tantum all’ordinaria
amministrazione. Nel caso in cui si debba
ricorrere alla modifica delle tabelle, per
mutata situazione condominiale, il condominio
potrà sempre trovare l’escamotage di non
approvare le tabelle, ma limitarsi ad approvare
le ripartizioni direttamente su quelle nuove,
allorché spetterà al singolo condomino impugnare
la delibera.
Il singolo, invece, che
abbia millesimi più alti del lecito, dovrà
subire, oppure imbarcarsi in una causa con spese
iniziali rilevanti e non ripetibili, stante
l’orientamento dei tribunali di compensare
sempre, in queste ipotesi, le spese di lite.
GLI ATTI
Gli atti degli organi
del condominio sono quelli che hanno maggiore
rilevanza in quanto sono idonei a modificare il
diritto, incidendo nella sfera soggettiva dei
singoli condomini; gli atti promanano
dall’amministratore e dall’assemblea, dal punto
di vista dell’importanza, peraltro, in un’ottica
interna, le delibere, ossia gli atti
dell’assemblea, sono più importanti in quanto
contengono la volontà dei condomini, mentre gli
atti dell’amministratore hanno, per lo più,
caratteristiche esecutive.
Le delibere assembleari
La delibera dell’assemblea, in
questo lavoro, verrà esaminata sotto l’aspetto
del provvedimento e sotto l’aspetto del
procedimento.
Sotto il primo profilo
verrà descritta la delibera in quanto tale, la
sua efficacia, i suoi vizi; sotto il secondo
profilo, per lo più, si analizzerà la delibera
nella sua formazione e, in definitiva,
come deve, o come dovrebbe,
essere.
La delibera come provvedimento
Come si è avuto
occasione di affermare, nella parte iniziale, il
sistema maggioritario, nei diritti reali,
rappresenta un eccezione all’assolutezza del
diritto di proprietà e degli altri diritti
minori;prima, infatti, dell’approvazione della
legge del 1935, non era possibile decidere a
maggioranza per cui, nel caso si dovesse
prendere una decisione e anche un solo condomino
non fosse stato d’accordo, gli altri avrebbero
dovuto portare il singolo in giudizio e
dimostrare le proprie ragioni, al fine di
obbligarlo a tenere il comportamento
effettivamente lecito.
Con l’introduzione del
principio maggioritario, il diritto del singolo
ad amministrare i propri beni (intendendosi tra
questi anche le parti comuni dell’edificio)
viene affievolito ad una sorta di interesse
legittimo, in quanto l’amministrazione viene
demandata ad un corpo collegiale, appunto
l’assemblea, che decide a maggioranza e nella
quale il singolo interviene esclusivamente col
proprio voto.
Con la delibera, a
questo punto, si salta tutta la fase
dell’istruttoria giudiziaria, per cui ogni
decisione che viene presa a maggioranza è
vincolante per tutti i condomini e sussiste
presunzione di legittimità per cui il
singolo che riterrà di essere stato leso nei
propri diritti sarà tenuto ad impugnare la
delibera nanti l’Autorità Giudiziaria entro
trenta giorni dalla decisione (se presente) o
dalla comunicazione (se assente).
Nel caso, ad esempio, si fosse
resa necessaria l’esecuzione di un lavoro, prima
della legge sul condominio, anche un solo
condomino avrebbe potuto inchiodare tutti gli
altri, i quali si sarebbero dovuti onerare di
ricorrere al Giudice, che avrebbe verificato,
tramite un perito, la effettiva necessità dei
lavori, la loro entità, la spesa, e la
ripartizione; con l’introduzione del
principio maggioritario, decide la maggioranza
quando i lavori sono necessari, la spesa e la
relativa ripartizione; viene cioè scavalcata
tutta la fase istruttoria giudiziaria; il
ricorso all’Autorità Giudiziaria è necessario
esclusivamente in caso di mancato pagamento e
allo scopo della richiesta del decreto
ingiuntivo, emesso peraltro sulla base della
delibera e della ripartizione di spesa; in
questo modo tutta l’attività istruttoria è
eliminata e devoluta all’assemblea.
Il ricorso in
impugnazione da parte del dissenziente,
peraltro, è ammissibile solo per motivi di
legittimità (violazione di legge, regolamento o
eccesso di potere) ma non può incidere sul
merito o sulla discrezionalità della decisione
dell’assemblea (Cass. Sent. 1165 del 11/2/99).
I vizi della delibera e i rimedi
L’assunto secondo il
quale la delibera debba venire impugnata entro
trenta giorni, in mancanza di che non si potrà
più intervenire, non deve essere interpretata in
maniera assoluta; è evidente che ritenere non
più modificabile un atto preso a maggioranza
potrebbe dare luogo a gravi problemi, anche di
ordine pubblico.
La giurisprudenza ha
pertanto mutuato, dalla disciplina del
contratto, gli istituti dell’annullabilità e
della nullità; di queste due tipologie di
delibere, solo quelle definite dalla
giurisprudenza annullabili, sono
sottoposte al termine dei trenta giorni, mentre
quelle definite nulle sono impugnabili da
chiunque abbia interesse (anche se dapprima
favorevole come da Cass. n. 14037 del 14/12/99)
e l’impugnazione non è sottoposta al termine di
decadenza di trenta giorni.
L’impugnazione si
propone nanti l’Autorità Giudiziaria, a mezzo
atto di citazione o ricorso (in giurisprudenza
generalmente si ammettono entrambi gli atti
introduttivi) entro trenta giorni che
decorrono dalla decisione, se il condomino è
presente e dissenziente (ma oggi si ammette che
possa impugnare anche il condomino astenuto,
come da Sent. Cass. n. 129 del 9/1/99), se
assente dalla comunicazione della decisione
(invio del verbale). Le
conseguenze dell’annullamento dell’atto, anche
se l’azione è stata esperita da uno solo,sono
estese a tutti i condomini (Cass. Sent.n.
852 del 26/1/00).
Per espressa
disposizione di legge (art. 1137 c.c.)
l’impugnazione non impedisce l’esecuzione della
delibera a meno che l’esecutività non sia
provvisoriamente sospesa dall’Autorità
Giudiziaria.
Nell’ipotesi di nullità
radicale, al contrario, l’amministratore dovrà
esimersi dal porre in esecuzione la delibera
anche qualora non venga impugnata, atteso che
l’eventuale sentenza di annullamento, avendo
valore meramente dichiarativo e non costitutivo,
ha efficacia ex nunc (dal momento in cui la
delibera è stata presa).
Sull’amministratore incombe pertanto l’onere di
apprezzare quale delibera possa intendersi nulla
o annullabile, ai fini della sua esecuzione.
In passato, la
valutazione rivestiva una certa complessità, in
quanto la giurisprudenza non era uniforme,
atteso che erano considerate, per lo più nulle,
le delibere prese in occasione di assemblee
nelle quali un condomino non era stato
convocato, nelle quali una o più spese erano
ripartite in parti uguali.
Oggi la Cassazione (Sent.N.
1292 del 5/2/00 e Sent. N. 13013 del 2/10/00)
limita la nullità delle delibere, al più, a tre
fattispecie:
1)- Se hanno oggetto impossibile
o illecito;
2)-Se l’oggetto non rientra nella
competenza dell’assemblea
3)-Se incidono su diritti
individuali inviolabili per legge.
Il primo punto sanziona
la nullità delle delibere prese in contrasto con
norme imperative di ordine pubblico; la nullità
non può essere messa in discussione, in quanto
l’illiceità colpisce interessi dello stato e non
dei privati, per cui si può parlare di nullità
radicale assoluta.
Sono norme imperative di
ordine pubblico quelle penali, i regolamenti
amministrativi, le norme sulla sicurezza o
quelle fiscali; le delibere aventi oggetto
impossibile rappresentano un “caso di scuola”
proprio in quanto la categoria è stata mutuata
dal contratto, per cui non si rinviene in
giurisprudenza, il ricorrere di detta
fattispecie.
Del secondo ordine di
nullità si è parlato in occasione dell’esame
dell’organo assemblea, in relazione alle sue
competenze; il terzo ordine rappresenta, per lo
più anch’esso un caso di scuola.
Le ultime due pronunzie della
S.C. richiamate, invero, stabiliscono i confini
della nullità, dichiarando la semplice
annullabilità delle delibere che presentino
irregolarità formali, comprese due fattispecie
che, in un passato recente, erano considerate
ipotesi di nullità, ovvero la mancata
convocazione di un condomino e la deliberazione
con maggioranze inferiori a quelle di legge.
La delibera come procedimento
Con l’esame della
delibera, sotto il profilo del procedimento,
tende a sezionare l’atto nel suo sviluppo
temporale, al fine di evitare l’introduzione di
elementi che possano comportare vizi; in
precedenza si è detto che lo studio della
delibera come procedimento descrive la delibera
non come è ma come deve o dovrebbe essere,
proprio ne senso della eliminazione di ogni
occasione di illegittimità.
Nel suo sviluppo, la
delibera si può dividere in tre fasi: atto
introduttivo, l’istruttoria e la decisione.
L’atto introduttivo
L’atto introduttivo
della delibera è costituito dall’avviso di
convocazione. L’avviso di convocazione è
l’atto promotore della delibera e, mentre dal
punto di vista procedurale, è dato proprio
dall’atto di convocazione, dal punto di vista
sostanziale è dato dall’oggetto della decisione
che è il punto all’ordine del giorno.
Naturalmente, un unico atto di convocazione
potrà contenere diversi punti all’ordine del
giorno, atti introduttivi di altrettante
delibere anche se, dal punto di vista della
procedura degli atti, saranno contenute in
un’unica assemblea.
L’atto introduttivo deve
venire recapitato a tutti i condomini.
Sul fatto dell’ obbligo di
comunicazione a tutti i condomini vi è poca
chiarezza. Dal punto di vista
dell’assemblea, questa non è valida se non si dà
atto che tutti i condomini sono stati convocati,
dal punto di vista del procedimento di delibera
(sostanziale) coloro che si trovano in posizione
di conflitto di interessi o di difetto di
interesse (e che pertanto non devono concorrere
al voto) potrebbero anche non essere chiamati;
pensiamo all’ipotesi di controversia
giudiziaria; chiamare il condomino avversario
del condominio comporterebbe la sua presenza nel
momento in cui venissero discusse questioni
relative alla difesa e, quindi, riservate.
Sull’obbligo di
completezza dell’ordine del giorno vi è una
copiosa giurisprudenza della Cassazione che, per
lo più, enuncia principi di diritto con minimo
contenuto, da integrarsi da parte del Giudice di
merito. Così Cass. 11526/99: la completezza
dell’ordine del giorno è demandato
all’apprezzamento del giudice di merito….Cass.
3634/00…è necessario che l’avviso di
convocazione elenchi, sia pure in nodo non
analitico e minuzioso…si da far
comprendere i termini essenziali…l’accertamento
della completezza è demandato all’apprezzamento
del giudice di merito.
Circa la modalità di
convocazione, la giurisprudenza non contempla
formule sacramentali, in quanto la comunicazione
può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a
raggiungere lo scopo, anche con la dimostrazione
(a mezzo presunzione che il condomino controlli
assiduamente la cassetta della posta)
dell’avvenuto inserimento dell’avviso nella
stessa da parte dell’amministratore o di suo
delegato (Cass. S. 875 del 3/2/99).
L’onere di provare il
recapito spetta al condominio, il quale non può
dimostrare l’avvenuta consegna al destinatario,
se il recapito è avvenuto a mani di persona
priva di stabile potere di rappresentanza (Cass.
2837 del 25/3/99); naturalmente, la consegna del
portalettere a famigliare convivente, presso la
residenza del destinatario, è idonea allo scopo
(anche in quanto così contempla la normativa
sulle poste) (Cass. 4352 del 29/4/99).
L’istruzione
L’istruzione è quella
fase in cui vengono raccolte tutte le
informazioni necessarie a decidere circa i punti
all’ordine del giorno. Vi è una fase extra
assembleare, o preparatoria, che può essere
demandata all’amministratore, ai singoli
condomini o ai consiglieri, ed una fase,
necessaria, di valutazione, all’interno
dell’assemblea.
Sono normalmente
documenti necessari all’istruttoria i
preventivi, i consuntivi e riparti di spesa, i
capitolati di lavori, i preventivi delle ditte,
i pareri legali e tecnici e, in genere, tutti
quegli atti idonei ad apportare informazioni
utili alla decisione.
La fase istruttoria,
anche se nessuno è portato a rilevarlo, è una
fase critica, in quanto le più odiose
sperequazioni iniziano in un’istruttoria
imperfetta e deviata e si perfezionano con una
decisione priva di motivazione.
Si è detto in precedenza, che con
la delibera assembleare si è eliminata tutta la
fase dell’istruttoria giudiziale; la legge,
peraltro, non impone un obbligo di motivazione
che colleghi logicamente le risultanze
istruttorie con la decisione finale; tale fatto
è grave, in quanto ogni atto (sia esso
provvedimento giudiziario che amministrativo) è
obbligatoriamente motivato, mentre non è
necessaria alcuna motivazione nelle delibere
assembleari, rendendo così, di fatto,
impossibile, procedere alla valutazione
giudiziaria dell’esistenza di un eccesso di
potere per deviazione.
La decisione
La decisione è quella fase in
cui, attraverso il voto, l’assemblea sceglie la
soluzione più opportuna al fine della
risoluzione della questione posta all’ordine del
giorno.
La giurisprudenza ha
assunto un orientamento, secondo il quale, sia
annullabile quella delibera che non riporti i
nomi dei votanti, i relativi millesimi e le
espressioni di voto (Cass. Sent. 810 del 29
gennaio 1999) e ciò in quanto non sia possibile
individuare il condomino astenuto e eventuali
conflitti di interesse.
Come già in precedenza
riferito, non sussiste alcun obbligo di
motivazione, anche se sarebbe sempre utile, in
presenza di più soluzioni alternative, motivare
quella prescelta, non solo al fine di limitare
il numero delle impugnazione ma, soprattutto, al
fine di perseguire una linea senz’altro più
giusta e trasparente di quanto consenta la legge
attualmente.
L’esecuzione
L’esecuzione della delibera è
atto che spetta all’amministratore, il quale si
deve basare su quanto riportato sul verbale, il
quale assume il valore, per così dire, di titolo
esecutivo; per questo motivo è opportuno, che
l’amministratore si astenga dal redigere il
verbale, anche se sottoscritto da altra persona
(che assume la carica di segretario).
Le delibere tipiche
Il codice civile prende
in considerazione una serie di competenze
tipiche dell’assemblea condominiale al fine
precipuo di enunciare le maggioranze
necessarie. L’elenco, peraltro, non è
esaustivo, per cui l’assemblea può normare per
qualsiasi argomento riguardo alla ordinaria
amministrazione, nei limiti di cui si è già
parlato sopra.
Le delibere tipiche più frequenti
nella pratica sono le seguenti:
Approvazione bilancio consuntivo,
preventivo e ripartizione:
La maggioranza necessaria è
quella ordinaria (un terzo dei condomini/un
terzo della proprietà).
Nomina e revoca
dell’amministratore e suo compenso:
Maggioranza qualificata
(maggioranza degli intervenuti che rappresenti
la metà della proprietà).
La maggioranza è
necessaria sia in caso di nuova nomina che di
riconferma.
Decisioni circa le liti attive e
passive:
Maggioranza qualificata; peraltro, deve
ritenersi applicabile alle sole materie che non
siano di competenza esclusiva
dell’amministratore, per i quali casi non è
necessaria alcuna maggioranza, in quanto l’A. ha
il dovere di agire o difendersi e tale
attribuzione rappresenta un atto dovuto nei
confronti di ciascun condomino.
Secondo certa giurisprudenza,
nelle materie attribuite all’amministratore
dall’art. 1130, non è possibile, per il
condomino dissenziente, dissociarsi dalla lite,
essendo tale controversia, necessaria alla
conduzione legittima del caseggiato.
La dissociazione vale nelle
materie di competenza assembleare (o comunque
non attribuite all’A.); in tali ipotesi, la
dissociazione va notificata all’amministratore
entro trenta giorni dalla comunicazione della
lite.
Lavori di rilevante entità:
Maggioranza qualificata.
Per quanto riguarda il
riconoscimento di tali tipologie di lavori, la
giurisprudenza ha avuto occasione di affermare
(Cass. 810/99) che al fine di valutare se un
lavoro possa definirsi di rilevante entità, il
giudice deve basare la propria valutazione,
oltre che sulla spesa in sé, anche sul rapporto
tra questa e valore dell’edificio e sulla
singola quota che il condomino, in media, è
tenuto a corrispondere.
Innovazioni:
Maggioranza qualificata speciale
(maggioranza dei condomini che rappresentino i
due terzi della proprietà).
Per innovazioni,
riguardo alla parte dinamica, si intendono
quelle opere che risultino migliorative e non
conservative.
La giurisprudenza
riconosce che l’innovazione, entro certi limiti,
cambi la destinazione del bene oggetto di
intervento, per cui non qualsiasi intervento
migliorativo è innovazione in senso tecnico
(Cass. Sent.
N. 11936 del 23/10/99).
Sussiste sempre il limite
dell’innovazione vietata che ricorre quando
viene sottratto l’utilizzo di una parte comune
non compensato da un miglioramento del servizio.
Destinazioni gravose e
voluttuarie (riguardo alla loro individuazione
ci si deve basare sulla tipologia dell’edificio,
in relazione sia alla spesa che alla opportunità
dell’opera)non possono essere imposte al
condomino dissenziente, il quale può rifiutare
la contribuzione.
Regolamento di condominio:
Maggioranza qualificata; il regolamento di cui
all’art. 1138 c.c. è quello assembleare. Può
normare soltanto su materia relative a:
ripartizione delle spese sulla base dei diritti
effettivi dei singoli, amministrazione in genere
(tempi di convocazione,chiusura bilancio,
ammissibilità di deleghe ecc.),modalità d’uso
delle parti comuni, decoro architettonico.
Il regolamento cosiddetto
contrattuale, è cosa diversa da quello di cui
all’art. 1138; è approvato all’unanimità dei
condomini o viene accettato al momento
dell’acquisto dell’immobile, mediante menzione
sull’atto di trasferimento della proprietà; può
normare su questioni relative a proprietà
esclusive, sicché non sia applica, a rigore, la
disciplina condominiale, ma quella sul
contratto.
Il regolamento
contrattuale, oltre che alle materie di cui
all’art. 1138 c.c (materie definite
regolamentari e modificabili a maggioranza
qualificata, anche se contenute in regolamento
contrattuale) può contenere: norme che
attribuiscono proprietà o diritti reali a
singoli o a gruppi di condomini, oppure norme
che dispongono oneri reali o obbligazioni
propter rem a carico di singole unità
immobiliari.
La giurisprudenza
ritiene che neppure il regolamento contrattuale
possa derogare agli articoli del codice civile
relativi alla costituzione dell’assemblea ed
alle maggioranze relative alle delibere. Le
disposizioni non regolamentari di cui
sopra, possono essere introdotte o modificate
solo all’unanimità.
Atti dell’amministratore
Gli atti dell’amministratore
hanno una rilevanza interna meno marcata di
quelli dell’assemblea, atteso che
l’Amministratore è carica per lo più esecutiva;
possiamo distinguere tra gli atti
dell’amministratore da definirsi autonomi
da quelli da definirsi esecutivi.
Atti autonomi
Gli atti autonomi
dell’amministratore sono quelli presi non in
esecuzione di una delibera (o quelli di cui al
punto 4 dell’art. 1130, che sono, comunque,
vincolati), ma quelli assunti a discrezione
dell’amministratore stesso; senz’altro il potere
più rilevante è quello di convocare l’assemblea
straordinaria, che è un potere autonomo
dell’amministratore; meno efficaci sono i poteri
di ordinanza riconosciuti nel codice
civile, atteso che l’ordine dell’amministratore
non è, di fatto, eseguibile senza l’intervento
di un giudice e che, comunque, incidendo, per lo
più, su comportamenti di fatto, anche
l’eventuale pronuncia di un magistrato potrebbe
rimanere lettera morta.
Atti esecutivi
Gli atti esecutivi, sono quelli
obbligatori (atti di cui all’art. 1130) e,
soprattutto, tra questi, quelli relativi alle
esecuzioni di delibere assembleari.
Le modalità di esecuzione di tali
compiti e l’organizzazione dell’ufficio
formeranno oggetto di un separato lavoro. |