Il Contratto d’Assicurazione nel
Condominio
a
cura di FRANCESCO MUSOLESI Consulente Assicurativo
dell’ALAC di Bologna
LE CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
Le Condizioni
Generali di Assicurazione, sono costituite da un
insieme di articoli che definiscono la cornice
normativa in due livelli:
1.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
2.
COPERTURA INCENDIO
(estensioni di garanzie e pattuizioni di natura
contrattuale).
Tale quadro normativo permette di configurare il
contratto di assicurazione secondo una formula
tipica ed unica per tutti i Contraenti.
Mentre la copertura incendio con le relative
estensioni svolge una funzione di integrazione
rispetto al quadro normativo generale.
NORME CHE REGOLANO LA
ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.
DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO;
2.
PAGAMENTO DEL
PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA;
3.
MODIFICA DELLA
ASSICURAZIONE;
4.
AGGRAVAMENTO
DEL RISCHIO;
5.
DIMINUZIONE
DEL RISCHIO;
6.
RECESSO IN
CASO DI SINISTRO;
7.
PROROGA
DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE;
Brevemente prenderemo in esame le norme generali del
contratto di assicurazione per poi passare con una
descrizione più analitica alle garanzie offerte
dalla maggior parte delle compagnie di assicurazioni
nell’ambito della polizza incendio degli stabili
condominiali.
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL
RISCHIO
Al fine di poter valutare le probabilità del
verificarsi del sinistro e quindi la gravità del
rischio alla quale commisurare il premio,
l’Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte
le circostanze che possono avere influenza su
dette probabilità.
Come
stabilito dagli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
l’onere di fornire tali fondamentali elementi
informativi è a carico dell’Assicurando le cui
dichiarazioni sono, determinanti per il consenso
dell’assicurato e per la conclusione del contratto.
La
violazione dell’onere di esatta descrizione
precontrattuale del rischio prevede l’applicazione
delle sanzioni previste dagli articoli 1892 –
1893 del C.C. a seconda che l’assicurato abbia agito
con dolo o colpa grave o senza.
a)
Sanzioni
Dolo e colpa grave – annullamento del
contratto mediante dichiarazione al Contraente da
farsi entro 3 mesi dal giorno in cui è venuto a
conoscenza dell’inesattezza o della reticenza;
Senza dolo e colpa grave – recesso dal
contratto mediante dichiarazione al Contraente da
farsi entro 3 mesi dal giorno in cui è venuto a
conoscenza dell’inesattezza o della reticenza.
*se il sinistro si verifica
prima che l’inesattezza della dichiarazione o la
reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore o prima
della dichiarazione di recesso la somma dovuta è
ridotta in proporzione della differenza tra il
premio convenuto in polizza e e quello che sarebbe
stato applicato se fosse conosciuto il vero stato
delle cose.
PAGAMENTO DEL PREMIO E
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il premio consiste nella somma versata dal
Contraente all’Assicuratore per l’assicurazione del
rischio da parte di questo.
Di norma è stabilito per
periodi assicurativi della durata di un anno, ed è
dovuto per intero, anche se il contratto viene
sciolto nel corso di tale periodo o se ricorra al
frazionamento del premio in più rate.
Poiché il premio è il
corrispettivo per la prestazione dell’Assicuratore,
il mancato pagamento dello stesso costituisce,
quindi, inadempimento, i cui effetti sono regolati
dall’articolo 1901 C.C.
a)
Sospensione della copertura assicurativa;
b)
Azione esecutiva per l’adempimento coattivo;
c)
Risoluzione di diritto del contratto.
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
In relazione al requisito della forma, per il
contratto di assicurazione non è richiesta nessuna
“forma ad substantiam” cioè il contratto è valido ed
efficace indipendentemente dall’esistenza di una
forma scritta.
La
forma scritta è, invece, richiesta dalla legge (art.
1888 C.C. – 1com.) “ad probationem tantum”, ossia
per provare in giudizio l’esistenza del contratto
nei casi in cui questa fosse contestata: la polizza
e gli altri documenti contrattuali costituiscono,
quindi, gli elementi probatori necessari alle parti
per la difesa dei loro diritti.
AGGRAVAMENTO O DIMINUIZIONE DEL RISCHIO
Il contraente o l’Assicurato deve dare
comunicazione scritta alla Società di ogni
aggravamento o diminuzione del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati
dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.
1898 C.C.
Le diminuzioni di rischio comportano la
riduzione del premio. (art. 1897
C.C.).
a)
Esempio di aggravamento:
-
modifiche alle strutture dei fabbricati,
aggiunte di tettoie o altri corpi di fabbricato
aventi caratteristiche diverse da quelle originarie;
b)
esempio di diminuzine del rischio:
-
modifiche migliorative alle caratteristiche
costruttive dei fabbricati.
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
(CLAUSOLA VESSATORIA)
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno
dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società
(e l’assicurato) può recedere dall’assicurazione con
preavviso di 30 giorni.
In
tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di
efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio
netto relativa al periodo di rischio in corso.
In
base a tale articolo, l’Assicuratore (e
l’assicurato) si riserva la facoltà di sciogliere il
vincolo contrattuale, in caso di sinistro, fino a 60
giorni dalla definizione delle conseguenze del
sinistro stesso.
Nel
qual caso questa norma stabilisca una facoltà
esercitabile esclusivamente dalla Società, saremmo
in presenza di una clausola vessatoria, che pertanto
dovrà essere soggetta a specifica sottoscrizione
separatamente e distinta da quella apposta sotto le
condizioni generali del contratto (doppia firma).
PROROGA DELLA ASSICURAZIONE
E PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il contratto di
assicurazione è un contratto di durata:
l’adempimento delle obbligazioni delle parti
avviene, infatti, in un intervallo di tempo fissato
dalla polizza.
La durata del contratto è tacitamente prorogata,
come previsto anche dall’art. 1899 C.C., le parti
possono evitare la proroga mediante disdetta, con
lettera raccomandata 3 mesi prima della scadenza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
DEFINIZIONI GENERALI
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione
ASSICURATO
il soggetto il cui
interesse è protetto dal contratto
CONTRAENTE
il soggetto che
stipula il contratto di assicurazione
FRANCHIGIA
la parte di danno a carico dell’assicurato
INDENNIZZO la somma dovuta dalla
Società all’assicurato
POLIZZA il documento che
contiene il contratto
PREMIO la prestazione in
denaro dovuta alla Società
RISCHIO la possibilità che
si verifichi il sinistro
SCOPERTO la percentuale del danno
che rimane a carico
SINISTRO evento dannoso per il
quale è prestata la garanzia
DEFINIZIONI SPECIFICHE
FABBRICATO l’intera costruzione edile e tutte le
opere murarie e di finitura compresi fissi ed
infissi ed opere di fondazione, impianti idrici,
igienici e sanitari, impianti elettrici fissi;
impianti fissi di condizionamento o riscaldamento,
ascensori, montacarichi, antenne televisive, come
pure altri impianti o installazioni considerate
immobili per natura e destinazione. Costituiscono
fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate
e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze.
GARANZIE BASE
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali
e diretti causati alle cose assicurate, anche se di
proprietà di terzi da:
-
incendio
-
fulmine (danno materiale)
-
esplosione e scoppio non causati da ordigni
esplosivi
-
caduta di aeromobili, loro parti o cose
trasportate.
Altresì
-
i danni causati alle cose assicurate da fumi,
gas, vapori
-
guasti alle cose assicurate per ordine
dell’autorità.
*ulteriori garanzie possono essere incluse a
discrezione delle differenti Società di
assicurazione
|
garanzia |
commento |
|
incendio |
Costituisce l’evento primario
posto alla base della prestazione sempre che si
manifesti con le caratteristiche indicate dalla
relativa “definizione” a stampa inserita in
polizza. I casi di inoperatività si limitano
alle situazioni anomale, esposte nelle
esclusioni |
|
fulmine |
Sono garantiti i danni provocati
dall’azione meccanica e diretta del fulmine, con
esclusione degli eventuali danni di fenomeno
elettrico da esso provocati |
esplosione e scoppio
|
Sono garantiti anche gli effetti
di eventi avvenuti all’esterno delle cose
assicurate o non pertinenti, purchè non
provocati da ordigni esplosivi. Per l’evento
scoppio, qualora la causale sia “usura,
corrosione, difetti di manutenzione è esclusa
dal risarcimento la sola macchina o impianto nel
quale si è verificato lo scoppio |
fumi, gas, vapori
|
Sono garantite tali tipologie di
danno purchè si siano determinate a seguito di
un evento precedente che abbia colpito le cose
assicurate oppure enti posti nelle vicinanze |
|
guasti alle cose assicurate per
ordine dell’autorità |
Nell’esigenza di preventivi
interventi atti ad impedire o arrestare
l’incendio, si parificano al danno
indennizzabile i guasti prodotti per ordine
dell’Autorità |
spese di demolizione e
sgombero
|
|
|
|
|
|
IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA
La Società non risponderà
dei danni previsti nei seguenti casi:
-
atti di guerra, invasione
-
esplosioni o emanazioni di calore o di
radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo o da accelerazione artificiale di
particelle atomiche
-
dolo del contraente o assicurato
-
scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti
materiali
*
come per le garanzie anche le esclusioni sono a
discrezione delle varie Società di assicurazione.
GARANZIE PARTICOLARI
EVENTI ATMOSFERICI
La Società si obbliga ad indennizzare all’assicurato
i danni materiali e diretti causati al fabbricato
assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e
cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine,
quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati
da violazione riscontrabile dagli effetti prodotti
su una pluralità di beni.
SOVRACCARICO DI NEVE
La garanzia “sovraccarico da neve” è finalizzata
alla copertura dei danni materiali e diretti al
fabbricato e al suo contenuto, a causa di crollo
totale o parziale, del tetto o delle pareti a
seguito del notevole accumulo di neve sulla
copertura. Possono essere di esempi, il parziale o
totale scoperchiamento, breccie o rotture nelle
impermeabilizzazioni e di conseguenza il bagnamento
del contenuto.
Requisito fondamentale per l’operatività della
prestazione è il rispetto nella costruzione degli
edifici del D.M. del Ministero dei lavori pubblici
del 12/02/82 (G.U. n. 56 del 26/2/82) che determina
i criteri per la verifica della sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. In caso
di fabbricati realizzati anteriormente
all’emanazione della legge, è possibile richiedere
una dichiarazione di conformità alle disposizioni
normative vigenti al momento della costruzione del
fabbricato.
Inoltre la garanzia può coinvolgere anche danni da
responsabilità civile come ad esempio,
danneggiamento a cose di terzi a seguito del crollo
del tetto, causato dal cattivo stato di manutenzione
o dalla mancata eliminazione della neve accumulata
sulla copertura.
ATTI VANDALICI O SOCIOPOLITICI
La Società risponde dei danni materiali e diretti al
fabbricato verificatosi in occasione di tumulti
popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti
vandalici o comunque dolosi compresi quelli
conseguenti a esplosione escoppio causati da ordigni
esplosivi. Sono compresi anche i guasti e le rotture
causati dai ladri in occasione di furto tentato o
consumato.
Compresi sono anche gli urti da veicoli stradali.
DANNO ELETTRICO A IMPIANTI ELETTRICI FISSI
La garanzia comporta l’indennizzo per tutti i danni
materiali e diretti causati da fenomeno elettrico
(es. corto circuito, sovratensioni, arco voltaico)
agli impianti elettrici ed elettronici fissi ad uso
comune del fabbricato assicurato. In alcuni casi la
garanzia si estende alle antenne radio televisive,
citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici
per apertura di cancelli.
Per
quanto riguarda gli elettrodomestici dei singoli
condomini, questi non saranno risarcibili con la
polizza condominiale, ogniuno dovra possedere una
polizza personale con la presenza della garanzia
“fenomeno elettrico”.
ACQUA CONDOTTA
La Società risponde dei danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua
a seguito di rottura accidentale di impianti idrici
e igienici, esistenti nei fabbricati assicurati o
contenenti gli enti medesi.
a)
Idrici approvvigionamento
idrico compreso riscaldamento
b)
Igienici raccolta ed
eliminazione delle acque
Il danno da acqua deve essere associato al
verificarsi di una effettiva lesione del sistema di
canalizzazione (breccia o fenditura). Non sono,
quindi, indennizzabili i danni da spargimento di
acqua dovuti a semplici ostruzioni, a irregolarità
nel deflusso, a umidità o a stillicidio.
Inoltre non possono rientrare nella copertura
assicurativa i danni riconducibili a uso imprroprio,
a carenza di manutenzione degli impianti, comunque
rientranti in una casistica ripetitiva che farebbe
venire meno il carattere di accidentalità ed
eccezzionalità dell’evento.
SPESE DI RICERCA E ROTTURA (acqua e gas)
La
Società indennizza le spese sostenute per la
demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato
ed impianti fatte allo scopo di ricercare ed
eliminare la rottura che ha dato origine allo
spargimento di acqua, a seguito di un evento
indennizzabile con la garanzia “acqua condotta”.
OCCLUSIONE DI CONDUTTURE
La Società risponde dei danni materiali e diretti
causati al fabbricato da occlusione di condutture,
impianti idrici ed igienici e di riscaldamento
escluso in parecchi casi quelli di raccolta e
deflusso dell’acqua piovana nonché i rigurgiti e i
traboccamenti della rete fogniaria.
RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA (O SURROGA)
La clausola consente alla Società di assicurazione
di rinunciare al diritto di rivalsa (art. 1916 C.C.)
nei confronti di determinate categorie di soggetti
(persone delle quali l’assicurato deve rispondere,
inquilini e proprietari) che possono rendersi
responsabili del danno, salvo che il sinistro sia
stato causato con dolo.
A norma dell’art. 1916 la
Società potrebbe dopo l’effettivo pagamento
dell’indennizzo, surrogarsi nei diritti
dell’assicurato verso il terzo responsabile nei
limiti dell’importo pagato. Con questa clausola la
Società per evidente comunanza di interessi con
l’assicurato rinuncia al diritto, a patto che,
l’assicurato non eserciti alcuna azione nei
confronti del responsabile .
LA
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL FABBRICATO
OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato
di quanto questi, in qualità di proprietario del
fabbricato assicurato e conduttore delle parti
comuni, sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento di danni involontariamente cagionati a
terzi, compresi i locatari per danneggiamento, morte
lesioni*.
*fabbricati in condominio, se l’assicurazione è
stipulata da un condomino o dall’amministratore per
l’intera proprietà, sono considerati terzi i singoli
condomini ed i loro familiari e dipendenti, ed è
compresa nell’assicurazione la responsabilità di
ciascun condomino come tale, verso gli altri
condomini e verso la proprietà comune.
ESTENSIONI DI GARANZIA
a)
Conduzione delle parti comuni
b)
Danni derivanti da antenne, pertinenze,
giardini, parchi ecc.
c)
Caduta di neve e ghiaccio
d)
Danni da sospensione attività purchè derivino
da danno indennizzabile
e)
Inquinamento
f)
Il condominio in qualità di committente di
lavori di manutenzione
g)
Responsabilità verso prestatori di lavoro in
regola
GARANZIE PARTICOLARI
RESPONSABILITA’ CIVILE DI CONDUZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne i condomini
e/o locatari del fabbricato di quanto questi siano
tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a
titolo di risarcimento, per danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte, lesioni,
danneggiamenti a cose nella loro qualità di
conduttori dei singoli appartamenti, per fatto
proprio o delle persone delle quali devono
rispondere nonché di altre persone con loro
conviventi.
La
responsabilità per i danni prodotti da spargimento
d’acqua è compresa soltanto se il danno è
conseguenza di rottura accidentale degli apparecchi
elettrodomestici e relativi allacciamenti.
IL
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Amministratore in qualità di rappresentante
pro-tempore ai sensi dell’art. 1913 c.c. dà
avviso dell’accaduto alla Compagnia entro 3 giorni
dall’evento o da quando se né avuto conoscenza, se
richiesto sporge regolare denuncia all’autorità
giudiziaria entro 5 giorni dal sinistro. La denuncia
deve contenere l’idicazione della data, luogo, le
cause. L’inadempimento dell’obbligo di avviso
determina le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c e
cioè la perdita dell’indennizzo o la riduzione
dell’indennità in base al pregiudizio sofferto dalla
Compagnia assicuratrice.
Al
fine di agevolare le operazioni peritali consiglio
di predisporre un elenco dettagliato dei danni
subiti con riferimento alla qualità, quantità e
valore delle cose distrutte o solo danneggiate,
nonché foto della rottura prima e durante le
operazioni di ripristino.
Se
il proprietario dell’appartamento possiede una
polizza personale oltre l’assicurazione
condominiale, dovrà darne denuncia anche alla
propria Assicurazione in quanto entrambe saranno
direttamente interessate alla liquidazione del
danno, che avverrà tenendo conto dei massimali
delle rispettive polizze.
DETERMINAZIONE DEL DANNO E DELLE COSE ASSICURATE
Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente
alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse
demandino tale determinazione ad un collegio
peritale, la procedura dovra essere svolta secondo
il valore a nuovo del fabbricato secondo i seguenti
criteri:
a)
Il termine valore a nuovo indicherà la spesa
necessaria per l’integrale ricostruzione del
fabbricato assicurato, escluso il valore dell’area e
le spese di urbanizzazione o in caso di danni
limitati ad alcune parti del fabbricato, la spesa
per la sostituzione e/o riparazione delle parti
distrutte o danneggiate;
b)
In caso di sinistro, per la determinazione
dell’ammontare dell’indennizzo si dovrà procedere
come segue:
-
si determinerà il valore del fabbricato,
stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un
deprezzamento determinato in considerazione del
grado di vetustà, dello stato di conservazione,
dell’ubicazione;
-
si determinerà l’ammontare del danno
sottraendo il valore dei residui esistenti a seguito
del sinistro dalla somma del valore a nuovo con i
dovuti deprezzamenti;
-
sulla somma calcolata saranno applicati gli
scoperti e le franchige;
-
qualora la somma assicurata risulti inferiore
al valore a nuovo, l’indennizzo verrà ridotto di una
percentuale corrispondente al rapporto tra la somma
assicurata e il valore a nuovo*.
*per questo motivo è
necessario aggiornare periodicamente i valori.
Qualora la ricostruzione o la
riparazione avvenga in un tempo stabilito, variabile
da Società a Società, la compagnia di assicurazione
si impegnerà a liquidare un indennizzo supplementare
corrispondente al deprezzamento subito
dall’immobile. |