IL “passaggio delle consegne”
tra amministratori
a
cura di ANDREA TOLOMELLI Presidente Provinciale
dell’ALAC di BolognA
L’Amministratore di condominio configura un Uffizio diritto privato
assimilabile al mandato con rappresentanza, ex art.
1704 codice civile, e pertanto alla cessazione
dell’incarico questo dovrà prontamente e
spontaneamente rendere il conto della propria
gestione e consegnare tutta la documentazione
condominiale in suo possesso ai condomini, suoi
mandanti, o al nuovo Amministratore da questi
prescelto, giusto il disposto dell’articolo 1713
codice civile – primo comma.
Come confermato da un costante orientamento giurisprudenziale,
l’Amministratore uscente non potrà ritardare il
passaggio delle consegne della documentazione
condominiale adducendo di dover prima essere
rimborsato delle anticipazioni effettuate per conto
del Condominio, mutuando il principio, proprio dei
contratti con prestazioni corrispettive,
inademplenti non est adimplendum, per il
quale la parte tenuta ad adempiere può
legittimamente rifiutare di eseguire la propria
prestazione fintantoché l’altra non abbia eseguita
la propria prestazione, presupponendo tale
principio, contenuto nell’articolo 1460[i]
codice civile –
ECCEZIONE D’INADEMPIMENTO, un nesso di
interdipendenza tra le contrapposte prestazioni (come
ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione – sez.
civ. N°10697 del 14 dicembre 1994) che non
sussiste nel caso in discorso, in quanto le due
prestazioni si fondano su due titoli diversi. A
conferma di ciò la Suprema Corte di Cassazione nella
sentenza N°13504 del 3 dicembre 1999 ha
ritenuto non applicabile l’eccezione di
inadempimento di cui all’articolo 1460 codice
civile, non sussistendo rapporto di interdipendenza
tra il credito dell’Amministratore ed il diritto dei
condomini di conseguire la restituzione dei propri
documenti, trattandosi di prestazioni nascenti da
titoli evidentemente diversi.
Risulta contraria al complesso normativo
vigente, la pratica che vuole che il passaggio delle
consegne avvenga solo conseguentemente all’incasso
della prima rata condominiale (normalmente contenete
il saldo dell’esercizio chiuso a consuntivo), con la
quale l’Amministratore uscente potrà saldare i
fornitori da questi incaricati e la propria
parcella, in quanto si verrebbe così a legittimare
una serie di atti, incassi e pagamenti, effettuati
da un soggetto privato del potere di rappresentanza
conferito dalla stessa Assemblea dei condomini ad un
altro soggetto.
L’Amministratore uscente, pertanto, dovrà
immediatamente far pervenire all’Amministratore
entrante tutta la documentazione condominiale in suo
possesso assieme al conto della sua gestione, senza
riserva alcuna (vedi Tribunale di Milano 5
novembre 1992 N°10467), non potendosi continuare
nel dar conto alla consuetudine che vuole che sia
l’Amministratore entrante ad attivarsi per convenire
un appuntamento e spesso dopo lunghe attese, rinvii
e ritardi a recarsi presso lo Studio
dell’Amministratore uscente. In caso di mancata
consegna della documentazione condominiale, o di
rifiuto, l’Amministratore entrante potrà liberamente
conferire procura ad un legale di fiducia per il
recupero di tale documentazione, senza necessità di
una preventiva delibera assembleare, rientrando
nell’ambito delle proprie attribuzioni, ex art.1130
codice civile, il reperimento della documentazione
necessaria ed indispensabile per l’espletamento del
proprio mandato (vedi sempre ex plurimis Cass.
Civile N°13504 del 3 dicembre 1999). Da ultimo
va specificato che, l’Amministratore entrante è
legittimato ad esperire un ricorso ex art. 700
codice di procedura civile, per la consegna della
documentazione condominiale, quando questa contenga
le certificazioni degli impianti elettrici, ben
potendosi ravvisare nell’indisponibilità di tale
documentazione un pericolo di grave danno
irreparabile (Tribunale di Bologna ord. 26 maggio
1998).
[1] Codice civile
Art. 1460 - Eccezione d'inadempimento.
[1] Nei contratti con prestazioni corrispettive,
ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere
la sua obbligazione, se l'altro non adempie [1218 ss.]
o non offre di adempiere [1208 ss., 1220]
contemporaneamente la propria, salvo che termini
diversi per l'adempimento siano stati stabiliti
dalle parti o risultino dalla natura del contratto
[1481, 1901, 1565].
[2] Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se,
avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è
contrario alla buona fede [1375]. |