“L’Installazione dell’Impianto
Ascensore in Condominio”
a cura di ANDREA
TOLOMELLI Presidente Provinciale dell’ALAC di
Bologna
Spesso negli stabili in Condominio
originariamente sprovvisti di un ascensore alcuni
condomini ne avvertono la cogente necessità e
sottopongono all’Amministratore ed alla collettività
condominiale la loro richiesta per l’installazione
di un impianto utilizzando gli spazi comuni. Di qui
si apre puntualmente la vexata quaestio sulla
maggioranza occorrente per la delibera
dell’intervento e su chi debba contribuire alla
relativa spesa di installazione e mantenimento. A
dire il vero la situazione non è delle più facili
sia dal punto di vista del diritto, che richiede la
combinazione ed interpretazione di più norme tra più
espressioni giurisprudenziali a volte tra loro
contrapposte, sia nei fatti che richiedono
all’Amministratore professionista un notevole
sforzo nel conciliare le diverse posizioni dei
condomini per cercare quel compromesso che possa
evitare lo sfociare di una lite giudiziaria.
Orbene l’installazione di un ascensore in
uno stabile originariamente privo, per la natura
delle opere necessarie che comportano modifiche
durature e di notevole importanza dello stato dei
luoghi ove l’impianto viene posizionato ed a volte
una diversa destinazione di quest’ultimi, al fine di
ottenere una miglior utilizzazione delle parti
comuni interessate, la si può inquadrare come
un’innovazione e come tale deliberabile
dall’assemblea dei condomini ai sensi del V°
comma dell’articolo 1136 del codice civile,
ovvero con la maggioranza dei partecipanti che
rappresenti i due terzi del condominio. Si ricade
pertanto nella disciplina delle innovazione ex
art. 1120 c.c. ove sono espressamente precluse,
a norma del secondo comma del precitato articolo,
tutte quelle opere che pregiudicano la stabilità e
sicurezza dello stabile, il decoro architettonico o
che comportino l’inservibilità del bene comune per
taluni condomini. Dall’esame della giurisprudenza
pronunciatasi in materia, si può ritenere che,
considerata la preponderante funzione sociale
assolta dall’impianto ascensore, l’unica delle tre
predette preclusioni insuperabile per
l’installazione dell’impianto è rappresentata
dell’eventuale pregiudizio alla sicurezza e
staticità dello stabile. Infatti per quanto attiene
all’inservibilità dell’andito comune che verrà
occupato dalla cabina ascensore, coma ha confermato
ex plurimis la Cassazione Civ. del 29 aprile
1994 n° 4152 la preclusione dell’uso di tale spazio
è compensata da una migliore utilizzazione della
cosa comune, fatti salvi quei casi che comportino
uno spropositato pregiudizio per taluni condomini;
per quanto attiene poi al limite posto a tutela del
decoro architettonico, si può ritenere quest’ultimo
limite superabile dalla funzione sociale
assolta dall’impianto stesso e ciò soprattutto
quando si tratti di palazzi sprovvisti di
particolari pregi architettonici (vedi Cass. 5.
12.1990 n° 11695 – Tribunale di Milano 7 maggio
1992).
Pertanto l’installazione di un ascensore che non
rechi potenziali problemi alla stabilità del
fabbricato è del tutto legittima e deliberabile con
le anzidette maggioranze previste dall’articolo 1136
-V° comma. Inoltre ai sensi dell’articolo 2 della
legge 13 del 9 gennaio 1989 sull’abbattimento delle
barriere architettoniche, qualora nel fabbricato
risieda una persona portatrice di handicap o affetta
da patologie invalidanti di natura pneumologica o
cardiocircolatoria, le maggioranze deliberative sono
abbassate ai quorum di cui al secondo e terzo comma
dell’articolo 1136 c.c. ovvero per l’assemblea in
prima convocazione la maggioranza degli intervenuti
che rappresenti almeno la metà del valore
dell’edificio ed in seconda convocazione un terzo
dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo del
valore dell’edifico. Il Tribunale di Napoli con
sentenza del 14 marzo 1994 ha poi esteso
analogicamente il ricorso alla legge in parola nel
caso in cui nel palazzo vi siano persone
ultrassessantacinquenni con difficoltà a svolgere
compiti e funzioni della vita di relazione.
(*) art. 1120 c.c. Innovazioni :
I condomini con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell’articolo 1136 c.c. possono disporre tutte
le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso
più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico, che ne rendano talune parti comuni
dell’edificio inservibili all’uso o al godimento
anche di un solo condomino.
Di qui la domanda: È lecita
l’installazione di un ascensore in un fabbricato a
cura e spese di un solo condomino.
Il quesito va inquadrato nell’operatività
dell’articolo 1102 - primo comma - del codice
civile, ovvero nella facoltà riconosciuta al
condomino di apporre alla cosa comune a proprie
spese tutte quelle modifiche che gli permettano un
miglior godimento di quest’ultima.
Come ci ha chiarito la Suprema Corte di
Cassazione, nella sentenza n° 3508 del 10 aprile
1999, ove il condomino intenda provvedere
all’installazione di un ascensore a proprie spese
senza proporre alcuna richiesta di contribuzione ai
condomini dissenzienti, trova applicazione la
disciplina dell’articolo 1102 del codice civile e
non l’articolo 1120 c.c. relativo alle innovazioni
(vedi altresì sentenza della Corte di Cassazione del
12 febbraio 1993 n° 1781).
È pertanto da ritenersi legittima l’installazione di
un impianto ascensore a spese di uno o più
condomini, purché l’opera non comprometta la
stabilità dello stabile e sia riconosciuta la
facoltà dei condomini dissenzienti di aderire
successivamente alla comunione dell’impianto
versando una quota d’ingresso (vedi in tal senso
Cass. Civile 11 febbraio 2000 n° 1529).
(*) Art 1102 codice civile Uso della cosa comune : Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il
loro diritto. A tal fine può apportare a proprie
spese le modificazioni necessarie per il miglior
godimento della cosa.
Il partecipante
non può estendere il suo diritto sulla cosa comune
in danno degli altri partecipanti, se non compie
atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. |