Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede di Bologna


Articolo 1126 c.c.
“La ripartizione delle Spese di manutenzione
del lastrico solare”
 

a cura di ANDREA TOLOMELLI Presidente Provinciale dell’ALAC di Bologna

 

Riferimenti legislativi:

 

Art. 1126 (Latsrici solari di uso esclusivo) Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Art. 1123 (Ripartizione delle spese) Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

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Per ripartire correttamente tra i condomini le spese occorrenti per la manutenzione del lastrico solare bisogna anzitutto far riferimento alle pattuizioni contenute nel Regolamento di condominio ed in assenza si dovranno applicare le disposizioni di cui agli articoli 1123 e 1126 del codice civile a seconda delle caratteristiche morfologiche dello stabile e della proprietà esclusiva o meno della superficie del lastrico. E’ utile precisare da subito, come la disciplina inerente alla ripartizione delle spese in discorso possa estendersi analogicamente alle cosiddette “terrazze a livello”, ovverosia alle terrazze poste alla stessa altezza e piano delle unità immobiliari dalle quali si accede, che fungono da copertura a sottostanti piani dell’edificio, come in tal senso si è più volte espressa della Suprema Corte di Cassazione (v: ex plurimis Cass. civile n° 12682 del 17 ottobre 2001).

 

Il codificatore, ad opinione dello scrivente, preso atto dell’estrema difficoltà di prevedere regole ad hoc per ogni diversa tipologia costruttiva, ha voluto nei predetti articoli dettare dei criteri generali per la ripartizione delle spese lasciando la possibilità ai condomini di adattare tali regole alle specifiche caratteristiche dello stabile con un’apposita disciplina nell’ambito del Regolamento di condominio. Infatti non a caso gli articoli 1123 e 1126 non rientrano nell’elencazione delle norme inderogabili dal Regolamento di condominio ex art. 1138 c.c., come pure lo stesso legislatore nella formulazione dell’articolo 1126 c.c. attribuisce un terzo della spesa per la manutenzione del lastrico a carico del condomino che ne ha l’uso esclusivo ed i restanti due terzi a carico dei condomini a cui il lastrico solare serve – e si noti l’estrema genericità del termine serve - lasciando così all’utilizzatore della norma il compito di individuare nell’ambito del complesso condominiale quali siano effettivamente i condomini imputabili di tale spesa, ed in che misura.

 

Da questa breve permessa il lettore potrà fin da subito rendersi conto dell’estrema attenzione che l’Amministratore dovrà porre nell’approntare il riparto di tali spese, come pure della inscindibile necessità, in questi casi più che mai, di conoscere approfonditamente la struttura dello stabile.

 

Prima di passare all’esame delle principali fattispeci che potranno prospettarsi, vorrei richiamare l’attenzione sulla duplice funzione del lastrico solare alla base della nostra normativa codicistica. Possiamo infatti distinguere una funzione attiva del lastrico stante nella possibilità di fruirne quale spazio praticabile per il calpestio, per tenervi piante e fiori o altri accessori ed una funzione passiva di mera copertura degli stabilimenti (v. conformemente Cass. civile  n° 3672 del 29 aprile 1997).

 

Ciò premesso possiamo individuare le seguenti casistiche:

 

a)                           Quando il lastrico a copertura dell’edifico è comune a tutti i condomini (come disposto dall’articolo 1117 del c.c.) la ripartizione delle spese di manutenzione dovrà eseguirsi sulla base dei millesimi generali di proprietà ex articolo 1123 c.c. comma primo;

 

b)                           Nel caso di un complesso immobiliare composto da più corpi di fabbrica aventi più lastrici solari comuni troverà invece applicazione il terzo comma dell’articolo 1123 c.c. e pertanto le spese per le occorrenti riparazioni dovranno suddividersi tra i condomini proprietari delle unità sottostanti sulla base dei rispettivi valori millesimali (spesso in tali tipologie edilizie sono in vigore differenti tabelle millesimali per “corpo scale”). Al riguardo ritengo opportuno da subito interpretare il concetto di più lastrici solari, espresso dalla norma poc’anzi richiamata, nel senso tecnico del termine e non rispetto all’eventuale divisione del diritto di proprietà su quest’ultimo. Si pensi a quei lastrici unici dal punto di vista della struttura ma suddivisi in più distinte proprietà; spesso in tali casi per approntare le manutenzioni necessarie ad una parte si deve intervenire su tutto il lastrico, in quanto intervenendo solo nella zona ammalorata si rischierebbe di creare dei danni in altre parti.

 

c)                            Quando un singolo condomino ha l’uso esclusivo del lastrico trova invece applicazione l’articolo 1126 del codice civile, che pone a carico del condomino che ne ha l’uso esclusivo un terzo della spesa ed i restanti due terzi a carico dei condomini ai quali il lastrico serve, proporzionalmente al valore del piano o porzione di piano di ciascuno. Beninteso che questo terzo di spesa che il codificatore addebita al condomino avente l’uso esclusivo è uno spread in aggiunta alla quota che a quest’ultimo dovrà spettare – in proporzione ai propri millesimi generali - dalla ripartizione dei restanti due terzi di spesa, godendo anch’esso della funzione passiva di copertura offerta dal lastrico. L’articolato infatti imputa i due terzi della spesa a carico di tutti i condomini non già a tutti gli altri condomini che non hanno l’uso esclusivo del lastrico. Si può pertanto ben affermare che il codificatore ha voluto attribuire valore alla sopradistinta funzione attiva del lastrico imputando al fruitore un terzo della spesa per il mantenimento.

 

d)                           Potrebbe poi verificarsi che uno o più condomini abbiano l’uso esclusivo del lastrico solare che non copre le rispettive proprietà esclusive. I condomini che hanno solo l’uso elusivo del lastrico contribuiranno per il terzo della spesa che l’articolo 1126 pone a loro carico, mentre gli altri due terzi resteranno a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti.

Il problema “applicativo” della norma sorgerà allorquando tra i sottostanti piani vi siano dei beni comuni a tutti i condomini, come un atrio d’ingresso o più corridoi, oppure quando vi dovesse essere una proprietà esclusiva coperta solo parzialmente. Per evitare tali incertezze, fonti di lunghi contenziosi giudiziari, è auspicabile l’adozione preventiva di una convenzione regolamentare; ed è proprio nella capacità di prevenire il verificarsi di future liti, che si distingue l’Amministratore Professionista dall’Amministratore improvvisato.

Stante la previsione legislativa dell’articolo 1126 c.c. che chiama a contribuire alle spese di manutenzione e ricostruzione del lastrico solare i condomini in virtù della funzione di copertura dello stesso, è personale opinione che, dovrebbero essere chiamati a sopportare tali spese tutti i condomini, sulla base dei rispettivi valori millesimali generali; considerando come il lastrico solare serva anche da copertura a zone fondamentali e a murature perimetrali, beni comuni (come possiamo evincere dall’articolo 1117 del codice civile n° 1) che in assenza di copertura sarebbero sottoposti al logorio dell’acqua piovana. Una giurisprudenza, peraltro sporadica, non condivisa dallo scrivente per l’estrema indeterminatezza, ha sentenziato la ripartizione della spesa sulla base di criteri di proporzionalità che tenessero conto dell’incidenza dell’estensione delle zone comuni rispetto alle superfici esclusive coperte; suddividendo pertanto ulteriormente i due terzi di spesa attribuendone parte ai proprietari esclusivi e parte a tutti i condomini proporzionalmente ai rispettivi valori millesimali (Tribunale di Milano 7 novembre 1994). Credo che, una tale modalità di riparto possa azzardarsi solamente in casistiche ben delineate da un punto di vista morfologico, e penso a tutte quelle situazioni ove sono sovrapposti un atrio comune e più proprietà esclusive, tutti di eguale ampiezza.

 

Correlativamente all’obbligo di contribuire alle spese per la manutenzione del lastrico di tutti o parte dei condomini assieme al proprietario superficiario deriva un diritto deliberativo di questi in ordine spese di ristrutturazione ed inscindibilmente una responsabilità collettiva, ex art. 2051 c.c., per i danni derivanti da difetto di manutenzione (v. Cass. Civile 28 novembre 2001 n° 15131). La domanda di risarcimento danni si ritiene comunemente proponibile nei confronti del Condominio, in persona dell’Amministratore pro – tempore quale legale rappresentante di tutti i condomini ivi compreso il condomino che ha l’uso esclusivo della superficie a copertura dell’edificio (v: Cass. civile 11 settembre 1998 n° 9009). L’Amministratore è infatti il legittimato passivo per qualunque giudizio concernente le parti comuni, salvo l’eventuale restrizione degli effetti della sentenza ai soli condomini interessati (v: Cass. civile n° 651 del 2001). Il danneggiato potrà comunque a sua discrezione proporre azione direttamente nei confronti del proprietario della “terrazza a livello” o lastrico sovrastante dal qual provengono le infiltrazioni senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti ribadito, con la sentenza n° 4797 del 2 aprile 2001, come la manutenzione del area di copertura integri un’obbligazione propter – rem a carico di tutti i condomini, tenuti a contribuirvi ex art. 1126, tra loro vincolati in solido al risarcimento del danno causato al proprietario sottostante. La solidarietà ex art. 1294 c..c nell’obbligazione al risarcimento del danno fa si che ciascuno dei coobbligati possa essere costretto per l’intero, fatta salva l’azione di regresso di quest’ultimo nei confronti degli altri.

 

Passando ora alla trattazione nel merito delle spese oggetto della previsione normativa di cui all’articolo 1126 c.c., come confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale (v: ex plurimis Cass. civile 25 febbraio 2002 n° 2726), l’articolo in esame sottende esclusivamente a quelle spese dovute a vetustà del lastrico oppure a vizi occulti di costruzione (v: Cass. civile 18 maggio 2001), escludendosi viceversa ogni spesa che derivi da fatto imputabile al proprietario superficiario del lastrico come pure le spese nascenti da difetti originari di progettazione o esecuzione indebitamente tollerati da quest’ultimo (in tal senso v. Cass. civile 18 giugno 1998 n° 6060). Saranno pertanto suscettibili di ripartizione ex art. 1126 c.c. le spese necessarie alla sostituzione del manto di impermeabilizzazione logorato dal tempo come pure le spese occorrenti al rifacimento della pavimentazione del lastrico, considerato che un simile intervento comporta necessariamente la demolizione del piastrellato di calpestio. Saranno altresì suscettibili di suddivisione secondo le predette modalità le spese necessarie per i ripristino dei locali sottostanti danneggiati dalle infiltrazioni dovute al logorio del lastrico solare. Rimarranno viceversa a carico del condomino avente l’uso esclusivo del lastrico le spese inerenti a manufatti “ab extra” ad esso sovrapposti come ad esempio le spese occorrenti alla rimozione, accantonamento e ripristino dei un giardino pensile (v: Cass. civile 4 giugno 2001 n° 7472). Non potrà darsi luogo ad una ripartizione ex articolo 1126 per le spese necessarie alla sistemazione delle ringhiere e parapetti (tranne nel caso in cui sia necessario intervenire su questi per la manutenzione del manto d’impermeabilizzazione) le quali dovranno addebitarsi al singolo condomino proprietario del lastrico oppure a tutti i condomini, in ragione dei rispettivi millesimi generali di proprietà, se ad essi si riconduce una particolare funzione estetica (v: Cass. civile 19 ottobre 1992).

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