Normativa sulla Comunione e
Condominio
Estratto dal Codice Civile Libro III°
- della Proprietà
Disposizioni d’attuazione al Codice
Civile
Comparato a cura di ANDREA TOLOMELLI Presidente
Provinciale dell’ALAC di Bologna
Codice Civile - Titolo VII° - Della
Comunione
Capo I° - Della
Comunione in generale
Art. 1100, La Comunione – Norme
Regolatrici
Art. 1101, Quote dei partecipanti
Art. 1102, Uso della cosa comune
Art. 1103, Disposizione della
quota
Art. 1104, Obblighi dei
partecipanti
Art. 1105, Amministrazione
Art. 1106, Regolamento ed
Amministratore
Art. 1107, Impugnazione del
regolamento
Art. 1108, Innovazioni ed atti
eccedenti ord. Amm.
Art. 1109, Impugnazione delle
deliberazioni
Art. 1110, Rimborso di spese
Art. 1111, Scioglimento della
comunione
Art. 1112, Cose non soggette a
divisione
Art. 1113, Intervento nella
divisione e opposizione
Art. 1114, Divisione in natura
Art. 1115, Obbligazioni solidali
dei partecipanti
Art. 1116, Applicabilita' delle
norme sulla divisione ereditaria
Art. 1100 (Norme
Regolatrici)
Quando la proprietà o
altro diritto reale spetta in comune a più persone,
se il titolo o la legge non dispone diversamente, si
applicano le norme seguenti.
Art. 1101 (Quote dei
Partecipanti)
Le quote dei
partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei
partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi
della comunione, è in proporzione delle rispettive
quote.
Art. 1102 (Uso della
cosa comune)
Ciascun partecipante
può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto.
A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni
necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può
estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri partecipanti, se non compie atti idonei
a mutare il titolo del suo possesso.
Art. 1103 (Disposizione
della quota)
Ciascun partecipante
può disporre del suo diritto e cedere ad altri il
godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche
costituite da uno dei partecipanti si osservano le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III
del libro VI.
Art. 1104 (Obblighi dei
partecipanti)
Ciascun partecipante
deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e
nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma
delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di
liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova
al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa.
Il cessionario del
partecipante è tenuto in solido con il cedente a
pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Art. 1105
(Amministrazione)
Tutti i partecipanti
hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune.
Per gli atti di
ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo
il valore delle loro quote,
sono obbligatorie per
la minoranza dissenziente.
Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si richiede che
tutti i partecipanti siano stati preventivamente
informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i
provvedimenti necessari per l'amministrazione della
cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero
se la deliberazione adottata non viene eseguita,
ciascun partecipante può ricorrere all'Autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio
e può anche nominare un Amministratore.
Art. 1106 (regolamento
ed amministratore)
Con la maggioranza
calcolata nel modo indicato dall'articolo
precedente, può essere formato un regolamento per
l'ordinaria amministrazione e per il miglior
godimento della cosa comune.
Nello stesso modo
l'amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un estraneo,
determinandosi i poteri e gli obblighi
dell'Amministratore.
Art. 1107 (Impugnazione
del Regolamento)
Ciascuno dei
partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria il regolamento della
comunione entro trenta giorni dalla deliberazione
che lo ha approvato.
Per gli assenti il termine decorre dal giorno in
cui è stata loro comunicata la deliberazione.
L'Autorità giudiziaria
decide con unica sentenza sulle opposizioni
proposte.
Decorso il termine
indicato dal comma precedente senza che il
regolamento sia stato impugnato, questo ha
effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti.
Art. 1108 (Innovazioni
ed altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti
che rappresenti almeno due terzi del valore
complessivo della cosa comune, si possono disporre
tutte le innovazioni dirette al miglioramento
della cosa o a renderne più comodo o redditizio il
godimento, purché esse non pregiudichino il
godimento di alcuno dei partecipanti e non importino
una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si
possono compiere gli altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, sempre che non
risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno
dei partecipanti.
È necessario il
consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul
fondo comune e per le locazioni di durata superiore
a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla
maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia
lo scopo di garantire la restituzione delle somme
mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento
della cosa comune.
Art. 1109 (Impugnazione
delle deliberazioni)
Ciascuno dei componenti
la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'Autorità giudiziaria le deliberazioni della
maggioranza:
1)
nel
caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105,
se la deliberazione è gravemente pregiudizievole
alla cosa comune;
2)
se
non è stata osservata la disposizione del terzo
comma dell'art. 1105;
3)
se
la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in
contrasto con le norme del primo e del secondo comma
dell'art. 1108.
L'impugnazione deve
essere proposta, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla deliberazione. Per gli
assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata
loro comunicata la deliberazione.
In pendenza del
giudizio, l'Autorità giudiziaria può ordinare la
sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110 (Rimborso di
spese)
Il partecipante che, in
caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'Amministratore, ha sostenuto spese
necessarie per la conservazione della cosa comune,
ha diritto al rimborso.
Art. 1111 (Scioglimento
della comunione)
Ciascuno dei
partecipanti può sempre domandare lo scioglimento
della comunione;
l'Autorità giudiziaria può stabilire una congrua
dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni,
se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli
interessi degli altri.
Il patto di rimanere in
comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è
valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai
partecipanti. Se è stato stipulato per un termine
maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi
circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria
può ordinare lo scioglimento della comunione prima
del tempo convenuto.
Art. 1112 (Cose non
soggette a divisione)
Lo scioglimento della
comunione non può essere chiesto quando si tratta di
cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso
a cui sono destinate
(1).
(1) Si veda l'art. 11
della L. 14 agosto 1971, n. 817, sul vincolo
trentennale di indivisibilità, a pena di nullità,
dei fondi acquistati con le agevolazioni creditizie
concesse dallo Stato per la formazione o
l'ampliamento della proprietà coltivatrice, da
trascriversi nei pubblici registri immobiliari, e
sulla revocabilità di esso.
Art. 1113 (Intervento
nella divisione ed opposizioni)
I creditori e gli
aventi causa da un partecipante possono intervenire
nella divisione a proprie spese, ma non possono
impugnare la divisione già eseguita, a meno che
abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla
divisione stessa e salvo sempre ad essi
l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione
surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto
beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato
dal comma precedente, deve essere trascritta prima
della trascrizione dell'atto di divisione e, se si
tratta di divisione giudiziale, prima della
trascrizione della relativa domanda. Devono essere
chiamati a intervenire, perché la divisione abbia
effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e
coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in
virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti
prima della trascrizione dell'atto di divisione o
della trascrizione della domanda di divisione
giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in
natura per crediti nascenti dalla comunione può
opporsi contro le persone indicate dal comma
precedente, eccetto le ragioni di prelevamento
nascenti da titolo anteriore alla comunione
medesima, ovvero da collazione.
Art. 1114 (Divisione in
natura)
La divisione ha luogo
in natura, se la cosa può essere comodamente divisa
in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Art. 1115 (Obbligazioni
solidali dei partecipanti)
Ciascun partecipante
può esigere che siano estinte le obbligazioni in
solido contratte per la cosa comune,
le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla
domanda di divisione. La somma per estinguere le
obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della
cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura,
si procede alla vendita di una congrua frazione
della cosa, salvo diverso accordo tra i
condividenti. Il partecipante che ha pagato il
debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre
nella divisione per una maggiore quota
corrispondente al suo diritto verso gli altri
condividenti.
Art. 1116 (Applicabilita'
delle norme sulla divisione ereditaria)
Alla divisione delle
cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con
quelle sopra stabilite.
Codice
Civile - Titolo VII ° - Della Comunione
Capo II° - Del Condominio degli edifici
-
Art. 1117, Parti comuni
dell'edificio
-
Art. 1118, Diritti dei partecipanti
sulle cose comuni
-
Art. 1119, Indivisibilita'
-
Art. 1120, Innovazioni
-
Art. 1121, Innovazioni gravose e
voluttuarie
-
Art. 1122, Opere sulle parti
dell'edificio di proprieta' comune
-
Art. 1123, Ripartizione delle spese
-
Art. 1124, Manutenzione e
ricostruzione delle scale
-
Art. 1125, Manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai
-
Art. 1126, Lastrici solari di uso
esclusivo
-
Art. 1127, Costruzione sopra
l'ultimo piano dell'edificio
-
Art. 1128, Perimento totale o
parziale dell'edificio
-
Art. 1129, Nomina e revoca dell'
Amministratore
-
Art. 1130, Attribuzioni dell'
Amministratore
-
Art. 1131, Rappresentanza
-
Art. 1132, Dissenzo dei condomini
rispetto alle liti
-
Art. 1133, Provvedimenti presi
dall' Amministratore
-
Art. 1134, Spese fatte dal
Condomino
-
Art. 1135, Attribuzioni dell'
Assemblea dei condomini
-
Art. 1136, Costituzione dell'
Assemblea e validita' delle deliberazioni
-
Art. 1137, Impugnazione delle
deliberazioni dell' Assemblea
-
Art. 1138, Regolamento di
Condominio
-
Art. 1139, Rinvio alle norme sulla
comunione
Art. 1117 (Parti comuni
dell'Edificio)
Sono oggetto di
proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani di un edificio, se il
contrario non risulta dal titolo:
1)
il
suolo su cui sorge l'edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i tetti
e i lastrici solari, le scale, i
portoni d'ingresso, i vestiboli, gli
anditi, i portici, i cortili
e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune;
2)
i
locali per la portineria e per l'alloggio del
portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento
centrale, per gli stenditoi e per altri simili
servizi in comune;
3)
le
opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all'uso e al godimento comune,
come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali
di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas,
per l'energia elettrica, per il riscaldamento e
simili, fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprietà esclusiva dei
singoli condomini.
Art. 1118 (Diritti dei
partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun
condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente è proporzionato al valore del piano
o porzione di piano che gli appartiene, se
il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può,
rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro
conservazione.
Raffronto
:
Art. 1101 (Quote dei Partecipanti)
Le quote dei
partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei
partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi
della comunione, è in proporzione delle
rispettive quote.
Art. 1104 (Obblighi dei partecipanti)
Ciascun partecipante
deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e
nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma
delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di
liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
Art. 1119
(Indivisibilità)
Le parti comuni
dell'edificio non sono soggette a divisione,
a meno che la divisione possa farsi senza rendere
più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
Raffronto
:
Art. 1111 (Scioglimento della comunione)
Ciascuno dei
partecipanti può sempre domandare lo scioglimento
della comunione;
…
Art. 1112 (Cose non soggette a divisione)
Lo scioglimento della
comunione non può essere chiesto quando si tratta di
cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso
a cui sono destinate
Art. 1120 (Innovazioni)
I condomini, con la
maggioranza indicata dal quinto comma dell'art.
1136, possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al
maggior rendimento delle cose comuni (1) (2).
Sono vietate le
innovazioni che
possano recare
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato,
che ne alterino il
decoro architettonico
o che rendano talune
parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo condomino.
(1)
Si veda il comma 5 dell'art. 26 della L. 9
gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale, di cui si riporta il
testo: «Per le innovazioni relative all'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore e per il conseguente riparto degli oneri
di riscaldamento, in base al consumo effettivamente
registrato, l'assemblea di condominio decide a
maggioranza in deroga agli artt. 1120 e 1136 del
codice civile».
(2)
A
norma del comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto
1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L. 17
febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da più unità
immobiliari possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti
almeno la metà del valore dell'edificio. La medesima
norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla
regione ed ammesso al finanziamento pubblico il
risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti
i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese
necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà
loro attribuiti; in caso di rifiuto, la
deliberazione del riparto della spesa è titolo
esecutivo per l'ottenimento delle somme da
recuperare.
Raffronto:
Art. 1108(Innovazioni ed altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione)
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti
che rappresenti almeno due terzi del valore
complessivo della cosa comune, si possono disporre
tutte le innovazioni dirette al miglioramento della
cosa o a renderne più comodo o redditizio il
godimento, purché esse non pregiudichino il
godimento di alcuno dei partecipanti e non importino
una spesa eccessivamente gravosa. …..
Art. 1121 (Innovazioni
gravose o voluttuarie)
(1) Qualora l'innovazione importi una spesa molto
gravosa o abbia carattere voluttuario
rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non
intendono trarne vantaggio sono esonerati da
qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione
separata non è possibile, l'innovazione non è
consentita, salvo che la maggioranza dei
condomini che l' ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal
primo comma i condomini e i loro eredi o aventi
causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di
manutenzione dell'opera.
(1) A norma
del comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n.
457, recante norme per l'edilizia residenziale, come
aggiunto dall'art. 15 della L. 17 febbraio 1992, n.
179, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da più unità immobiliari possono
essere disposti dalla maggioranza dei condomini che
comunque rappresenti almeno la metà del valore
dell'edificio.
La medesima norma dispone, altresì, che se viene
approvato dalla regione ed ammesso al finanziamento
pubblico il risanamento delle parti comuni
dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a
concorrere alle spese necessarie in rapporto ai
millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di
rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è
titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da
recuperare.
Art. 1122 (Opere sulle
parti dell' edificio di proprietà comune)
Ciascun condomino, nel
piano o porzione di piano di sua proprietà,
non può eseguire opere che rechino danno alle parti
comuni dell'edificio.
Art. 1123 (Ripartizione
delle spese)
Le spese necessarie per
la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai
condomini in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione.
Se si tratta di cose
destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che
ciascuno può farne.
Qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione
sono a carico del gruppo di condomini che ne trae
utilità.
Raffronto :
Art. 1101 (Quote dei Partecipanti)
Le quote dei
partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei
partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi
della comunione, è in proporzione delle rispettive
quote.
Art. 1124 (Manutenzione
e ricostruzione delle scale)
Le scale sono
mantenute e ricostruite dai
proprietari dei diversi piani a cui servono. La
spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in
ragione del valore dei singoli piani o porzioni di
piano, e per l'altra metà in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del
concorso nella metà della spesa, che è ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le
cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a
tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune.
Art. 1125 (Manutenzione
e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai)
Le spese per la
manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai sono sostenute in
parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastanti, restando a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del
pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto.
Art. 1126 (Latsrici
solari di uso esclusivo)
Quando l'uso dei
lastrici solari o di una parte di essi non è comune
a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso
esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo
nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del
lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti
i condomini dell'edificio o della parte di questo a
cui il lastrico solare serve, in proporzione del
valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno.
Art. 1127 (Costruzione
sopra l'ultimo piano dell' edificio)
Il proprietario
dell'ultimo piano dell'edificio può elevare
nuovi piani o nuove
fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal
titolo. La stessa facoltà spetta a chi è
proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non
è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio
non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla
sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto
architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la
sopraelevazione deve corrispondere agli altri
condomini un'indennità pari al valore attuale
dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso
per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui
spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire
il lastrico solare di cui tutti o parte dei
condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 (Perimento
totale o parziale dell' edificio)
Se l'edificio perisce
interamente o per una parte che rappresenti i tre
quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può
richiedere la vendita all'asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento
di una parte minore, l'assemblea dei condomini
delibera circa la ricostruzione delle parti comuni
dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi
in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta
per l'assicurazione relativa alle parti comuni è
destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla
ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli
altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di
sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne
sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i
diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129 (Nomina e
revoca dell' Amministratore)
Quando i condomini sono
più di quattro, l'assemblea nomina un
amministratore.
Se l'assemblea non
provvede, la nomina è fatta dall'Autorità
giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'Amministratore dura in carica un anno e può essere
revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può
altresì essere revocato dall'Autorità giudiziaria,
su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso
previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se
per due anni non ha reso il conto della sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di
gravi irregolarità.
La nomina e la
cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
Art. 1130 (Attribuzioni
dell' Amministratore)
L'Amministratore deve:
1)
eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei
condomini e
curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2)
disciplinare l'uso delle cose comuni e la
prestazione dei servizi nell'interesse comune,
in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini;
3)
riscuotere i contributi ed erogare le spese
occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti
comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi
comuni;
4)
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine
di ciascun anno, deve rendere il conto della
sua gestione.
Raffronto
:
Art. 1105 (Amministrazione)
Tutti i partecipanti
hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune.
…
Art. 1106 (regolamento ed amministratore)
…. Nello stesso modo
l'amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un estraneo,
determinandosi i poteri e gli obblighi
dell'Amministratore.
Art. 1131
(Rappresentanza)
Nei limiti delle
attribuzioni stabilite dall'articolo precedente
o dei maggiori poteri conferitigli dal
regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'Amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i
condomini sia contro i terzi. Può essere
convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell'edificio; a lui
sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso
oggetto.
Qualora la citazione o
il provvedimento abbia un contenuto che esorbita
dalle attribuzioni dell'Amministratore, questi è
tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea
dei condomini.
L'Amministratore che non adempie a quest'obbligo può
essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei
danni.
Art.1132 (Dissenso dei
condomini rispetto alle liti)
Qualora l'assemblea dei
condomini abbia deliberato di promuovere una lite o
di resistere a una domanda, il condomino
dissenziente, con atto notificato
all'Amministratore, può separare la propria
responsabilità in ordine alle conseguenze della lite
per il caso di soccombenza. L'atto deve
essere notificato entro trenta giorni da quello in
cui il condomino ha avuto notizia della
deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto
di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla
parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato
favorevole al Condominio, il condomino dissenziente
che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere
nelle spese del giudizio che non sia stato possibile
ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133
(Provvedimenti presi dall' Amministratore)
I provvedimenti presi
dall'Amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini.
Contro i provvedimenti dell'Amministratore è ammesso
ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso
all'Autorità giudiziaria nei casi e nel termine
previsti dall'art. 1137.
Art. 1134 (Spese fatte
dal Condomino)
Il condomino che ha
fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'Amministratore o dell'assemblea non ha diritto
al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Raffronto
:
Art. 1110 (Rimborso di spese)
Il partecipante che, in
caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'Amministratore, ha sostenuto spese
necessarie per la conservazione della cosa comune,
ha diritto al rimborso.
Art. 1135 (Attribuzioni
dell' Assemblea dei Condomini)
Oltre a quanto è
stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei
condomini provvede:
1)
alla
conferma dell'Amministratore e all'eventuale sua
retribuzione;
2)
all'approvazione del preventivo delle spese
occorrenti durante l'anno e alla relativa
ripartizione tra i condomini;
3)
all'approvazione del rendiconto annuale
dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo
della gestione;
4)
alle
opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se
occorre, un fondo speciale.
L'Amministratore non
può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo
caso deve riferirne nella prima assemblea.
Art. 1136 (Costituzione
dell' Assemblea e validita' delle deliberazioni)
L'assemblea è
regolarmente costituita con
l'intervento di tanti condomini che rappresentino
i due terzi del valore dell'intero edificio e i due
terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le
deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può
deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di
seconda convocazione delibera in un giorno
successivo a quello della prima e, in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la
deliberazione è valida se riporta un numero di voti
che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore
dell'edificio.
Le deliberazioni che
concernono la nomina e la revoca
dell'Amministratore o le liti attive e
passive relative a materie che esorbitano dalle
attribuzioni dell'Amministratore medesimo,
nonché le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere
sempre prese con la maggioranza stabilita dal
secondo comma.
Le deliberazioni che
hanno per oggetto le innovazioni previste dal
primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza dei partecipanti al condominio e i
due terzi del valore dell'edificio (1) (2).
L'assemblea non può deliberare, se non consta che
tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto
dall’Amministratore.
Si veda il comma 5
dell'art. 26 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante
norme per l'attuazione del piano energetico
nazionale. (2) A norma del comma 2 dell'art. 30
della L. 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per
l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15
della L. 17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di
recupero relativi ad un unico immobile composto da
più unità immobiliari possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti
almeno la metà del valore dell'edificio. La medesima
norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla
regione ed ammesso al finanziamento pubblico il
risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti
i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese
necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà
loro attribuiti; in caso di rifiuto, la
deliberazione del riparto della spesa è titolo
esecutivo per l'ottenimento delle somme da
recuperare.
Raffronto
:
Art. 1105 (Amministrazione)
Tutti i partecipanti
hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune.
Per gli atti di
ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo
il valore delle loro quote, sono obbligatorie
per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si richiede che
tutti i partecipanti siano stati preventivamente
informati dell'oggetto della deliberazione.
…….
Art. 1137 (Impugnazioni
delle deliberazioni dell' Assemblea)
Le deliberazioni prese
dall'assemblea a norma degli articoli precedenti
sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio
ogni condomino dissenziente può fare ricorso
all'Autorità giudiziaria, ma il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità
stessa.
Il ricorso deve essere
proposto, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni, che decorrono dalla data
della deliberazione per i dissenzienti e dalla data
di comunicazione per gli assenti (1).
(1) La Corte
costituzionale, con sentenza n. 49 del 2 febbraio
1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
nella parte in cui non dispone che la sospensione
ivi prevista si applichi anche al termine di trenta
giorni di cui all'art. 1137 del codice civile, per
l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di
condominio.
Raffronto
:
Art. 1109 (Impugnazione delle deliberazioni)
Ciascuno dei componenti
la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'Autorità giudiziaria le deliberazioni della
maggioranza:
1.
nel caso previsto dal secondo comma dell'art.
1105, se la deliberazione è gravemente
pregiudizievole alla cosa comune;
2.
se non è stata osservata la disposizione del
terzo comma dell'art. 1105;
3.
se la deliberazione relativa a innovazioni o
ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
è in contrasto con le norme del primo e del secondo
comma dell'art. 1108.
L'impugnazione deve
essere proposta, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla deliberazione. Per
gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è
stata loro comunicata la deliberazione.
In pendenza del
giudizio, l'Autorità giudiziaria può ordinare la
sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1138 (Regolamento
di Condominio)
Quando in un edificio
il numero dei condomini è superiore a dieci,
deve essere formato un regolamento, il quale
contenga le norme circa l'uso delle cose comuni
e la ripartizione delle spese, secondo i
diritti e gli obblighi spettanti a ciascun
condomino, nonché le norme per la tutela del
decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione.
Ciascun condomino può
prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di
quello esistente. Il regolamento deve essere
approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e
trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma
dell'art. 1129.
Esso può essere
impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del
regolamento non possono in alcun modo menomare i
diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni,
e in nessun caso possono derogare alle
disposizioni degli articoli 1118(Diritti
dei partecipanti sulle cose comuni),
secondo comma, 1119(Indivisibilità),
1120(Innovazioni), 1129(Nomina
e revoca dell' Amministratore), 1131(Rappresentanza),
1132(Dissenso dei condomini rispetto alle
liti), 1136 (Costituzione
dell' Assemblea e validita' delle deliberazioni)
e 1137 (Impugnazioni delle deliberazioni
dell' Assemblea).
Art. 68
disposizioni d’attuazione al codice civile
Per gli effetti
indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del
codice, il regolamento di Condominio (art. 1138 c.c.)
deve precisare il valore proporzionale di
ciascun piano o di ciascuna porzione di piano
spettante in proprietà esclusiva ai singoli
condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell' intero edificio,
devono essere espresse in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
…..
Art. 72
disposizioni d’attuazione al codice civile
I regolamenti di
condominio non possono derogare alle disposizioni
dei precedenti art. 63, 66, 67, e 69.
Raffronto:
Art. 1107 (Impugnazione del Regolamento)
Ciascuno dei
partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria il regolamento della
comunione entro trenta giorni dalla deliberazione
che lo ha approvato. Per gli assenti il termine
decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione.
L'Autorità giudiziaria
decide con unica sentenza sulle opposizioni
proposte.
Decorso il termine
indicato dal comma precedente senza che il
regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto
anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli
partecipanti.
Art. 1106 (regolamento ed amministratore)
Con la maggioranza
calcolata nel modo indicato dall'articolo
precedente, può essere formato un regolamento
per l'ordinaria amministrazione e per il miglior
godimento della cosa comune.
Art. 1139 (Rinvio alle
norme culla comunione)
Per quanto non è
espressamente previsto da questo capo si osservano
le norme sulla comunione in generale.
Codice Civile - Disposizioni di
Attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al libro III
-
Art. 61
-
Art. 62
-
Art. 63
-
Art. 64
-
Art. 65
-
Art. 66
-
Art. 67
-
Art. 68
-
Art. 69
-
Art. 70
-
Art. 71
-
Art. 72
Art. 61
Qualora un edificio o
un gruppo di edifici appartenenti per piani o
porzione di piano a proprietari diversi si
possa dividere in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici autonomi, il
Condominio può essere sciolto e i comproprietari di
ciascuna parte possono costituirsi in Condominio
separato.
Lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea con
la maggioranza prescritta dal secondo comma
dell'art. 1136 del codice, o e' disposto
dall'Autorità giudiziaria su domanda di almeno un
terzo dei comproprietari di quella parte
dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art. 62
La disposizione del
primo comma dell'articolo precedente si applica
anche se restano in comune con gli originari
partecipanti alcune delle cose indicate dall' art.
1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza
modificare lo stato delle cose e occorrano opere per
la sistemazione diversa dei locali o delle
dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del
Condominio deve essere deliberato dall'assemblea con
la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei
contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea, l'Amministratore può
ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione.
(624
c.p.c.)
Chi subentra nei diritti di un condomino e'
obbligato, solidalmente (art. 1292 c.c.) con questo,
al pagamento dei contributi relativi all'anno in
corso e a quello precedente.
In caso di mora (art. 1219 c.c.) nel pagamento dei
contributi, che si sia protratta per un semestre,
l’Amministratore, se il regolamento di condominio ne
contiene l'autorizzazione, può sospendere al
condominio moroso l’utilizzazione dei servizi comuni
che sono suscettibili di godimento separato (art. 72
d.a.c.c.)
Raffronto:
Art. 1104 (Obblighi dei partecipanti)
Ciascun partecipante
deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e
nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma
delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di
liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non
giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa.
Il cessionario
del partecipante è tenuto in solido con il cedente a
pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Art. 64
Sulla revoca
dell'Amministratore, nei casi indicati dal terzo
comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art.
1131 del codice, il Tribunale provvede in camera di
consiglio, con decreto motivato, sentito
l'Amministratore.
Contro il provvedimento del tribunale puo' essere
proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di
dieci giorni dalla notificazione.
Art. 65
Quando per qualsiasi
causa manca il legale rappresentante dei condomini,
chi intende iniziare o proseguire una lite contro i
partecipanti a un condominio può richiedere la
nomina di un curatore speciale ai sensi dell' art.
80 del codice di procedura civile.
II curatore speciale deve senza indugio convocare I'assemblea
dei condomini per avere istruzioni sulla condotta
della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che
annualmente in via ordinaria per deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall'Amministratore
quando questi lo ritiene necessario o quando
ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che
rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i
detti condomini possono provvedere direttamente alla
convocazione.
In mancanza dell'Amministratore, l'assemblea tanto
ordinaria quanto straordinaria può essere convocata
a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere
comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima
della data fissata per l'adunanza (art. 72 d.a.c.c.).
Art. 67
Ogni condomino può
intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante.
Qualora un piano o
porzione di piano dell'edificio appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno
diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che
e' designato dai comproprietari interessati; in
mancanza provvede per sorteggio il Presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di
piano dell'edificio esercita il diritto di voto
negli affari che attengono all' ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e
dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni,
ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria
delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto
spetta invece al proprietario. (art. 72 d.a.c.c.)
Art. 68
Per gli effetti
indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del
codice, il regolamento di Condominio (art. 1138
c.c.) deve precisare il valore proporzionale
di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano
spettante in proprietà esclusiva ai singoli
condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell' intero edificio,
devono essere espresse in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene
conto del canone locatizio, dei miglioramenti o
dello stato di manutenzione di ciascun piano o di
ciascuna porzione di piano.(art. 72 d.a.c.c.)
Art. 69
I valori proporzionali
dei vari piani o di porzione di piani possono essere
riveduti o modificati, anche nell'interesse di un
solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un
errore;
2) quando, per le
mutate condizioni di una parte dell'edificio, in
conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di
espropriazione parziale o di innovazioni di vasta
portata, e' notevolmente alterato il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni
di piano. (art. 72 d.a.c.c.)
Art. 70
Per le infrazioni al
regolamento di condominio può essere stabilito, a
titolo di sanzione, il pagamento di una certa somma.
La somma e' devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato
dal quarto comma dell' art. 1129 e del terzo comma
dell'art. 1138 del codice e' tenuto presso I'associazione
professionale (1) dei proprietari di fabbricati.
(1) soppressa con D.L.lg. 23/11/1944, n. 369
Art. 72
I regolamenti di
condominio non possono derogare alle disposizioni
dei precedenti art. 63, 66, 67, e 69. |