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“Le spese di pulizia scale”
a cura di ANDREA
TOLOMELLI Presidente Provinciale dell’ALAC di
Bologna
L’articolo 1124 c.c.
nella sua formulazione letterale si riferisce alle
spese di manutenzione e ricostruzione delle scale e
non alle spese di pulizia di quest’ultime. Le spese
di manutenzione e ricostruzione attendono a lavori
periodici ed indispensabili per mantenere la normale
efficienza delle scale conservandole dal normale
logorio, mentre le spese di pulizia, e per inciso
così anche le spese di illuminazione, rappresentano
delle spese utili a permettere ai condomini un più
confortevole uso e godimento delle cose comuni e di
quelle proprie (v. conformemente Cass. Civile
N°8657 del 3.10.1996).
È pertanto palesemente errato parlare di
manutenzione quando si tratta di spese di pulizia,
alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in
ragione dell’utilità della cosa comune e che,
l’Assemblea può legittimamente decidere come
ripartire nell’ambito delle attribuzioni
riconosciutele dagli articoli 1135 e 1138 c.c. Ciò
premesso bisogna aggiungere che, il Regolamento di
condominio redatto dal costruttore e successivamente
inserito per relationem negli atti d’acquisto dei
singoli condomini può contenere disposizioni
“contrattuali” che incidono sulla sfera dei diritti
soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino,
modificabili solamente con il voto unanime di tutti
i condomini, e norme “regolamentari” che riguardano
invece le modalità d’uso delle cose comuni ed in
genere l’organizzazione ed il funzionamento dei
servizi condominiali, modificabili a maggioranza.
Le spese
di pulizia delle scale, come ci ha chiarito la Corte
di Cassazione nella sentenza N°2018 del 19.02.1993,
attendono all’organizzazione ed al funzionamento
delle cose comuni destinate a servire i condomini
sono propriamente classificabili come norma
regolamentare, e pertanto il criterio di
ripartizione di tali spese eventualmente previsto
nell’ambito di un regolamento di condominio è
legittimamente modificabile dall’assemblea dei
condomini con delibera assunta con il voto
favorevole della maggioranza dei condomini
intervenuti che rappresenti almeno la metà del
valore dell’edificio (ex art. 1136 c.c. 2° comma).
Essendo pertanto le
spese di pulizia della scala, come pure quella per
l’illuminazione, spese per un più confortevole uso o
godimento delle cose comuni, ad esse i condomini
sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori
millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che
ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale)
in questione. Secondo il criterio fissato dall'art.
1123, comma secondo, c.c. (v. citata Cass. Civile
N°8657 del 3.10.1996).
Riferimenti legislativi:
Art. 1124 (Manutenzione
e ricostruzione delle scale)
Le scale
sono mantenute e ricostruite
dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La
spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in
ragione del valore dei singoli piani o porzioni di
piano, e per l'altra metà in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del
concorso nella metà della spesa, che è ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le
cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a
tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune. |