|
CORSO PER
AMMINISTRATORI IMMOBILIARI E CONDOMINIALI |
-LA TABELLA MILLESIMALE-
Relatore: Antonio
D’Auria, architetto
Premessa
L'obbligo di
istituire un sistema millesimale per la suddivisione
delle spese condominiali è sancito dal Codice Civile
( artt. da 1117 a 1139 ) ed in particolare
l'articolo 68 delle Disposizioni Attuative del
Codice Civile precisa
" I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono
essere espressi in millesimi in apposita tabella
allegata al regolamento di condominio ".
Il valore
millesimale di ciascuna proprietà non tiene conto
dello stato di manutenzione dell’unità immobiliare,
della rendita o dei miglioramenti eventualmente
apportati dal suo proprietario, ma esprime
unicamente la quota ideale di comproprietà
dell'immobile e delle parti ed impianti comuni.
Le tabelle
millesimali si distinguono in tabella generale dei
millesimi e tabelle speciali. La tabella generale
serve per ripartire le spese necessarie per la
conservazione e godimento delle parti comuni di un
edificio, per la prestazione dei servizi di
interesse comune e per le innovazioni da apportare
ad un edificio. Le tabelle speciali derivano dalle
tabelle generali e servono per ripartire le spese di
alcune cose che nel condominio sono godute in
maniera diversa dai vari condomini. Tali spese
devono essere ripartite solo tra i condomini che ne
hanno il godimento ed in misura proporzionale o al
valore delle rispettive quote di proprietà oppure
all’uso che essi ne fanno.
La giurisprudenza
esistente in materia si riferisce ai su citati
articoli del Codice Civile e delle disposizioni
attuative artt. da 61 a 72.
Per trovare altri
riferimenti normativi bisogna rifarsi a leggi
precedenti all'approvazione del vigente Codice
Civile, quale il RD 28/04/1938 n. 1165 - Titolo XII
che dettava " Norme che disciplinano il condominio,
i diritti ed obblighi dei singoli proprietari nelle
cooperative a contributo erariale e mutuarie della
Cassa depositi e prestiti ". Dette norme però non
specificavano indicazioni per la concreta attuazione
di tabelle di riferimento.
Nel 1966 con la
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 12480
del 26 marzo intitolata " Norme per i collaudi dei
fabbricati, costruiti da cooperative edilizie
fruenti del contributo statale e per la ripartizione
delle spese fra i singoli soci ", vengono fissati i
coefficienti base da utilizzare nel calcolo della
tabella millesimale generale, a cui tutt’oggi si fa
ancora riferimento.
Tabella generale dei millesimi
Il procedimento da
eseguire per la compilazione della tabella generale
si può suddividere nelle seguenti fasi:
a)
scomposizione dell’edificio in unità immobiliari e
accertamento degli ambienti di ciascuna unità;
b)
misurazione delle superfici o dei volumi dei diversi
ambienti componenti ogni unità immobiliare;
c)
compilazione della tabella dei coefficienti di
riduzione;
d)
determinazione della superficie o del volume
convenzionale di ciascuna unità immobiliare;
e)
determinazione della superficie o del volume
convenzionale dell’intero edificio e compilazione
della tabella millesimale generale.
a) scomposizione
dell’edificio in unità immobiliari e accertamento
degli ambienti di ciascuna unità;
in questa fase bisogna visitare attentamente
l’immobile oggetto di studio per accertare il numero
delle scale, dei piani e degli appartamenti di ogni
piano, la destinazione dei singoli appartamenti e
dei locali terranei, le parti comuni dell’edificio
ed i nominativi dei vari condomini. Inoltre, è
necessario disporre delle planimetrie delle varie
unità immobiliari; se esistono bisogna controllare
se rispecchiano la reale situazione di fatto, se non
esistono bisogna redigerle. Le planimetrie si
eseguono generalmente in scala e devono riportare
per ogni ambiente, contrassegnato da un numero o
lettera, le misure delle pareti, finestre e porte
nonché le misure dei balconi, terrazze ed eventuali
ammezzati. Agli schemi planimetrici si consiglia di
allegare un prospetto riassuntivo riportante il
numero di contrassegno degli immobili, la scala ed
il piano cui appartengono, la destinazione, il
numero degli ambienti che li compongono ed il nome
del proprietario.
Esempio:
|
N°. d’ordine unità immobiliari |
Scala |
Piano |
Destinazione ordinaria |
Numero ambienti |
Proprietario |
|
1 |
A |
Terra |
Laboratorio |
4 |
Bianchi Antonio |
|
2 |
A |
Terra |
Bottega |
2 |
Bianchi Arturo |
|
3 |
A |
Primo |
Abitazione |
9 |
Rossi Mario |
|
4 |
… |
….. |
…. |
…. |
….. |
|
5 |
… |
…. |
…. |
…. |
…. |
b) misurazione
delle superfici o dei volumi dei diversi ambienti
componenti ogni unità immobiliare:
dal rilievo effettuato o dalle planimetrie a
disposizione si misurano le superfici reali o i
volumi reali di ciascun ambiente di ogni unità
immobiliare, eventualmente riportandole su di un
prospetto riepilogativo.
c) compilazione
della tabella dei coefficienti di riduzione;
le differenze
sussistenti tra le varie unità immobiliari
componenti l’edificio non sono dovute solamente alla
diversità di superficie o di volume dei vari
ambienti che li compongono, ma anche alla diversa
influenza dei fattori che determinano il grado più o
meno alto di godimento degli ambienti medesimi. Per
tener conto di questi fattori si ricorre ad appositi
coefficienti di riduzione. L’esame di essi e la
relativa applicazione ai singoli vani di ogni unità
immobiliare rappresenta la parte più delicata del
lavoro perché risente della soggettività dal perito.
Ad evitare critiche a posteriori all’operato del
tecnico, si consiglia di far approvare prima
dall’assemblea condominiale la tabella dei
coefficienti di riduzione e poi procedere ai
successivi calcoli. Eventuali modifiche suggerite da
uno o più condomini devono egualmente essere
approvate dall’assemblea dei condomini.
I coefficienti
servono a definire in termini numerici alcune delle
più importanti caratteristiche, apprezzate dal
mercato, degli ambienti componenti le varie unità
immobiliari (panoramicità, esposizione, ecc.)
diverse caratteristiche possono prendersi in
considerazione, anzi, la tabella millesimale
rispecchierà tanto meglio la reale situazione di
fatto quanto maggiore sarà il numero di
caratteristiche considerate. In linea generale,
però, si assumono solo quelle condizioni che
maggiormente incidono sul grado di godimento dei
vani e sul grado di appetibilità da parte del
mercato in casi eccezionali può essere utile anche
considerare il fattore funzionalità dei vani e forma
degli stessi. Di norma le condizioni considerate
sono: destinazione d’uso, altezza dal suolo,
luminosità, orientamento, prospetto o esposizione.
Il calcolo de
coefficienti base da utilizzare nel calcolo della
tabella millesimale generale, in mancanza di
previsioni normative, per prassi consolidata, viene
fondato su quanto disposto dalla Circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 12480 del 26 marzo
1966 intitolata " Norme per i collaudi dei
fabbricati, costruiti da cooperative edilizie
fruenti del contributo statale e per la ripartizione
delle spese fra i singoli soci", di cui si riporta
di seguito integralmente la descrizione per il
calcolo dei coefficienti.
Coefficiente di
destinazione.
– ha il fine di stabilire una valutazione degli
spazi costituenti l’alloggio in relazione alla
misura della loro utilità. E’ chiaro che la
percentuale di spazio destinata ad accessori
(intendendo per accessori tutti i vani ad eccezione
delle stanze vere e proprie) in relazione alla
utilizzazione, non può avere, nella valutazione, lo
stesso peso della percentuale di spazio destinata a
stanze.
Per due appartamenti
di egual numero di stanze, e, quindi,
presumibilmente, di superficie totale pressoché
eguale, lo spazio destinato ad accessori in più o in
meno, rispettivamente, non può offrire vantaggi o
svantaggi, valutabili in misura eguale alla maggiore
o minore superficie, come è giusto per la maggiore o
minore superficie delle stanze; detti vantaggi o
svantaggi debbono essere valutati in misura
proporzionale alla maggiore o minore superficie
dello spazio destinato ad accessori, con
l’applicazione di un coefficiente minore dell’unità.
Per due appartamenti
di diverso numero di stanze, e quindi, di diversa
superficie, normalmente lo spazio destinato ad
accessori (nel caso prima specificato) costituisce
una percentuale maggiore, rispetto alla totale
superficie, nell’alloggio più piccolo, mentre
l’utilità di detto spazio è proporzionalmente
maggiore nell’alloggio più grande, in quanto serve
maggior numero di stanze.
Quindi, se la detta
superficie di accessori fosse valutata in maniera
eguale alla superficie delle stanze, la stima
sarebbe a discapito degli alloggi più piccoli.
Per il coefficiente
di destinazione si indicano i seguenti valori:
- camere
……………………………..………………..…… 1,00
- servizi (cucina,
bagno, latrina, ripostiglio) ……..……..
0,90
- corridoi,
disimpegni …………………………….………. 0,80
- logge racchiuse
tra tre pareti ………………..………… 0,50¸0,35
- cantine e soffitte
(di sgombero) …………..…………… 0,45¸0,30
- balconi coperti
……………………………….…………. 0,30
- balconi scoperti
……………………………….………… 0,25
- terrazzo a livello
…………………………….………….. 0,22
- giardini ed aree
di rispetto …………………………….. 0,15¸0,10
E’ peraltro da
tenere presente che per le terrazze a livello, i
giardini e le aree di rispetto, i valori del
coefficiente sono solo indicativi influendo nella
valutazione, in modo sostanziale, l’entità
dell’estensione di dette superfici sia rispetto alla
superficie dell’alloggio, sia rispetto all’effettivo
grado di utilizzazione e di godimento.
Inoltre, il valore
del coefficiente di destinazione potrà essere
opportunamente ridotto in caso di particolari
servitù dell’ambiente da valutare.
Coefficiente di
piano. –
Deve tener conto di tutte le condizioni che
caratterizzano un appartamento o un ambiente per il
fatto di trovarsi ad una altezza minore o maggiore
relativamente ad altri e, deve, quindi, considerare
ogni aspetto, positivo o negativo, che deriva da
questo fatto: comodità di accesso, onerosità di
spese per eventuale ascensore, appetibilità
commerciale, luminosità, rumorosità, panoramicità,
soggezione ai venti, onerosità di trasporti. Taluni
di questi aspetti non sono univocamente legati alla
sola altezza del piano, e, pertanto, per essi, con
questo coefficiente si considera la sola quota parte
relativa.
Nella determinazione
di questo coefficiente, è anzitutto necessario
rilevare la sostanziale differenza tra i casi, che
normalmente si verificano, di fabbricati dotati di
ascensori e i casi, meno frequenti, ma pure
possibili, di fabbricati senza ascensore.
Valutando
globalmente la misura dei vantaggi che ad un dato
appartamento derivano con l’aumentare dell’altezza e
la misura corrispondente degli svantaggi, non sembra
che la condizione di optimum possa spettare
al primo piano, quanto piuttosto al secondo e non
solo a questo: ciò sempre tenendo presente, come già
detto, “tutte” le condizioni che caratterizzano un
certo ambiente per il fatto di trovarsi ad un certo
piano.
Per il caso di
fabbricati con ascensore si adotteranno i valori
seguenti.
Indicato con ps
il piano scantinato, pt
il piano terreno, pr
l’eventuale piano rialzato, p1
il primo piano, si indicano i piani sovrastanti con
indici variabili da 2 a n
ps
: 0,75
pt
: 0,85
pr
: 0,90
p1
: 0,95
da p2
a pn-2 : 1,00
pn-1
: 1,00 con detrazioni eventuali
pn
: 1,00 con detrazioni eventuali.
Le
detrazioni eventuali possono essere per ambienti
sotto terrazzo: 0,03; sotto tetto: 0,02 e per
particolari servitù (lavatoi, cabine) : 0,02.
Nel caso, invece, di
fabbricato privo di ascensore, evidentemente, la
misura degli svantaggi aumenta rispetto a quella dei
vantaggi in proporzione diretta all’altezza del
piano, e, pertanto, i valori precedenti, in questo
caso, devono subire alcune modifiche.
Fermi restando i
valori stabiliti per ps, pt, pr
si ritiene equo assegnare il coefficiente 1,00 a p1
mentre da p2 a pn la riduzione
deve essere proporzionale al numero dei piani fino a
raggiungere il minimo di 0,90 per l’ultimo piano.
Anche in questo caso
potranno operarsi nella stessa misura le detrazioni
suaccennate. I valori del coefficiente di piano così
stimati valgono nel caso normalmente ricorrente di
fabbricati ad un non elevato numero di piani.
Dovendo considerare eccezionalmente un fabbricato di
tipo intensivo occorrerà stabilire una variabilità
del coefficiente deducibile dai valori di
appetibilità commerciale.
Coefficiente di
orientamento.
– Deve tener conto di tutti i vantaggi che ad un
dato ambiente derivano dalla sua posizione rispetto
ai punti cardinali, valutando gli effetti per la
parte di competenza (quindi, quantità di sole, di
luce, di calore, esposizione ai venti dominanti)
connessi ad un dato orientamento, indipendentemente
da altre condizioni caratteristiche del vano
considerato.
La variazione del
coefficiente deve essere continua lungo tutto l’arco
N-E-S-W pur non essendo proporzionale all’angolo di
rotazione. I valori da adottare sono:
-
quadrante SE-SO
: 1,00¸0,97
-
quadrante
ì
NE-SE
í
: 0,97¸0,90
î
NO-SW
-
quadrante NO-NE
: 0,90¸0,80
-
per ambiente senza finestra, interni agli
alloggi: 0,75.
E' giusto tener conto, nella valutazione di un bene
immobiliare, dell'orientamento della parete esterna
di un ambiente, donde sarà irradiato soprattutto il
calore solare. La Circolare n. 12480 enuncia " La
variazione del coefficiente deve essere continua
lungo tutto l'arco Nord - Est - Sud - Ovest pur non
essendo proporzionale all'angolo di rotazione. I
valori da adottare sono: quadrante SE- SO 1.00 -
0.97; quadranti NE - SE e NO - SO 0.97 - 0.90;
quadrante NO - NE 0.98 - 0.80". Detti valori
certamente un tempo erano maggiormente giustificati
dalla mancanza di impianti di riscaldamento e dalla
difficoltà ed onerosità. Attualmente invece la
possibilità di realizzare in maniera economicamente
valida un impianto di riscaldamento o di
condizionamento, la maggior economicità di loro
realizzazione, fanno diminuire notevolmente il peso
dato in passato al parametro orientamento. Per
questo è auspicabile l'attenuazione delle differenze
proposte dalla circolare. Sempre in detta circolare
viene indicato " per ambienti privi di finestra
interni agli alloggi: 0.75 ". Anche in questo caso
la possibilità data dalle nuove norme urbanistiche
relativamente alla rimozione di tramezzature interne
( che consente ad esempio di annettere una parte di
corridoio ad una camera ), rende impropria
l'adozione del coefficiente cui sopra ed applicare
il valore del vano collegato o collegabile mentre
resta valida per quei locali che per loro
particolare ubicazione e dislocazione ( piani
interrati ) non possono fruire di ciò.
Coefficiente di
prospetto.
– Si riferisce alla caratteristica relativa ai
particolari maggiori o minori benefici che derivano
ad un alloggio o ambiente rispetto ad altri
dall’apertura su una facciata piuttosto che su di
un'altra dell’edificio: è chiaro che i maggiori o
minori benefici sono condizionati dall’esterno in
quanto l’affaccio può essere su strada, su distacco,
su cortile mentre la visuale può essere più o meno
libera e panoramica. E’ da tener presente che i
vantaggi connessi a quest’ultimo aspetto in
relazione alla maggiore altezza della quota
stradale, sono già stati considerati nella stima del
coefficiente di piano.
Nella stima del
coefficiente in esame il collaudatore dovrà porre
particolare attenzione essendo evidente che i
maggiori o minori benefici devono riferirsi ad un
assetto edilizio stabile già realizzato o da
realizzare sulla base di precisi vincoli
urbanistici.
Seguono i valori da
adottare per il coefficiente di prospetto:
- su giardini,
vedute panoramiche, strade ……………………………
1,00¸0,95
- su zone di
rispetto …………………………..………….……………… 0,90¸0,85
- su cortili
………………..………………………………..……………… 0,85
- su chiostrine
…………..………………………………..……………… 0,80
- locali senza
finestre e cantinati
…..……..…………..……………… 0,75
Coefficiente di
luminosità.
– Considera la quantità di luce che penetra nei vari
ambienti in relazione alla loro superficie.
La misura della
luminosità dipende sia dall’altezza del piano, sia
dall’orientamento, sia dal rapporto tra la
superficie illuminante (apertura delle finestre) e
quella illuminata (ampiezza del rispettivo vano).
Tuttavia, dato che
gli effetti di maggiore o minore luminosità
derivante dai primi due fattori sono già stati
considerati nei coefficienti di piano e di
orientamento, nella valutazione del coefficiente di
luminosità si deve tener conto soltanto del rapporto
tra superficie illuminante e superficie illuminata.
Appare peraltro
opportuno che il coefficiente, pur in relazione con
il detto rapporto, non coincida con esso al fine di
non creare eccessive sproporzionate differenze di
valutazione.
Pertanto, con
riferimento ai valori normalmente in uso per il
sopraccennato rapporto di luminosità e salve le
eccezioni dovute a casi particolari, da valutarsi
dal collaudatore, si ritiene che i valori da
attribuire al coefficiente di luminosità in
relazione al rapporto tra superficie delle finestre
e superficie degli ambienti siano i seguenti:
indicando con K=Sf/Sa detto
rapporto:
per K= 1/6 o maggiore
l=1,000
per
K=1/7
l=0,965
per
K=1/8
l=0,940
per
K=1/9
l=0,920
per
K=1/10
l=0,900
per spazi
aperti
l=1,000
Questo coefficiente, come riporta la circolare
12480, considera la " quantità di luce che penetra
nei vari ambienti in relazione alla loro superficie
", trattando quindi un fattore in diretta
conseguenza della geometria dell'ambiente e non
legato alla effettiva quantità di luce che in
concreto entra nel locale. La stessa circolare
avverte della non necessità di far coincidere
il fattore luminosità con il rapporto K = Sa / Sf (
Superficie Ambiente / Superficie
Finestra ) al fine di non creare eccessive
sproporzionate differenze di valutazione.
Coefficiente di
funzionalità globale dell’alloggio.
– In generale deve presumersi che trattandosi di
riparti di spesa relativi a fabbricati i cui
prospetti sono stati regolarmente approvati, gli
standards minimi sia degli alloggi nella loro unità
sia dei vani relativi, vengano rispettati.
Potrebbe, comunque,
eccezionalmente, verificarsi il caso particolare in
cui gli standards medesimi non fossero osservati e
di ciò deve essere tenuto conto.
E’ possibile, ad
esempio, che si verifichino anomalie fra percentuale
di superficie utile di stanze e percentuale di
superficie di disimpegni, nonché differenze di
criteri distributivi, tali da determinare gradi
diversi di funzionalità.
In tali casi, e
quindi, non in linea generale, è necessario
introdurre uno specifico coefficiente di
funzionalità globale dell’appartamento, da valutarsi
dal collaudatore entro limiti comparativi compresi
tra 1,00 e 0,90 e da applicarsi alla sommatoria
delle superfici virtuali di tutti gli ambienti
costituenti l’alloggio, determinate in base agli
altri coefficienti caratteristici.
A conclusione
dell’esposizione dei criteri di valutazione da
seguire per la determinazione delle quote
millesimali tra i soci, è opportuno aggiungere una
considerazione di carattere specifico attinente alla
particolare situazione che può, sia pure
eccezionalmente, presentarsi allorché il divario tra
le altezze nette dei piani superi il valore di 5 cm.
In tal caso, più che ricorrere al calcolo dei volumi
virtuali è opportuno introdurre un coefficiente di
volume i cui valori siano proporzionali ai rapporti
tra le altezze minori e quella massima dei vari
piani; il coefficiente, quindi, riduttore da
applicare alle superfici dei soli ambienti o vani
propriamente detti.
d) determinazione
della superficie o del volume convenzionale di
ciascuna unità immobiliare;
dopo aver assegnato
i coefficienti alle diverse caratteristiche prese in
considerazione, si determina la superficie o il
volume convenzionale di ciascun ambiente dell’unità
immobiliare moltiplicando la sua superficie o volume
reale per i coefficienti relativi alle
caratteristiche esaminate. La somma delle superfici
o dei volumi convenzionali dei vari ambienti cucina,
camera, bagno, terrazze, cortili, garage, posti auto
ecc., componenti un’unità immobiliare, ci fornisce
la superficie o il volume totale della quota di
proprietà. Si consiglia a tale scopo di compilare un
prospetto per ogni unità immobiliare, riportando in
esso tutti i dati necessari per il calcolo. Oltre ai
coefficienti relativi alle caratteristiche
considerate conviene riportare anche il coefficiente
totale, che è dato dal prodotto dei vari
coefficienti assunti. Moltiplicando il coefficiente
totale per la superficie o il volume reale di ogni
ambiente si ottiene direttamente la superficie o il
volume convenzionale dello stesso.
e) determinazione
della superficie o del volume convenzionale
dell’intero edificio e compilazione della tabella
millesimale generale;
sommando le
superfici o i volumi convenzionali delle diverse
unità immobiliari costituenti l’edificio si ottiene
la superficie o il volume convenzionale totale
dell’edificio. Per chiarezza espositiva si consiglia
di compilare, a tale proposito, un prospetto
riportante le superfici o i volumi convenzionali
delle singole quote di proprietà e la superficie o
il volume convenzionale totale del fabbricato.
Esempio:
|
N°. d’ordine unità immobiliari |
Scala |
Piano |
Proprietario |
Superficie convenzionale |
|
1 |
A |
Terra |
Bianchi Antonio |
115,55 |
|
2 |
A |
Terra |
Bianchi Arturo |
120,38 |
|
3 |
A |
Primo |
Rossi Mario |
145,50 |
|
…. |
…. |
…. |
…. |
….. |
Superficie totale convenzionale 3140,00
Per ottenere il
numero dei millesimi di ogni unità immobiliare basta
impostare la seguente proporzione:
Su : St = x :
1000
dove:
Su
= superficie convenzionale della quota di proprietà
considerata;
St
= superficie convenzionale totale dell’intero
edificio;
x
= numero dei millesimi della quota di proprietà in
esame.
Se ad esempio la superficie convenzionale di una
unità immobiliare è di 165, mentre la superficie
convenzionale totale dell’edificio è di 3140, il
numero dei millesimi da attribuire all’unità in
questione sarà:
165 : 3140 = x : 1000
da cui:
x = 1000/ 3140 x 165 = 0,318 x 165 =
52,47
per calcolare i millesimi relativi alle atre unità
immobiliari basta moltiplicare la superficie
convenzionale di queste per il coefficiente 0,318
(1000/3140).
A conclusione dei calcoli, si compila un prospetto
riassuntivo nel quale vengono riportati i millesimi
relativi alle singole unità immobiliari. Il totale
dei millesimi dovrebbe essere uguale a 1000; se ciò
non fosse conviene arrotondare le cifre decimali dei
millesimi calcolati.
Tabelle speciali
Tabella per il
riparto delle spese di manutenzione e riparazione
delle scale
L’art. 1124 del
Cod. civ., riguardante il riparto delle spese di
manutenzione e riparazione delle scale, stabilisce
che esse sono mantenute e ricostruite dai
proprietari dei diversi piani a cui servono. La
spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in
ragione del valore dei singoli piani o porzioni di
piano, e per l’altra metà in misura proporzionale
all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del
concorso nella metà della spesa, che è ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le
cantine, le soffitte o camere a tetto e i lastrici
solari, qualora non siano di proprietà comune.
Pertanto, per la
prima metà di spese la ripartizione viene effettuata
in base al valore condominiale di ciascuna quota di
proprietà mentre per la seconda metà in base all’uso
che di esse fa ciascun condomino. Nel riparto della
prima metà di spese sono, ovviamente, escluse le
quote di proprietà che non utilizzano le scale
(esempio locali terranei).
Per compilare la
tabella relativa al riparto della prima metà di
spese si sommano i millesimi, rilevati dalla tabella
generale, delle unità immobiliari che fanno uso
delle scale; quindi s’imposta la seguente
proporzione:
Mu : Mt = x
:1000
Dove:
Mu
= millesimi dell’unità immobiliare considerata;
Mt
= somma dei millesimi delle unità immobiliari che
utilizzano la scala;
x
= numero dei
millesimi da attribuire all’unità immobiliare in
esame.
Anche in questo
caso si riportano in un prospetto i millesimi
calcolati delle varie quote di proprietà.
Per la compilazione
della tabella relativa al riparto della seconda metà
delle spese si deve tener conto dell’altezza di
ciascun piano dal suolo, escludendo le quote di
proprietà che non fanno uso delle scale. Per
determinare la quota millesimale spettante al
singolo piano si imposta la seguente proporzione:
∑mp (piano) : Qp
= Mp (u.i.) : x
dove:
∑mp (piano)
=
rappresenta la sommatoria dei millesimi di proprietà
del piano;
Qp
= rappresenta la quota di piano rispetto al piano di
campagna, moltiplicata per 1000 e divisa per la
sommatoria delle altezze di tutti i piani
dell’edificio;
Mp (u.i.)=
rappresentano i millesimi di proprietà dell’unità
immobiliare;
x
= numero dei millesimi in misura proporzionale
all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Tabella per il
riparto delle spese dell’ascensore
Le spese per la
manutenzione ed esercizio dell’ascensore, secondo il
principio sancito dall’art. 1123 del Cod. Civ.,
devono essere ripartite in proporzione all’uso che
ciascun condomino può fare di esso.
Poiché il suo uso
sostituisce praticamente quello delle scale, le
spese relative vengono ripartite nello stesso modo
che la seconda metà di spese delle scale. Pertanto,
la tabella dei millesimi precedentemente compilata a
tale scopo può applicarsi anche per il riparto delle
spese in questione. Qualora all’ascensore sia
annessa la gettoniera, l’incasso periodico
realizzato sarà ripartito tra i vari condomini nella
stessa misura con la quale essi partecipano alle
spese di manutenzione ed esercizio. Quindi, per il
riparto di queste somme è valida la medesima tabella
millesimale.
Possono verificarsi
dei casi particolari per esempio una corsa
straordinaria per raggiungere i boxes o cantine,
oppure lastrici o soffitti comuni, in questo caso
saranno realizzate tabelle relative solo al tratto
in questione.
I risultati
ottenuti possono essere elencati in un prospetto
riassuntivo.
Tabella per il
riparto delle spese di portineria
Le spese relative
al servizio di portierato (retribuzione portiere,
assicurazioni sociali, illuminazione alloggio,
acquisto attrezzi e materiali per la pulizia, ecc.)
vengono divise tra tutti i condomini secondo il
valore condominiale millesimale delle rispettive
unità immobiliari. Intervengono nel riparto di tali
spese anche i proprietari dei locali terranei,
poiché il servizio di vigilanza e salvaguardia delle
parti comuni interessa anch’essi. È evidente, però,
che questi condomini partecipano per una quota
proporzionalmente minore rispetto agli altri, in
quanto usufruiscono del servizio di portierato in
misura minore. In tal senso si è anche espresso, in
varie occasioni la giurisprudenza. La quota con la
quale i proprietari dei locali terranei (adibiti a
botteghe, laboratori, depositi, ecc.) e scantinati
partecipano alle spese suddette varia in dipendenza
dell’utilità che essi ritraggono dal servizio di
portineria; generalmente oscilla da 1/5 ad 1/3 della
quota millesimale risultante dalla tabella generale.
Il procedimento per
la compilazione della tabella in questione è
identico a quello seguito per il riparto della prima
metà di spese delle scale, solo che i locali
terranei e scantinati partecipano per una quota
parte dei millesimi generali, cioè per 1/5, 1/4
oppure 1/3. Pertanto, la quota millesimale relativa
ad ogni unità immobiliare componente l’edificio si
ottiene risolvendo la nota proporzione:
Su
: St = x : 1000
dove:
Su
= millesimi della quota di proprietà considerata;
St
= somma dei millesimi delle diverse quote di
proprietà, sempre considerando per i locali terranei
e scantinati una quota parte dei millesimi generali;
x
= numero dei millesimi da attribuire alla quota di
proprietà in esame.
Anche in questo
caso i risultati ottenuti possono essere elencati in
un prospetto riassuntivo.
Tabella per il
riparto delle spese di riscaldamento
Per gli edifici
aventi un impianto di riscaldamento centrale le
spese relative all’esercizio di questo devono essere
ripartite tra i diversi condomini in relazione al
vantaggio che ciascuno di essi ricava dall’impianto.
Il criterio
comunemente seguito è quello delle superfici
radianti. Se nelle varie quote di proprietà sono
installati radiatori dello stesso tipo e grandezza,
ma con diverso numero di elementi radianti, si fa la
somma degli elementi di tutti i radiatori installati
nell’edificio e, attraverso un rapporto, si
calcolano le quote millesimali da attribuire alle
singole unità immobiliari.
Il procedimento
poggia sulla nota comparazione:
Nu :
Nt = x : 1000
dove:
Nu
= numero degli elementi componenti i radiatori
installati nella quota di proprietà considerata;
Nt
= numero totale degli elementi componenti tutti i
radiatori installati nell’edificio;
x
= numero dei millesimi da attribuire alla quota di
proprietà in esame.
Qualora i radiatori
dovessero risultare di diverso tipo e grandezza,
allora il criterio più logico da seguire è quello
delle superfici radianti. Le case produttrici di
radiatori forniscono i dati necessari per il calcolo
di tali superfici. Impostando la nota proporzione,
si calcolano i millesimi relativi ad ogni unità
immobiliare.
Altro criterio,
pure seguito in pratica, è quello basato sui volumi
reali degli appartamenti riscaldati. I due metodi
danno risultati diversi in quanto se consideriamo il
calcolo dei volumi, allora anche gli ambienti senza
radiatori sono soggetti comunque ad essere
riscaldati in maniera indiretta, mentre se
utilizziamo la superficie radiante, il calcolo è
eseguito in base all’esposizione dei locali rispetto
ai punti cardinali.
Tabella per il
riparto della spesa dell’acqua calda centralizzata
Si consiglia di non
procedere ad una suddivisione in base ai millesimi
in quanto il calcolo non risulterebbe preciso, nel
caso specifico è conveniente installare dei
contatori divisionali personali.
Antonio D’Auria,
architetto |