Associazione Liberi Amministratori Condominiali Sede di Bologna

 

Rubrica, III° - 2005 per gli Associati alla sede di Bologna a cura del Presidente Provinciale ANDREA TOLOMELLI

Sentenze

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« Antenne radiotelevisive – diritto all’installazione »

 

Cassazione Civile, sezione II°, sentenza del 6 maggio 2005, N° 9393 – Presidente Pontorieri, Rel. Bucciante, Pm. (diff) Frazzini, Ric. Canfora e altri, controric. D’Anna e altro.

Il sacrificio imposto al proprietario di un immobile dalle disposizioni che disciplinano la ricezione dei segnali radiofonici e televisivi (articolo 1 della legge 554 del 1940 …) deve intendersi condizionato alla impossibilità, per gli utenti del servizio radiotelevisivo, di utilizzare spazi propri, a meno di ammettere che si tratta di norme irragionevoli e vessatorie che ingiustificatamente privilegiano sugli interessi di una parte quelli dell’altra, anche quando non è necessario per il soddisfacimento (Nella specie i giudici di merito avevano affermato la facoltà di un condomino di mantenere la sua antenna di ricezione televisiva in un terrazzo di proprietà esclusiva di altro condomino, indipendentemente dalla possibilità di collocare l’impianto in uno spazio appartenente al primo condomino. In applicazione del riferito principio la Suprema Corte ha cassato la predetta pronunzia).

 

 

 

Commento :

Per quanto attiene all’installazione di antenne negli edifici il quadro normativo di riferimento è composto dalla Legge 554 del 6 maggio 1940 articoli 1 e 3, dalla Legge 66 del 20 marzo 2001, articolo 2 bis, comma 13, disposizioni speciali che, vanno poi necessariamente combinate con gli articoli 1102, 1120 e 1122 codice civile regolamentanti la materia del Condominio negli edifici.

La citata Legge 554/1940, disciplinante la posa degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ritenuta applicabile per analogia anche alle antenne televisive (vedi in tal senso Cass. Civile N° 2862 del 24 marzo 1994), istituisce nel nostro ordinamento civile, il diritto degli abitanti di uno stabile ad installare antenne, nell’ambito della proprietà esclusiva, ma anche aliena o comune, senza che, i rispettivi proprietari o comproprietari si possano opporre. Trattasi di un diritto soggettivo perfetto, che non ha natura reale e pertanto può essere esercitato da chiunque abiti nel fabbricato indipendentemente dalla propria qualità di proprietario condomino, limitato, dalla stessa legge, nel suo esercizio esclusivamente dal divieto di non impedire il libero utilizzo dell’altrui proprietà, o comproprietà, e di arrecare danno alla proprietà stessa o a terzi. In tal senso si è di recente espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N° 12295 del 21 agosto 2003, nella quale ha ribadito che: “In tema di installazione di apparecchi di antenna radio - televisivi, il relativo diritto, riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 554 del 1940, è diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al titolare del diritto di impianto che l'installazione non debba impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, nè arrecare danni alla proprietà medesima”.

L’articolo 1102 c.c. riconosce poi al comunista la possibilità di utilizzare al meglio la cosa comune, per trarvi una particolare utilità, purché non impedisca l’altrui uso in danno degli altri partecipanti alla Comunione; deve pertanto generalmente ritenersi consentita dalla norma in discorso, applicabile al Condominio negli edifici in virtù del richiamo di cui all’articolo 1139 c.c., la possibilità per il condomino di installare un antenna su parti comuni.

Chiarito pertanto così il diritto del singolo condomino o gruppo di condomini di procedere a proprie spese all’installazione di un antenna anche parabolica, vediamo ora, come la decisione potrà essere assunta e deliberata dall’Assemblea dei condomini. Sul punto interviene espressamente la legge 66/2001, che all’articolo 2 bis comma 13 sancisce che: “Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1136, terzo comma , dello stesso codice”. Con ciò, il Legislatore identifica anzitutto le opere per la promulgazione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite come delle innovazioni, classificandole nell’ambito di una nuova categoria creata ad hoc nella stessa legge, delle innovazioni necessarie; per tali innovazioni, viene così abbassato il quorum deliberativo ad un terzo dei partecipanti al Condominio che rappresenti un terzo del valore millesimale, di cui al terzo comma dell’articolo 1136 c.c.. Desta perplessità la valutazione della portata da attribuire alla definizione di “innovazione necessaria”, soprattutto con riferimento ai limiti posti dallo stesso articolo 1120 c.c. secondo comma, di staticità, decoro dell’edificio e preclusione dei diritti degli altri condomini, e dalla possibilità di applicare l’articolo 1121 c.c., per quanto attiene alle innovazioni voluttuarie. Dovrà anzitutto ritenersi che, la neccessarietà dell’intervento escluda per logica giuridica la voluttuarietà e pertanto l’inapplicabilità del citato articolo 1121 c.c.. Per quanto attiene poi ai limiti del secondo comma dell’articolo 1120 c.c., può ritenersi applicabile il solo limite statico, per quanto più nella teoria che nella pratica, escludendosi l’applicabilità del limite del decoro architettonico, stante l’operatività della premessa Legge 554/1940, come pure è da escludersi l’inservibilità di parti comuni considerata la condominialità dell’intervento stesso. Parafrasando l’illustre autore Terzago: “L’introduzione del concetto d’innovazione necessarie fa si che la minoranza non possa esimersi o sottrarsi per parteciparvi in un secondo momento (art. 1121 c.c.). In Parole povere ciò che poteva essere voluttuario per l’interprete la legge lo ha reso necessario”.

In Giurisprudenza spesso si è ritenuto che, l’installazione di antenne e paraboliche, debba ricondursi al diritto d’informazione, costituzionalmente garantito dall’art. 21 della nostra Carta Costituzionale, e pertanto non limitabile nemmeno nell’ambito di un Regolamento di Condominio o in presenza di un antenna centralizzata. Sinceramente ad avviso dello scrivente, deve però considerarsi che, qualora l’edificio sia dotato di un antenna centralizzata, in grado di offrire un servizio analogo a quello di un antenna esclusiva, la volontà del condomino di montare sul proprio balcone, a margine della propria finestra, o addirittura sull’altrui terrazzo, con indubbia lesione del decoro dell’edificio condominiale o addirittura dell’altrui diritto di proprietà, si tradurrebbe non più nell’esercizio di un giusto diritto, bensì in un comportamento emulatorio, vietato ai sensi dell’articolo 833 c.c.. A conferma, il Supremo Collegio nella sentenza in commento ha affermato che:  “Il sacrificio imposto al proprietario di un immobile dalle disposizioni che disciplinano la ricezione dei segnali radiofonici e televisivi deve intendersi condizionato alla impossibilità, per gli utenti del servizio radiotelevisivo, di utilizzare spazi propri”.

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« il piego raccomandato »

 

Cassazione Civile, sentenza del 12 maggio 2005, N° 10021

la consegna della busta della raccomandata al destinatario non assolve l’onere delle prova circa il contenuto di questa, ben potendo il contenitore, riportare documenti di altra natura o persino risultare vuoto o il messaggio essere andato perso per fatto delle poste”.

 

 Commento:

Alla luce della su riportata sentenza, sarà opportuno inviare le lettere di convocazione alle assemblee di condominio utilizzando il “piego – raccomandato” per cui il destinatario, nel caso di controversie, dovrà esibire direttamente il foglio ricevuto anziché la busta. Per quanto riguarda gli allegati alla lettera di convocazione, bilanci, modello di delega, copia di atti giudiziari etc…, questi potranno essere inviati a mezzo posta prioritaria, riportando nella lettera di convocazione l’avviso che:  “seguiranno a mezzo posta prioritaria gli allegati, che di seguito vengono enumerati e richiamati”.


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