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Rubrica, III° - 2005 per gli Associati alla sede
di Bologna
a cura del Presidente Provinciale ANDREA
TOLOMELLI
Sentenze
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« Antenne
radiotelevisive – diritto all’installazione »
Cassazione Civile, sezione II°, sentenza del
6 maggio 2005, N° 9393 – Presidente
Pontorieri, Rel. Bucciante, Pm. (diff) Frazzini,
Ric. Canfora e altri, controric. D’Anna e altro.
Il
sacrificio imposto al proprietario di un
immobile dalle disposizioni che disciplinano la
ricezione dei segnali radiofonici e televisivi
(articolo 1 della legge 554 del 1940 …) deve
intendersi condizionato alla
impossibilità, per gli utenti del servizio
radiotelevisivo, di utilizzare spazi propri,
a meno di ammettere che si tratta di norme
irragionevoli e vessatorie che
ingiustificatamente privilegiano sugli interessi
di una parte quelli dell’altra, anche quando non
è necessario per il soddisfacimento (Nella
specie i giudici di merito avevano affermato la
facoltà di un condomino di mantenere la sua
antenna di ricezione televisiva in un terrazzo
di proprietà esclusiva di altro condomino,
indipendentemente dalla possibilità di collocare
l’impianto in uno spazio appartenente al primo
condomino. In applicazione del riferito
principio la Suprema Corte ha cassato la
predetta pronunzia).
Commento :
Per quanto attiene all’installazione di antenne
negli edifici il quadro normativo di riferimento
è composto dalla Legge 554 del 6 maggio
1940 articoli 1 e 3, dalla Legge
66 del 20 marzo 2001, articolo 2 bis,
comma 13, disposizioni speciali che, vanno poi
necessariamente combinate con gli articoli
1102, 1120 e 1122 codice civile
regolamentanti la materia del Condominio negli
edifici.
La citata Legge 554/1940, disciplinante la posa
degli aerei esterni per audizioni radiofoniche,
ritenuta applicabile per analogia anche alle
antenne televisive (vedi in tal senso Cass.
Civile N° 2862 del 24 marzo 1994), istituisce
nel nostro ordinamento civile, il diritto degli
abitanti di uno stabile ad installare antenne,
nell’ambito della proprietà esclusiva, ma anche
aliena o comune, senza che, i rispettivi
proprietari o comproprietari si possano opporre.
Trattasi di un diritto soggettivo perfetto, che
non ha natura reale e pertanto può essere
esercitato da chiunque abiti nel fabbricato
indipendentemente dalla propria qualità di
proprietario condomino, limitato, dalla stessa
legge, nel suo esercizio esclusivamente dal
divieto di non impedire il libero utilizzo
dell’altrui proprietà, o comproprietà, e di
arrecare danno alla proprietà stessa o a terzi.
In tal senso si è di recente espressa la
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N°
12295 del 21 agosto 2003, nella quale ha
ribadito che: “In tema di installazione di
apparecchi di antenna radio - televisivi, il
relativo diritto, riconosciuto dall'art. 1 della
legge n. 554 del 1940, è diritto soggettivo
perfetto, di natura personale, condizionato solo
nei riguardi degli interessi generali, ma non
nei confronti dei proprietari obbligati,
rispetto ai quali la legge si limita ad imporre
al titolare del diritto di impianto che
l'installazione non debba impedire in alcun modo
il libero uso della proprietà secondo la sua
destinazione, nè arrecare danni alla proprietà
medesima”.
L’articolo 1102 c.c. riconosce poi al comunista
la possibilità di utilizzare al meglio la cosa
comune, per trarvi una particolare utilità,
purché non impedisca l’altrui uso in danno degli
altri partecipanti alla Comunione; deve pertanto
generalmente ritenersi consentita dalla norma in
discorso, applicabile al Condominio negli
edifici in virtù del richiamo di cui
all’articolo 1139 c.c., la possibilità per il
condomino di installare un antenna su parti
comuni.
Chiarito pertanto così il diritto del singolo
condomino o gruppo di condomini di procedere a
proprie spese all’installazione di un antenna
anche parabolica, vediamo ora, come la decisione
potrà essere assunta e deliberata dall’Assemblea
dei condomini. Sul punto interviene
espressamente la legge 66/2001, che all’articolo
2 bis comma 13 sancisce che: “Al fine
di favorire lo sviluppo e la diffusione delle
nuove tecnologie di radiodiffusione da
satellite, le opere di installazione di nuovi
impianti sono innovazioni necessarie ai sensi
dell’articolo 1120, primo comma, del codice
civile. Per l’approvazione delle relative
deliberazioni si applica l’articolo 1136, terzo
comma , dello stesso codice”. Con ciò, il
Legislatore identifica anzitutto le opere per la
promulgazione delle nuove tecnologie di
radiodiffusione da satellite come delle
innovazioni, classificandole nell’ambito di una
nuova categoria creata ad hoc nella
stessa legge, delle “innovazioni
necessarie”; per tali innovazioni, viene
così abbassato il quorum deliberativo ad
un terzo dei partecipanti al Condominio che
rappresenti un terzo del valore millesimale, di
cui al terzo comma dell’articolo 1136 c.c..
Desta perplessità la valutazione della portata
da attribuire alla definizione di
“innovazione necessaria”, soprattutto con
riferimento ai limiti posti dallo stesso
articolo 1120 c.c. secondo comma, di staticità,
decoro dell’edificio e preclusione dei diritti
degli altri condomini, e dalla possibilità di
applicare l’articolo 1121 c.c., per quanto
attiene alle innovazioni voluttuarie. Dovrà
anzitutto ritenersi che, la neccessarietà
dell’intervento escluda per logica giuridica la
voluttuarietà e pertanto l’inapplicabilità del
citato articolo 1121 c.c.. Per quanto attiene
poi ai limiti del secondo comma dell’articolo
1120 c.c., può ritenersi applicabile il solo
limite statico, per quanto più nella teoria che
nella pratica, escludendosi l’applicabilità del
limite del decoro architettonico, stante
l’operatività della premessa Legge 554/1940,
come pure è da escludersi l’inservibilità di
parti comuni considerata la condominialità
dell’intervento stesso. Parafrasando l’illustre
autore Terzago: “L’introduzione del concetto
d’innovazione necessarie fa si che la minoranza
non possa esimersi o sottrarsi per parteciparvi
in un secondo momento (art. 1121 c.c.). In
Parole povere ciò che poteva essere voluttuario
per l’interprete la legge lo ha reso
necessario”.
In Giurisprudenza spesso si è ritenuto che,
l’installazione di antenne e paraboliche, debba
ricondursi al diritto d’informazione,
costituzionalmente garantito dall’art. 21 della
nostra Carta Costituzionale, e pertanto non
limitabile nemmeno nell’ambito di un Regolamento
di Condominio o in presenza di un antenna
centralizzata. Sinceramente ad avviso dello
scrivente, deve però considerarsi che, qualora
l’edificio sia dotato di un antenna
centralizzata, in grado di offrire un servizio
analogo a quello di un antenna esclusiva, la
volontà del condomino di montare sul proprio
balcone, a margine della propria finestra, o
addirittura sull’altrui terrazzo, con indubbia
lesione del decoro dell’edificio condominiale o
addirittura dell’altrui diritto di proprietà, si
tradurrebbe non più nell’esercizio di un giusto
diritto, bensì in un comportamento emulatorio,
vietato ai sensi dell’articolo 833 c.c.. A
conferma, il Supremo Collegio nella sentenza in
commento ha affermato che: “Il sacrificio
imposto al proprietario di un immobile dalle
disposizioni che disciplinano la ricezione dei
segnali radiofonici e televisivi deve intendersi
condizionato alla impossibilità, per gli
utenti del servizio radiotelevisivo, di
utilizzare spazi propri”.
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« il piego raccomandato »
Cassazione Civile, sentenza del 12 maggio
2005, N° 10021
“la consegna della busta della
raccomandata al destinatario non assolve l’onere
delle prova circa il contenuto di questa,
ben potendo il contenitore, riportare documenti
di altra natura o persino risultare vuoto o il
messaggio essere andato perso per fatto delle
poste”.
Commento:
Alla luce della su riportata sentenza, sarà
opportuno inviare le lettere di
convocazione alle assemblee di condominio
utilizzando il “piego – raccomandato”
per cui il destinatario, nel caso di
controversie, dovrà esibire direttamente il
foglio ricevuto anziché la busta. Per quanto
riguarda gli allegati alla lettera di
convocazione, bilanci, modello di delega, copia
di atti giudiziari etc…, questi potranno essere
inviati a mezzo posta prioritaria, riportando
nella lettera di convocazione l’avviso che:
“seguiranno a mezzo posta prioritaria gli
allegati, che di seguito vengono enumerati e
richiamati”. |