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VIZI DI COSTRUZIONENEGLI STABILI IN CONDOMINIO
ASPETTI LEGALI
a cura
dell’avvocato Debora Lolli – Consulente Legale dell’ALAC
di Bologna
La materia dei vizi di costruzione negli stabili in
condominio si presenta di grande interesse ad
attualità se solo si considera che sempre più
frequenti sono le imponenti ristrutturazioni degli
edifici, ovverosia gli interventi finalizzati alla
messa a norma degli impianti condominiali, nonché
l’edificazione di nuove costruzioni le cui unità
immobiliari vengono poi alienate a diversi soggetti
che acquistando diventeranno parti di un soggetto
giuridico complesso chiamato “Condominio” a capo del
quale viene eletto l’Amministratore per la tutela
degli interessi dei condomini e del Condominio
medesimo.
L’Amministratore,
dunque, viene investito, in forza della carica dallo
stesso ricoperta e delle norme che regolano la sua
funzione, di tutta una serie di oneri ed incombenti
che nella vicenda dei vizi di costruzione lo vedono
quale certo protagonista.
Infatti, l’art. 1130
n. 4 c.c. espressamente prevede tra i doveri
dell’amministratore quello di “compiere gli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell’edificio”.
Non solo! All’art.1131
comma 1 c.c. prevede “Nei limiti delle
attribuzioni stabilite dall’articolo precedente o
dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha
la rappresentanza dei partecipanti e può agire in
giudizio sia contro i condomini sia contro i
terzi”.
E’ grazie a tali
norme, interpretate estensivamente dalla
giurisprudenza, che l’amministratore può, ed anzi
deve, assumere la veste di legittimato attivo a
proporre l’azione nei confronti dell’appaltatore
nell’ipotesi di vizi di costruzione riscontrati
nell’edificio condominiale, così come può compiere
atti conservativi relativi alle parti comuni, senza
la necessità del previo consenso assembleare, nel
prioritario interesse di ripristinare le parti
comuni dell’edificio nel minor tempo possibile al
fine di evitare così possibili danni a persone o a
cose.
* * *
Si rende, peraltro,
preliminarmente necessario un breve excursus
normativo per meglio precisare i profili ed i
contenuti della responsabilità dell’appaltatore per
i vizi di costruzione.
In primo luogo,
recita l’art. 1667, comma 1°,
“l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le
difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non
è dovuta se il committente ha accettato l’opera
e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti
o erano riconoscibili, purchè in questo caso,
non siano stati in mala fede taciuti
dall’appaltatore”
L’art. 1667,
comma 1°,
c.c. disciplina una peculiare ipotesi di
responsabilità in capo all’appaltatore che
consegni l’opera completa sotto il profilo
edificativo, ma gravata da difformità e vizi,
in tal caso, incombendo, infatti, su quest’ultimo
una forma speciale di responsabilità contrattuale,
nonché una garanzia dettagliatamente enunciata.
Si può parlare di
difformità quando la costruzione eseguita
risulti in un certo qual modo diversa dalle
prescrizioni dedotte nel contratto stipulato tra le
parti o dal progetto, e l’opera effettivamente
realizzata, quindi, non sia conforme a quella ab
origine concepita.
I vizi,
invece, si riferiscono più propriamente alle
modalità mediante le quali sono state eseguite le
singole parti della struttura, manifestandosi
dunque nelle realizzazioni dei singoli
procedimenti edificativi, nei quali non sono state
osservate le regole della tecnica e dell’arte.
Recita poi l’art.
1667 comma 2 c.c. “il committente deve, a
pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le
difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta.
La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha
riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha
occultati”
A proposito della
malafede dell’appaltatore
ed dell’occultamento dei vizi da parte dello stesso
si ricordi il caso del pavimento
irrimediabilmente rovinato appositamente coperto con
della segatura dall’appaltatore.
A proposito del
vizio palese è stato considerato tale
quello consistente nella maggiore altezza delle
pedate della scala – apprezzabile a vista o
mediante misurazione da parte di un soggetto di
media capacità, usando l’ordinaria diligenza - e
dunque ritenuto riconoscibile; non è stato
invece ritenuto vizio palese i difetti di
costruzione del tetto di un edificio condominiale.
In ogni caso
spetta all’appaltatore l’onere di provare la
conoscenza dei vizi da parte del committente.
Ancora l’art.
1667 comma 3 c.c. “L’azione contro
l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno
della consegna dell’opera. Il committente
convenuto per il pagamento può sempre fare valere la
garanzia purchè le difformità o i vizi siano
stati denunziati entro sessanta giorni dalla
scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla
consegna ”
L’art. 1668, c.c.,
elenca, poi, dettagliatamente le azioni di cui può
avvalersi il committente nei casi sopra citati,
affermando infatti che:
- art. 1668,
comma 1°, c.c. “ il committente può chiedere
che le difformità o i vizi siano eliminati a
spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo
sia proporzionalmente diminuito, salvo il
risarcimento del danno nel caso di colpa
dell’appaltatore”;
- art. 1668,
comma 2°, c.c., nell’ipotesi in cui “le
difformità o i vizi siano tali da rendere l’opera
del tutto inadatta alla sua destinazione -
per la quale la stessa era stata progettata - il
committente può chiedere la risoluzione del
contratto”.
Infine, l’art. 1669,
c.c., interviene a disciplinare quelle ipotesi in
cui i vizi e le difformità siano talmente gravi
da incidere sulla sostanza, solidità e stabilità
della costruzione anche se non determinano un
attuale esistenza di pericolo di rovina, ovvero
riguardino impianti incorporati nell’edificio
e, quindi, facenti parte integrante dello stesso,
come ad esempi l’impianto centralizzato di
riscaldamento, o ancora ne diminuiscano
sensibilmente il valore economico nel suo complesso
o diminuiscano quello dei singoli alloggi ovvero ne
riducano comunque il godimento, ed amplia
la suddetta garanzia sia per quanto riguarda la
sua durata temporale, sia in relazione alla
legittimazione ad agire dei singoli soggetti.
Tale norma, infatti, al comma 1, stabilisce che
“quando si tratta di edifici o di altre cose
immobili destinate per loro natura a lunga durata,
se , nel corso di dieci anni dal compimento,
l’opera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
l’appaltatore è responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purchè
sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”
Il comma 2 enuncia che
“il diritto del
committente si prescrive in un anno dalla denuncia”.
E’ orientamento
consolidato in giurisprudenza che la preciatata
norma configuri una responsabilità
extracontrattuale dell’appaltatore mirante a
tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza,
dunque, sancita per finalità di interesse
generale, con la conseguenza che la
relativa azione, nonostante la collocazione
della norma tra quelle in materia di appalto,
è data non solo al committente e suoi aventi causa
nei confronti dell’appaltatore, ma anche
all’acquirente nei confronti del costruttore –
venditore.
Di seguito faremo
anche su una breve elencazione anche dei vizi in
concreto riconducibili alla garanzia di cui all’art.
1669 c.c.
* * *
Tornando al
Condominio, dunque, comunicata l’ultimazione
dei lavori, vi sono compiti e
responsabilità ben precise che incombono
sull’amministratore (a meno che non vi sia un
direttore responsabile nominato dal condominio).
Egli, infatti, deve procedere:
-
alla verifica dei lavori ed accertamento di
eventuali vizi e/o difetti,
-
alla denuncia dei vizi, in caso di verifica
positiva, all’appaltatore con lettera raccomandata,
-
dopo il collaudo ed il pagamento del corrispettivo,
stante la durata biennale della garanzia, in caso di
vizi e difformità di cui all’art. 1667 c.c., dovrà
denunciare i vizi e/o i difetti riscontrati entro 60
giorni dalla loro scoperta e proporre l’azione nei
confronti dell’appaltatore entro due anni dalla fine
lavori, viceversa in caso di vizi di cui all’art.
1669 c.c. – riconducibili ad un vizio del suolo o ad
un difetto della costruzione tali da determinare la
rovina in tutto o in parte dell’edificio o pericolo
di rovina dello stesso, ovverosia gravi difetti del
medesimo – la denuncia dovrà essere fatta
dall’amministratore entro un anno dalla loro
scoperta ed entro un anno dalla denuncia dovrà
essere proposta l’azione legale nei confronti
dell’appaltatore.
Ai fini
dell’accertamento della tempestività della
denunzia delle difformità e dei vizi
dell’opera, quando committente è il condominio il
termine per la denunzia decorre dal momento in
cui l’amministratore abbia acquisito un apprezzabile
grado di conoscenza obbiettiva circa la
gravità dei difetti e della riconducibilità causale
degli stessi all’opera svolta dall’appaltatore,
conoscenza che per taluni può essere anche fatta
coincidere con la data di consegna della perizia
da parte del consulente tecnico di fiducia
eventualmente nominato dall’Amministratore.
In difetto di
quanto sopra l’amministratore potrebbe essere
ritenuto responsabile nei confronti del condominio;
cosi come potrebbe essere ritenuto responsabile
per culpa in eligendo, qualora egli – e
non l’assemblea - avesse affidato l’esecuzione
dell’opera ad un appaltatore privo dei mezzi tecnici
e delle capacità indispensabili o avesse preparato
un progetto erroneo.
Nuovi profili di
responsabilità per l’amministratore emergono poi
dalla nuova normativa sulla manutenzione
straordinaria,
in particolare con l’introduzione del d.lgs.
494/1996 di attuazione della direttiva CEE 99/57,
concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Tale normativa,
infatti, punta il dito su un nuovo soggetto
responsabile, cioè il committente, in poche
parole il soggetto per conto del quale l’intera
opera viene realizzata, indipendentemente - dice
l’art. 2 lett. b) – da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione.
Nel caso di
edificio in condominio, dunque, il nuovo soggetto
responsabilità è l’amministratore
ove l’assemblea abbia deliberato opere straordinarie
o siano poste in essere direttamente dallo stesso in
casi di urgenza.
È bene, peraltro,
sottolineare come a seguito della normativa suddetta
vada cambiata, altresì, l’impostazione relativa
alla deliberazione di tali opere da parte
dell’assemblea, dovendo, infatti, quest’ultima
valutare per l’esecuzione delle stesse unicamente
quei preventivi offerti da imprese con determinati
requisiti di sicurezza e di qualità. Infatti, la
legge in parola ha posto al committente diversi
oneri, la violazione dei quali comporta addirittura
delle responsabilità penali. E non solo! La
responsabilità permane in capo al committente anche
in presenza di un responsabile dei lavori o dei
coordinatori per la progettazione e dei coordinatori
per l’esecuzione dei lavori.
in presenza di gravi
vizi che rovinano non solo parti comuni
dell’edificio, ma anche porzioni immobiliari di
proprietà di singoli, il Condominio risulta
sempre essere la figura di riferimento.
Non vi è dubbio, che
il Condominio di un edificio quale custode dei
beni e dei servizi comuni, è obbligato ad
adottare tutte le misure necessarie affinché le cose
comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, ad
eliminare le caratteristiche dannose della cosa, e
risponde in base all’art. 2051 c.c. dei
danni da queste cagionati alla porzione di proprietà
esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni
siano imputabili a vizi edificatori dello stabile,
comportanti la concorrente responsabilità del
costruttore-venditore ex art. 1669 c.c., non
potendosi equiparare i difetti originari
dell’immobile al caso fortuito, che costituisce
l’unica causa di esonero del custode dalla
responsabilità ex art. 2051 del c.c. Il
Condominio, peraltro, in persona
dell’amministratore, potrà richiedere al costruttore
dello stabile la rifusione di quanto corrisposto
al singolo condomino danneggiato, se il danno
consegue a difetto di costruzione, ovvero,
dovrà fare intervenire l’appaltatore affinché esegua
tutte le opere necessarie ad eliminare la causa dei
danni, avendo l’amministratore il
potere-dovere di salvaguardare l’edificio
condominiale secondo quanto disposto dall’art. 1130,
n. 4, c.c., sugli atti conservativi.
Ad ogni buon conto,
si sottolinea come nel caso in questione il
singolo condominio ben possa agire
contemporaneamente sia nei confronti del
venditore-costruttore a norma dell’art. 1669 c.c.
che nei confronti del Condominio a norma dell’art.
2051 c.c. chiamandoli in causa entrambi per
ottenere l’eliminazione dei vizi ed i risarcimento
dei danni subiti.
Nell’ipotesi
di vizi di costruzione riguardanti soltanto alcuni
appartamenti di un edificio in condominio e non
anche le parti comuni
di esso l’azione di risarcimento
dei danni connessa alla garanzia di cui all’art.
1669 c.c. va proposta dai condomini proprietari di
detti appartamenti nei confronti dell’appaltatore o
del venditore-costruttore senza necessità di
integrazione del contraddittorio nei confronti degli
altri condomini, ancorché possa determinarsi, in
sede di esecuzione, un’interferenza tra il diritto
loro riconosciuto in sentenza (risarcimento del
danno in forma specifica) con i diritti degli altri
condomini, dovendo i danneggiati per l’esecuzione
dei lavori necessari per l’eliminazione dei difetti
procurasi il consenso degli altri condomini. Ciò
potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui per
l’eliminazione dei vizi, i singoli condomini
danneggiati necessitassero di una sorta di
collaborazione da parte degli altri singoli
proprietari in sede di eliminazione dei vizi
denunciati come ad esempio nel caso in cui le
opere a ciò strumentali andassero a riflettersi
anche su parti comuni dell’edificio, come è
accaduto nel caso dei lavori necessari ad
eliminare i difetti dell’impianto idrico che
provocavano danni solo in alcuni appartamenti di uno
stabile in condominio.
Se, invece, i
vizi incidono su parti comuni del suddetto stabile,
come l’impianto centrale di riscaldamento, è
abilitato ad agire per la garanzia ex art. 1669 c.c.
contro colui che abbia realizzato tale struttura
mediante la propria diretta gestione, oltre che i
singoli condomini, anche l’Amministratore, pur in
assenza di delibera assembleare in tal senso,
rientrando ciò negli atti conservativi di competenza
dell’amministratore del Condominio a norma
dell’art. 1130 n. 4 c.c. Tale ultima norma,
infatti, va interpretata nel senso che
l’amministratore ha il potere-dovere di compiere
atti conservativi anche quando i gravi difetti di
costruzione riguardino l’intero edificio
condominiale ed i singoli appartamenti,
vertendosi in un’ipotesi di causa comune di danno
che abilita alternativamente l’amministratore del
condominio ed i singoli condomini ad agire per il
risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra
parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi
soltanto.
Ancora, nel senso
suddetto, la responsabilità del costruttore per
gravi difetti ex art. 1669 c.c., nella specie
difettosa impermeabilizzazione delle terrazze a
livello, può essere richiesta
dall’amministratore del Condominio anche per i
singoli appartamenti.
Per quanto
riscontrato, pertanto, l’Amministratore assume un
ruolo di rilievo anche in presenza di tali
controversie, dovendo egli, per conto del
Condominio, ottemperare agli obblighi di custodia
della parti comuni, verificare i lavori ed eventuali
vizi, per poterli così denunciare
tempestivamente ed in conformità a quanto stabilito
dalle norme richiamate diventando, in difetto,
responsabile nei confronti del Condominio. |