Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Il Cortile a lastrico

Quesito:

Abito in un Condominio al cui ingresso c’è un cortile a livello della strada comunale, sotto al quale ci sono due garage. La detta porzione di cortile è stata demolita e ricostruita per pericolo di crollo. Come va ripartita la spesa ? è giusto applicare l’art. 1126 c.c. ?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Nella supposta assenza di specifiche norme di natura regolamentare, per la ripartizione delle spese in Condominio, dovrà farsi riferimento agli articoli dal 1123 al 1126 del codice civile, contenenti per l’appunto, la disciplina sulla suddivisione delle spese tra condomini, cercandovi di rinvenire la soluzione alle molteplici casistiche che si possono presentare, stante la varietà delle tipologie edilizie. Ciò detto, nel caso in cui, un cortile condominiale sovrasti più autorimesse private, questo indiscutibilmente funge da copertura per i locali sottostanti e nel contempo da calpestio per tutti i condomini fruitori. In tale duplice funzione può rinvenirsi una analogia con l’articolo 1126 del codice civile, dettato in materia di ricostruzione dei lastrici solari ad uso esclusivo, che disciplina la suddivisione delle spese attribuendole per i due terzi ai proprietari sottostanti il lastrico, in considerazione della preponderante funzione (c.d. passiva) di copertura, e per il restante terzo al proprietario esclusivo in relazione alla funzione (c.d. attiva) di calpestio del lastrico. Per l’applicazione analogica di tale articolo alla casistica in discorso si è più volte espressa la giurisprudenza, ed in particolare la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza N° 11283 del 10/11/1998 ha statuito che, le spese per i lavori di manutenzione del piano di calpestio del cortile condominiale che funge da soffitto ad un locale sottostante, vanno ripartite secondo l’omologo criterio stabilito per la terrazza a livello dall’articolo 1126 c.c., si che, il proprietario esclusivo deve contribuire per i due terzi ed i condomini per l’un terzo. All’applicazione dell’articolo 1126 c.c. alla fattispecie in oggetto, consegue che, tale criterio di riparto opererà per tutte le spese necessarie al ripristino del lastrico, struttura, pavimentazione e tinteggiatura dei locali sottostanti danneggiati da infiltrazioni; fatta eccezione per i casi in cui le opere di riparazione debbano ricondursi ad un utilizzo “particolare” o alla cattiva manutenzione del lastrico da parte del proprietario sovrastante, nel qual caso, opereranno gli articoli 2043 e 2051 c.c., in tema di responsabilità, in luogo della norma di cui all’articolo 1126 c.c., imputando ogni spesa al proprietario sovrastante al quale viene ricondotta la responsabilità per l’evento dannoso che ha cagionato danni alla proprietà sottostante (vedi Corte di Cassazione sentenza N° 2861 del 11/03/1995). In una recente sentenza, la N° 18194 del 14/09/2005, la Suprema Corte di Cassazione, nel caso di un vialetto carrabile con funzione di copertura di un magazzino sottostante, ha ritenuto che, le spese di rifacimento della pavimentazione del cortile sovrastante, dovessero essere sostenute unicamente dai condomini comproprietari in ragione del disposto di cui all’articolo 1125 c.c., che addossa le spese di manutenzione del pavimento, parte di una struttura complessa, a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione, per cui, la Corte ha ritenuto che ciò costituisca un’applicazione particolare del secondo comma dell’articolo 1123 c.c..  A ben vedere, e a distinguere le tipologie di interventi e spese, può comunque ritenersi che, quando siano necessarie unicamente opere di manutenzione del piano di calpestio e non della sottostante impermeabilizzazione o struttura, anche nel caso tipico di lastrici solari, tali spese rimarranno a carico dell’utilizzatore esclusivo, non potendosi far luogo all’articolo 1126 c.c., che disciplina unicamente il caso di ricostruzione di una struttura complessa quale il lastrico solare, in relazione alla duplice utilità di questo. Viceversa nel caso di usura dell’impermeabilizzazione o cedimento di parte strutturale del lastrico troverà piena applicazione l’articolo 1126 c.c., anche per quelle spese di rifacimento della pavimentazione in quanto conseguenti e dipendenti dall’intervento di sistemazione dell’impermeabilizzazione o della struttura, come pure le spese per la riparazione dei danni ai locali sottostanti. Nel caso di specie, trattandosi di lavori necessari ad ovviare un pericolo di crollo, e pertanto di natura strutturale, potrà darsi applicazione all’articolo 1126 c.c., sicuramente nel caso in cui il lastrico funga da calpestio esclusivamente perdonale, essendo la fattispecie del tutto analoga a quella alla base dell’articolo 1126 c.c. in materia di lastrici solari,  dovendosi viceversa nel caso di lastrici carrabili valutare l’incidenza della transito di automezzi sulla portanza e collasso della struttura, potendosi in ipotesi ricercare una responsabilità esclusiva del Condominio (proprietario del lastrico) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2051 c.c., nel caso in cui il cedimento sia stato cagionato dal transito di mezzi di pesantezza superiore alla portata del lastrico stesso.

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