Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


16/10/2005

 

L’Impianto TV centralizzato, esenzione dalle spese

 

 

Quesito:

Nel condominio ove risiedo, esiste un impianto centralizzato dell’antenna T.V. (compresa la parabola) che necessita di manutenzione e potenziamento. Quale maggioranza occorre per deliberare l’intervento? posso esentarmi dalle spese in quanto ho installato un impianto autonomo? Come dovranno essere ripartite le spese?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

            Nell’assenza di particolari disposizioni rinvenibili nel Regolamento di condominio o negli Atti d’acquisto, l’antenna televisiva centralizzata, risalente alla costruzione del fabbricato condominiale, è da considerarsi comune a tutti i condomini allacciati, ex articolo 1117 c.c., punto terzo. E’ pertanto da escludersi, stante la conseguente operatività del secondo comma del successivo articolo 1118 c.c., la possibilità per il condomino comproprietario dell’antenna di esentarsi dal contributo alle spese per la sua manutenzione, riparazione, e potenziamento, rinunziando all’utilizzazione della stessa. Per quanto attiene poi alla maggioranze necessarie per la delibera delle opere di manutenzione, riparazione e potenziamento della antenna centralizzata a seguito dell’entrata in vigore della Legge 20/03/2001 N° 66, in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, appare corretto, da un punto di vista logico – giuridico, ritenere l’intera materia disciplinata dalla stessa, rinviandovi analogicamente anche per quanto attiene alle maggioranze deliberative di opere di manutenzione, riparazione e installazione di comuni antenne centralizzate. A norma dell’articolo 2 bis, comma 13, della legge predetta: “Ai fini di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120 c.c., primo comma. Per l’approvazione della citata delibera si applica l’articolo 1136, terzo comma”. Con l’introduzione, nel sopra riportato disposto, del concetto di “innovazione necessaria”, il legislatore stesso ha escluso così l’applicabilità dell’articolo 1121 c.c., avendo considerato le antenne paraboliche, e per analogia le comuni antenne, un bene necessario e pertanto né voluttuario né gravoso. Risulterebbe infatti contro logica ammettere la possibilità di deliberare un nuovo impianto (“innovazione necessaria”) con il quorum di cui all’articolo 1136 c.c., terzo comma, e nel contempo la delibera di manutenzione o potenziamento del vecchio impianto con il più elevato quorum di cui al secondo comma del medesimo articolato; specie in un campo ove è spesso tecnicamente difficile distinguere la linea di demarcazione tra manutenzione, potenziamento o innovazione. Ne consegue che, dinnanzi ad una delibera di approvazione delle opere e delle relative spese, indifferentemente per l’installazione, il potenziamento o la manutenzione di impianti T.V. centralizzati, il condomino dissenziente non potrà esentarsi dal proprio contributo invocando il disposto di cui all’articolo 1121 c.c.. Ciò premesso, può ritenersi deliberabile ogni intervento riguardante le antenne televisive, con la maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c., terzo comma, ovverosia con il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al Condominio che rappresentino un terzo del valore dell’edificio. Per la suddivisione delle spese per la manutenzione dell’impianto centralizzato, vi è un orientamento che ritiene corretta la divisione per quote eguali sulla base del concetto di “pari utilità” dell’impianto per i singoli condomini allacciati. Questo convincimento trova accoglimento in una datata sentenza della Suprema di Cassazione: la N° 2916 del 2 agosto 1969. Vi è poi, un diverso orientamento che, sul combinato disposto dell’articolo 1117 c.c. e 1123 c.c., primo comma, ritiene viceversa corretta la ripartizione sulla base dei millesimi di proprietà dell’impianto. Ovviamente, nel caso si applichi quest’ultimo criterio di ripartizione per millesimi di proprietà, la spesa dovrà essere suddivisa solamente fra i condomini allacciati all’impianto per i rispettivi millesimi, con esclusione dei valori millesimali di quelle unità sprovviste dell’impianto o per destinazione tali da non aver necessità e possibilità d’utilizzo, quali cantine e autorimesse.

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