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16/10/2005
L’Impianto TV centralizzato, esenzione dalle spese
Quesito:
Nel condominio ove risiedo, esiste un impianto
centralizzato dell’antenna T.V. (compresa la
parabola) che necessita di manutenzione e
potenziamento. Quale maggioranza occorre per
deliberare l’intervento? posso esentarmi dalle spese
in quanto ho installato un impianto autonomo? Come
dovranno essere ripartite le spese?
Risponde :
ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
Nell’assenza di particolari disposizioni
rinvenibili nel Regolamento di condominio o negli
Atti d’acquisto, l’antenna televisiva centralizzata,
risalente alla costruzione del fabbricato
condominiale, è da considerarsi comune a tutti i
condomini allacciati, ex articolo 1117 c.c., punto
terzo. E’ pertanto da escludersi, stante la
conseguente operatività del secondo comma del
successivo articolo 1118 c.c., la possibilità per il
condomino comproprietario dell’antenna di esentarsi
dal contributo alle spese per la sua manutenzione,
riparazione, e potenziamento, rinunziando
all’utilizzazione della stessa. Per quanto attiene
poi alla maggioranze necessarie per la delibera
delle opere di manutenzione, riparazione e
potenziamento della antenna centralizzata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge 20/03/2001 N° 66,
in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, appare corretto, da un punto
di vista logico – giuridico, ritenere l’intera
materia disciplinata dalla stessa, rinviandovi
analogicamente anche per quanto attiene alle
maggioranze deliberative di opere di manutenzione,
riparazione e installazione di comuni antenne
centralizzate. A norma dell’articolo 2 bis, comma
13, della legge predetta: “Ai fini di favorire lo
sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di
radiodiffusione da satellite, le opere di
installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi dell’articolo 1120 c.c., primo
comma. Per l’approvazione della citata delibera si
applica l’articolo 1136, terzo comma”. Con
l’introduzione, nel sopra riportato disposto, del
concetto di “innovazione necessaria”, il
legislatore stesso ha escluso così l’applicabilità
dell’articolo 1121 c.c., avendo considerato le
antenne paraboliche, e per analogia le comuni
antenne, un bene necessario e pertanto né
voluttuario né gravoso. Risulterebbe infatti contro
logica ammettere la possibilità di deliberare un
nuovo impianto (“innovazione necessaria”) con il
quorum di cui all’articolo 1136 c.c., terzo comma, e
nel contempo la delibera di manutenzione o
potenziamento del vecchio impianto con il più
elevato quorum di cui al secondo comma del medesimo
articolato; specie in un campo ove è spesso
tecnicamente difficile distinguere la linea di
demarcazione tra manutenzione, potenziamento o
innovazione. Ne consegue che, dinnanzi ad una
delibera di approvazione delle opere e delle
relative spese, indifferentemente per
l’installazione, il potenziamento o la manutenzione
di impianti T.V. centralizzati, il condomino
dissenziente non potrà esentarsi dal proprio
contributo invocando il disposto di cui all’articolo
1121 c.c.. Ciò premesso, può ritenersi deliberabile
ogni intervento riguardante le antenne televisive,
con la maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c.,
terzo comma, ovverosia con il voto favorevole di un
terzo dei partecipanti al Condominio che
rappresentino un terzo del valore dell’edificio. Per
la suddivisione delle spese per la manutenzione
dell’impianto centralizzato, vi è un orientamento
che ritiene corretta la divisione per quote eguali
sulla base del concetto di “pari utilità”
dell’impianto per i singoli condomini allacciati.
Questo convincimento trova accoglimento in una
datata sentenza della Suprema di Cassazione: la N°
2916 del 2 agosto 1969. Vi è poi, un diverso
orientamento che, sul combinato disposto
dell’articolo 1117 c.c. e 1123 c.c., primo comma,
ritiene viceversa corretta la ripartizione sulla
base dei millesimi di proprietà dell’impianto.
Ovviamente, nel caso si applichi quest’ultimo
criterio di ripartizione per millesimi di proprietà,
la spesa dovrà essere suddivisa solamente fra i
condomini allacciati all’impianto per i rispettivi
millesimi, con esclusione dei valori millesimali di
quelle unità sprovviste dell’impianto o per
destinazione tali da non aver necessità e
possibilità d’utilizzo, quali cantine e autorimesse. |