Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


i panni stesi in condominio

 

Quesito :

 

 

Il condomino che abita al piano sopra ha l’abitudine di stendere i panni bagnati e sgocciolanti davanti all’affaccio del mio balcone, dal mattino al pomeriggio, togliendomi la luce del sole. È corretto un simile comportamento?nell’ultima assemblea abbiamo deciso di non oltrepassare il bordo del balcone.

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

 

Costituisce un comportamento illegittimo e non giustificabile quello di colui che per abitudine stende i panni dal proprio balcone in maniera da privare dell’aria, luce e vedute l’appartamento sottostante, sottoponendolo ad un continuo stillicidio d’acqua e ciò a prescindere dall’esistenza di eventuali disposizioni regolamentari, che in ipotesi potrebbero rafforzare il divieto in discorso. Così il Giudice di Pace di Napoli in una recentissima sentenza, la n° 9868 del 23 febbraio 2005, ha ritenuto integrare grave disagio, ben oltre i limiti della normale tollerabilità, il comportamento di chi è solito aerare ed asciugare dal proprio balcone lenzuola e coperte, per tutta la loro lunghezza, fino a coprire parte del balcone dell’appartamento sottostante, impedendo così che l’aria e la luce filtrino regolarmente, e ancor più  se a ciò si aggiunge il disagio di dover subire lo stillicidio dei panni stesi, non potendosi così  ritenere lecita tale pessima abitudine. Si consideri poi che, ciò potrebbe altresì cagionare danno all’estetica ed al decoro dell’edificio condominiale.  Ritengo corretta ed ispirata ad un giusto contemperamento delle rispettive e contrapposte esigenze, da un lato quella del abitante al piano sottostante di non essere molestato nel godimento del proprio appartamento e dall’altro quella di colui che abita al piano superiore di utilizzare il balcone per l’asciugatura dei panni, la decisione dell’assemblea dei condomini di ammette lo stendere degli stessi fino al bordo del balcone di pertinenza; aggiungerei: dopo averli ben sgocciolati ed utilizzando, in quanto possibile, i balconi che non si affacciano sull’entrata principale lo stabile.

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