Ripartizione delle spese ascensore
Quesito :
Il mio
appartamento è situato al quarto ed ultimo piano, nel quale vi sono alcuni
“ripostigli” appartenenti ai proprietari di appartamenti al 3° piano, le spese
dell’ascensore, attualmente soltanto a mio carico, devono essere ripartite
anche a carico dei “ripostigli”?E se si in quale maniera?
Risponde : ANDREA
TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
Premesso
che, tutti i condomini devono contribuire al mantenimento dei beni comuni,
quali l’ascensore ex articolo 1117, punto 3° c.c., per la ripartizione delle
spese di funzionamento di quest’ultimo la giurisprudenza ha costantemente
ritenuto applicabile per analogia il disposto di cui all’articolo 1124 c.c.,
dettato per la suddivisione delle opere di manutenzione e ricostruzione delle
scale. In virtù di quest’ultima norma le spese dovranno essere sostenute per la
metà in proporzione del valore del singolo immobile, piano o porzione di piano,
e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal
suolo. Pertanto, nel caso di specie, i ripostigli citati dovrebbero entrare nel
conteggio millesimale secondo le proporzioni di cui sopra.
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