Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


L’equo canone

 

Diverso tempo fa presi in locazione un immobile adibito ad uso abitazione con contratto ad equo canone. Pur avendo sempre corrisposto al locatore il canone, ritengo che, l’importo convenzionalmente pattuito sia superiore a quello dovuto in base alla suddetta legge. Posso liberarmi dall’obbligazione di pagare il canone versandolo in misura legale e non più quello contrattualmente stabilito?

 

 

 

Risponde: Avv. Debora Lolli

 

 

Il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore. La sospensione per intero dell’adempimento di tale obbligazione, oppure l’autoriduzione del canone, cioè il pagamento del medesimo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita in ragione di una unilateralmente asserita esorbitanza di tale ultima misura rispetto all’importo inderogabilmente fissato dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, costituiscono un fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore. La modifica unilaterale dell’entità del canone già corrisposto, infatti, incide direttamente sull’equilibrio sinallagmatico e sull’economia del contratto e da luogo ad un vero e proprio inadempimento colpevole del conduttore, fonte di risoluzione del contratto per morosità, essendo devoluta ai poteri del giudice, ai fini dell’accertamento della gravità dell’inadempimento, la valutazione dell’importanza dello squilibrio tra le prestazioni con riguardo all’interesse del locatore in relazione al suo diritto di ricevere il canone in misura legale alle scadenze convenzionali. Nello specifico caso delle locazioni ad uso abitativo soggette alla legge n. 392/1978, la valutazione dell’importanza o gravità dell’inadempimento non è più rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, attraverso il parametro oggettivo stabilito dall’art. 5 della predetta legge. L’autoriduzione del canone convenzionalmente pattuito è, pertanto, illegittima fino a quando non venga accertata e determinata dal Giudice, integralmente e definitivamente, la sostituzione della clausola convenzionale con quella legale, rappresentando tale riduzione una forma di autotutela che il conduttore può esercitare soltanto nell’ambito del giudizio di determinazione dell’equo canone. Al di fuori dell’ambito giudiziale, pertanto, la mora del conduttore che sospende o riduce di propria esclusiva iniziativa il pagamento del canone non è esclusa né dall’eventuale pretesa compensazione con le somme precedentemente corrisposte contra legem, né, in caso di accordo tra le parti di adeguare il canone ai limiti legali, dalla conoscenza di fatto da parte del locatore dell’entità del canone legale. In conclusione, quando Ella avrà verificato con certezza che l’importo del canone convenzionalmente pattuito, e da sempre corrisposto, è superiore a quello dovuto in forza della legge n. 392/1978, l’unica e legittima strada da Lei percorribile per non incorrere in inadempimenti contrattuali di alcun tipo è quella di proporre dinanzi all’Autorità Giudiziaria la domanda di accertamento e determinazione dell’equo canone.

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