Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


lA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL'ASCENSORE

Quesito:

 

 

Abito in un condominio da 25 anni, la scorsa assemblea ho sollevato perplessità riguardo alle tabelle dei millesimi ascensore e scala, formulate diversamente da quanto previsto dall’articolo 1124 c.c; ho pertanto chiesto che venisse applicato tale articolo alla suddivisione delle spese dell’ascensore e della scala. I condomini mi hanno risposto che i millesimi vanno applicati così come sono in essere da anni; non ho riscontrato tracce dell’approvazione di tali millesimi. È possibile variare le tabelle? L’aver approvato i bilanci per anni mi obbliga per il futuro ?

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

A norma dell’articolo 1124 c.c., primo comma, le spese occorrenti alla manutenzione ed alla ricostruzione delle scale devono essere ripartite tra i condomini per metà in ragione del valore delle rispettive porzioni esclusive e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. E’ opinione dominante, in dottrina ed in giurisprudenza, che il criterio suddetto, trovi piena e perfetta applicazione, salvo patto negoziale contrario, anche per quanto attiene alle spese di manutenzione e ricostruzione dell’impianto ascensore, ricorrendo identica ratio con la fattispecie di cui all’articolo 1124 c.c. delle scale (vedi ex plurimix Cass. Civile N° 2833 del 25.03.1999). Il successivo articolo 1138 c.c., primo comma, prevede poi la possibilità per l’Assemblea dei condomini, alla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno cinquecento millesimi, di disporre norme circa la ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino. Tale facoltà è da ritenersi comunque esercitatile nell’ambito dei confini segnati dai criteri legali di suddivisone delle spese, fissati dallo stesso Codificatore agli articoli 1123 c.c. e seguenti , non potendosi introdurre deroghe ai criteri medesimi, se non attraverso un accordo unanime di natura negoziale. Pertanto, nel caso l’Assemblea deliberi a maggioranza una modifica a tali criteri, porrebbe in essere un Atto al di fuori delle proprie competenze e come tale radicalmente nullo e/o inefficacie nei confronti del condomino dissenziente. Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza N° 2928 del 05.05.1980, hanno precisato come le attribuzioni dell’Assemblea dei condomini sono circoscritte alla verificazione ed applicazione dei criteri di riparto prefissati dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe, che possono scaturire soltanto da una convenzione a cui aderiscano direttamente tutti i condomini, pertanto la deliberazione assembleare che modifichi i criteri di riparto è inefficace nei confronti del condomino dissenziente, per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo, e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi entro i trenta giorni previsti dall’articolo 1137 c.c. . È quindi da ritenersi ammissibile la modifica del criterio di riparto di cui all’articolo 1124 c.c. per le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale e dell’ascensore, solamente con accordo unanime di tutti i condomini, o in presenza di un patto suggellato nell’ambito di un regolamento di condominio contrattuale, predisposto dall’originario proprietario, trascritto e richiamato nei diversi Atti di acquisto delle porzioni immobiliari componenti il Condominio. Se taluna giurisprudenza, specie in passato, ha ritenuto possibile desumere il consenso dei condomini in ordine alla approvazione o modifica di tabelle millesimali o criteri di riparto dai cosiddetti facta concludentia, ovverosia da una serie di comportamenti, costanti inequivoci e concludenti, dai quali evincere il consenso del condomino, è utile osservare come di recente la giurisprudenza del Supremo Collegio, soprattutto alla luce di un importante sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione – N° 943 del 30.12.1999 -emessa in materia di modifica del regolamento di condominio, ma con motivazioni del tutto analoghe e applicabili anche alle tabelle millesimali, è orientata nell’escludere la valenza dei facta concludentia per l’approvazione delle tabelle millesimali. Ad ogni buon conto, è poi da osservare che, la Suprema Corte nella sentenza N° 13592 del 12.10.2000, ha escluso che, l’approvazione dei bilanci condominiali, anche per più anni, ed il conseguente pagamento delle spese pro quota, costituiscano di per sé, circostanze induttive dell’esatta conoscenza, della piena consapevolezza e dell’inequivoca accettazione della modifica della tabella millesimale, tali da consentire, per un comune modo d’intendere, un determinato volere con un preciso contenuto sostanziale. Nel caso di specie, non ravvisandosi un accordo unanime sull’approvazione delle tabelle scale e ascensore, redatte in dispregio e a modifica del criterio legale di cui all’articolo 1124 c.c., consenso che neppure pare potersi ricondurre dalla mera approvazione dei bilanci (o dalla mancata impugnazione degli stessi), o dal pagamento delle quote di spesa (soprattutto se, nei prospetti contabili non veniva riportato il valore millesimale in discussione)  qualora l’Assemblea non riveda bonariamente le tabelle, parametrandole giustamente al dettato di cui all’articolo 1124 c.c., il condomino dissenziente ben  potrà ricorrere all’Autorità Giudiziaria. 

 

 

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