Gli interessi
di ritardato pagamento
delle spese
condominiali
Quesito
:
Nel mio condominio, l’assemblea deliberò di far pagare ai
condomini in ritardo con il versamento delle quote condominiali un interesse
del 10%. È corretto ?
Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di
Bologna
Dal combinato disposto
degli articoli 1282 e 1284 c.c., si evince che, i crediti liquidi ed esigibili,
di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, al saggio degli
interessi legali, ora del 2,5% annuo (dal 1 gennaio 2004), salvo diversa
pattuizione, che gli escluda o viceversa preveda, per iscritto, interessi in
misura superiore al tasso legale. Orbene con l’approvazione dei rendiconti e
dei piani di riparto e rateizzazione, allo scadere delle rate convenute
dall’Assemblea dei condomini, il credito del Condominio nei confronti del
singolo condomino diviene così liquido ed esigibile (in quanto determinato nel
suo ammontare e non sottoposto a termine non ancora scaduto), e come tale
automaticamente produttivo d’interessi nella misura del tasso legale, salvo
diversa pattuizione scritta, consacrata in una delibera assunta dall’unanimità
dei condomini, oppure nell’ambito di un regolamento di condominio contrattuale,
predisposto dall’originario unico proprietario, trascritto e richiamato negli
Atti di acquisto delle singole unità immobiliari. La giurisprudenza emessa sul
punto è orientata nel ritenere più che legittime pattuizioni contenute nei
regolamenti contrattuali, volte a prevedere interessi convenzionali, clausole
penali o sanzioni particolari a carico dei condomini morosi. Non si può
viceversa comprendere nei poteri assembleari la delibera, a maggioranza, di un
tasso d’interesse superiore a quello legale, e pertanto il condomino
dissenziente potrebbe eccepirne la nullità, anche oltre il limite temporale dei
trenta giorni di cui all’articolo 1137 c.c.. |