Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Gli interessi di ritardato pagamento

delle spese condominiali

 

 

Quesito :

 

 

Nel mio condominio, l’assemblea deliberò di far pagare ai condomini in ritardo con il versamento delle quote condominiali un interesse del 10%. È corretto ?

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Dal combinato disposto degli articoli 1282 e 1284 c.c., si evince che, i crediti liquidi ed esigibili, di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, al saggio degli interessi legali, ora del 2,5% annuo (dal 1 gennaio 2004), salvo diversa pattuizione, che gli escluda o viceversa preveda, per iscritto, interessi in misura superiore al tasso legale. Orbene con l’approvazione dei rendiconti e dei piani di riparto e rateizzazione, allo scadere delle rate convenute dall’Assemblea dei condomini, il credito del Condominio nei confronti del singolo condomino diviene così liquido ed esigibile (in quanto determinato nel suo ammontare e non sottoposto a termine non ancora scaduto), e come tale automaticamente produttivo d’interessi nella misura del tasso legale, salvo diversa pattuizione scritta, consacrata in una delibera assunta dall’unanimità dei condomini, oppure nell’ambito di un regolamento di condominio contrattuale, predisposto dall’originario unico proprietario, trascritto e richiamato negli Atti di acquisto delle singole unità immobiliari. La giurisprudenza emessa sul punto è orientata nel ritenere più che legittime pattuizioni contenute nei regolamenti contrattuali, volte a prevedere interessi convenzionali, clausole penali o sanzioni particolari a carico dei condomini morosi. Non si può viceversa comprendere nei poteri assembleari la delibera, a maggioranza, di un tasso d’interesse superiore a quello legale, e pertanto il condomino dissenziente potrebbe eccepirne la nullità, anche oltre il limite temporale dei trenta giorni di cui all’articolo 1137 c.c..

 

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