Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


IL DECORO ARCHITETTONICO DEI FABBRICATI

 

 

Quesito:

  

Alle assemblee del mio condominio, spesso si parla di decoro architettonico, in occasione delle richieste che si susseguono per l’installazione di condizionatori, doppi vetri e inferiate, potreste chiarirmi meglio di cosa si tratta e quali sono i diritti dei condomini al riguardo ?

   

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

 

Come ha definito la Suprema Corte di Cassazione nella nota sentenza N° 1472 del 13.07.1965, il decoro architettonico di un edificio, che in misura più o meno rilevante sussiste per tutti i fabbricati, ed anche per quelli di carattere popolare, risulta dall’insieme delle linee e dei motivi architettonici e ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono alle varie parti dell’edificio stesso nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e più o meno apprezzabile. Esso è opera particolare di colui che ha costruito l’edificio e di colui che ha redatto il progetto, ma una volta ultimata la costruzione costituisce un bene cui sono direttamente interessati tutti i condomini e che concorre a determinare il valore sia delle proprietà individuali che di quella collettiva sulle parti comuni. L’articolo 1120 c.c. vieta poi tutte quelle innovazioni che possano alterare il decoro architettonico, come pure il successivo articolo 1122 c.c.  introduce il divieto al singolo condomino di eseguire nelle porzioni di proprietà esclusiva opere che possano recare danno alle parti comuni (ben potendosi comprendere nel divieto in parola il danno al decoro architettonico). L’articolo articolo 1138 c.c. nel riconoscere all’Assemblea dei condomini la facoltà di darsi delle regole per la tutela del decoro architettonico, per un verso, ammette la possibilità dei condomini di valutare l’impatto di un intervento sull’estetica del fabbricato, eventualmente ritenendolo non in dispregio al decoro architettonico e pertanto autorizzandolo con la maggioranza degli intervenuti all’Assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, e per l’altro verso, con l’utilizzo del termine “tutela” afferma nel contempo l’impossibilità per l’Assemblea di asseverare la violazione dello stesso. Si consideri poi, ad ulteriore conferma, che lo stesso articolo 1138 c.c. sancisce l’impossibilità di derogare all’articolo 1120 c.c., che disciplina le innovazioni, per l’appunto con il limite di non alterare il decoro architettonico. Dovrebbero così ritenersi radicalmente nulle tutte quelle delibere con le quali l’Assemblea autorizzi a maggioranza opere lesive del decoro architettonico, in quanto prese in eccesso di potere dell’Organo assembleare. Possiamo poi mutuare dalla numerosa giurisprudenza pronunciatasi in materia di decoro architettonico che, il Giudice, nel valutare l’impatto di un intervento sull’estetica del fabbricato, dovrà tener conto delle caratteristiche del singolo edificio, al fine di evincere la significatività o meno dell’alterazione - ritenendosi così per converso ammissibili interventi di trascurabile entità -  come pure dovrà considerare le preesistenti condizioni del fabbricato, nonché se su di esso avessero o meno già inciso precedenti innovazioni, con la conseguenza che, una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era già stata menomata da precedenti lavori, ovvero che sia di mediocre livello architettonico (vedi in tal senso ex plurimix Cassazione civile N° 3549 del 29.07.1989 e N°16098 del 27.10.2003). Occorre poi aggiungere che, il Giudice, dovrà altresì procedere alla ponderazione del sacrificio dell’estetica da un lato, con il diritto del condomino, dall’altro lato, di utilizzare al meglio il proprio immobile, e le parti comuni, ex art. 1102 c.c., anche a seguito delle possibilità offerte dai progressi tecnologici (si pensi agli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria) e con i diritti, anche di rango costituzionale, eventualmente sottesi, mi riferisco al diritto alla salute, spesso invocato nel caso d’installazione di un condizionatore esterno, o al diritto all’informazione per il caso d’installazione di antenne o altri sistemi di comunicazione. Ciò premesso, nel caso in cui un condomino richieda all’Assemblea di pronunciarsi in ordine alla possibilità di installare una canna fumaria o un condizionatore sulle facciate dello stabile condominiale, i condomini dovranno procedere ad una prima analisi dell’impatto dell’intervento sull’estetica del fabbricato e nel solo caso non ravvisino una significativa ed apprezzabile lesione del decoro architettonico dello stesso, potranno acconsentire all’installazione del manufatto sulle o nelle parti comuni, deliberando con il quorum di cui all’articolo 1136, 2° comma c.c., ovverosia con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Il condomino assente o dissenziente, potrà comunque impugnare giudizialmente il deliberato assembleare, non condividendo la valutazione dell’organo assembleare. Od ogni buon conto, per evitare lunghe ed onerose vertenze giudiziarie, sarebbe opportuno che, in casi simili, i condomini per meglio orientare il proprio convincimento e giustificarlo dinnanzi al Giudicante che eventualmente potrebbe essere adito, affrontassero il problema incaricando preventivamente un tecnico per la valutazione estetica dell’intervento e per il vaglio e suggerimento di ipotesi alternative o precisazioni da imporre nell’esecuzione delle opere.

 

A.L.A.C.  BOLOGNA  Strada Maggiore 23 - 40125 Bologna  Tel 051.6487411  Fax 051.6487822