Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


L’installazione dell’impianto ascensore

– riparto delle spese -

 

Quesito:

 

Gradirei sapere come debbano essere ripartite le spese d’installazione di un ascensore in un edificio, ed i successivi costi di gestione e manutenzione ?

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

 

L’installazione di un impianto ascensore in un edificio originariamente sprovvisto, rappresenta un opera innovativa, come ci ha chiarito un consolidato orientamento giurisprudenziale, talché i relativi costi dovranno essere sostenuti tra tutti i condomini che traggono utilità dall’opera secondo il rispettivo valore millesimale, ex art. 1123 c.c. . Viceversa, per le spese che successivamente si dovranno sostenere per la manutenzione, funzionamento e ricostruzione dell’impianto dovrà trovare applicazione l’articolo 1124 del c.c., in virtù del quale, i costi dovranno essere ripartiti tra i condomini per metà in relazione al valore dal piano o porzione di piano e per l’altra parte in base all’altezza di quest’ultimi. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza del 25.03.2004, la N° 5975, ha avuto modo di affermare che in tema di Condominio la regola posta dall’articolo 1124 c.c. relativa alla manutenzione e ricostruzione delle scale è applicabile per analogia, ricorrendo la medesima ratio, alle spese di manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente, nell’ipotesi, invece d’installazione ex novo dell’impianto ascensore trova viceversa applicazione la disciplina dell’articolo 1123 c.c. . Ad ogni buon conto si tenga presente che, i condomini all’atto della delibera, potranno unanimemente darsi una diversa disciplina sia per le spese d’impianto, sia per quelle di funzionamento (vedi conformemente Cass. Civ. N° 6499 del 06.11.1986).

 

 

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