L’installazione dell’impianto ascensore
– riparto delle spese -
Quesito:
Gradirei sapere come
debbano essere ripartite le spese d’installazione di un ascensore in un
edificio, ed i successivi costi di gestione e manutenzione ?
Risponde
: ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
L’installazione
di un impianto ascensore in un edificio originariamente sprovvisto, rappresenta
un opera innovativa, come ci ha chiarito un consolidato orientamento
giurisprudenziale, talché i relativi costi dovranno essere sostenuti tra tutti
i condomini che traggono utilità dall’opera secondo il rispettivo valore
millesimale, ex art. 1123 c.c. . Viceversa, per le spese che
successivamente si dovranno sostenere per la manutenzione, funzionamento e
ricostruzione dell’impianto dovrà trovare applicazione l’articolo 1124 del
c.c., in virtù del quale, i costi dovranno essere ripartiti tra i condomini per
metà in relazione al valore dal piano o porzione di piano e per l’altra parte
in base all’altezza di quest’ultimi. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza del 25.03.2004, la N° 5975, ha avuto modo di affermare che in tema di Condominio la regola posta dall’articolo
1124 c.c. relativa alla manutenzione e ricostruzione delle scale è applicabile
per analogia, ricorrendo la medesima ratio, alle spese di manutenzione e
ricostruzione dell’ascensore già esistente, nell’ipotesi, invece
d’installazione ex novo dell’impianto ascensore trova viceversa
applicazione la disciplina dell’articolo 1123 c.c. . Ad ogni buon conto si
tenga presente che, i condomini all’atto della delibera, potranno unanimemente
darsi una diversa disciplina sia per le spese d’impianto, sia per quelle di
funzionamento (vedi conformemente Cass. Civ. N° 6499 del 06.11.1986).
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