Il Credito d’esercizio nel passaggio di proprietà d’immobili in Condominio
ARTICOLI PUBBLICATI SULLA REPUBBLICA DEL 12/11/2006
2) Quesito:
Amministro il solo condominio ove abito e vorrei un consiglio su quale sia la soluzione più corretta, nel caso di vendita di un appartamento, ove a chiusura esercizio permanga un credito a favore del condomino che ha venduto. Devo restituire la somma al venditore, oppure la devo scalare dalla prima rata di acconto del nuovo proprietario?
Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
Qualora a chiusura esercizio risulti un credito a favore del condomino che vendette il proprio immobile, a quest’ultimo dovrà essere rimesso da parte del Condominio, e non viceversa all’acquirente dell’immobile. Infatti, salvo diversa pattuizione tra le parti nell’Atto di vendita, il credito del condomino, a fronte di maggiori acconti rispetto alle spese condominiali effettivamente sostenute dal Condominio nell’esercizio, permane nella disponibilità del venditore dell’unità immobiliare, ed il Condominio, debitore, estingue, pertanto, correttamente il suo debito, pagando a quest’ultimo e non al nuovo condomino. Nel caso, non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 63, 2° comma, delle disposizioni di attuazione al codice civile, che prevede, infatti, la solidarietà tra acquirente e venditore di un immobile in condominio, rispetto alle sole spese e non anche per eventuali crediti. Ad ogni buon conto, risulterà opportuno che, l’Amministratore in caso di compravendita di una delle unità immobiliari costituenti il Condominio, si premuri di acquisire i recapiti ove contattare il venditore, e dia comunicazione a quest’ultimo ed al nuovo proprietario del risultato contabile derivante dalla chiusura d’esercizio.
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