Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


ARTICOLI PUBBLICATI SULLA REPUBBLICA DEL 16/07/2006

 

2) Quesito:

Nel condominio ove ho un appartamento, parte dei condomini vogliono andare in causa contro un condomino che sta installando un ascensore nel vano scale condominiale. Per me va bene sia che lo installi che non, visto che abito al piano terreno. L’amministratore ha convocato l’assemblea per decidere di andare in causa. Una mia amica mi ha detto che, posso separarmi dalla causa non pagando nulla ? è vero come devo comportarmi

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

             A norma dell’articolo 1136 c.c., quarto comma, i condomini deliberano le liti attive e passive con il quorum di cui al secondo comma dello stesso articolo, ovverosia alla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Il Codificatore ha poi previsto la facoltà per il condomino che non condivida le intese della maggioranza di dissociarsi dalla lite, separando così la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della stessa per il caso di soccombenza. Infatti a mente dell’articolo 1132, primo comma c.c.: “Qualora l’Assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’Amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, per il caso di soccombenza. L’Atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione”. Si è discusso in dottrina ed in giurisprudenza sulla valenza da attribuire ai termini“atto notificato” utilizzati nella predetta norma, ovverosia se, il Legislatore abbia così inteso richiedere che, la volontà del condomino dissenziente di dissociarsi dalla lite deliberata dalla maggioranza assembleare sia portata a conoscenza dell’Amministratore con un Atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, o diversamente si possano comunque ammettere altre forme, meno “solenni”, quali la raccomandata o la dichiarazione a verbale assembleare. Secondo una datata decisione della Suprema Corte di Cassazione, a tutt’oggi incontrastata, la dichiarazione del condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini per il caso di soccombenza nella lite che l’Assemblea condominiale ha deliberato, è un Atto giuridico recettizio di natura sostanziale, da portarsi in quanto tale, tempestivamente a conoscenza dell’Amministratore, ma per il quale non sono necessariamente richieste altre forme solenni ne la notificazione a norma della legge processuale; nel caso sotteso alla decisione della Corte si ritenne valida la dichiarazione di dissenso comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (Cass. Civile N° 2967 del 15/06/1978). Si ritiene così che, il termine “notificato” starebbe piuttosto per “comunicato” per iscritto, ammettendosi da parte di taluna dottrina anche la dichiarazione verbalizzata in assemblea, soprattutto sulla considerazione che, non vi sarebbe alcun valido motivo perché il dissenso non dovrebbe ritenersi valido quando fosse formalizzato a verbale dopo l’assunzione della delibera. Pertanto, nel caso di specie, qualora il lettore partecipi all’Assemblea, per dissociarsi dalla lite dovrà anzitutto votare contro alla promozione dell’azione giudiziaria, dopodiché, nel caso questa venga comunque deliberata dalla maggioranza dei condomini, comunicare all’Amministratore la propria volontà con Atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, o con mera raccomandata con ricevuta di ritorno (facendo fede sul predetto orientamento giurisprudenziale e dottrinale), purché  la comunicazione pervenga entro trenta giorni dalla delibera; ad abundantiam potrebbe comunque far verbalizzare, successivamente alla delibera di maggioranza per l’instaurazione della lite, la propria dichiarazione di dissociarsi dalla stessa agli effetti di cui all’articolo 1132 c.c..

 

 

 

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