Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


ARTICOLI PUBBLICATI SULLA REPUBBLICA DEL 17/09/2006

 

2) Quesito:

In un edificio del centro di Bologna composto da più appartamenti e più scale di accesso ai medesimi, sprovvisto di impianto ascensore, un gruppo di condomini vorrebbe costruire un impianto posizionandolo al posto di una stretta scala di servizio – che verrebbe completamente rimossa. Abitando al piano primo non sono interessato all’impianto, però mi interessa la scala, a me molto utile – specie con quando ho le borse della spesa - in quanto è la più prossima al mio appartamento. Io non vorrei pagare le spese dell’ascensore e trovare un accordo con gli altri condomini.

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

             L’Installazione di un ascensore in uno stabile originariamente sprovvisto è ritenuta dalla gran parte della giurisprudenza una innovazione ex art. 1120 c.c., come tale deliberabile con le maggioranze di cui al quinto comma dell’articolo 1136 c.c., ovverosia con la maggioranza dei partecipanti al Condominio che rappresenti i due terzi del valore dell’edificio. Tale quorum deliberativo, nel caso poi di applicabilità della Legge N° 13/1989, come sancito al primo comma dall’articolo 2 della medesima, per l’Assemblea in seconda convocazione - si ridurrebbe alla maggioranza di almeno un terzo dei partecipanti al Condominio che rappresenti un terzo del valore millesimale (3° comma dell’articolo 1136 c.c.). Per quanto disposto poi dal successivo articolo 1121 c.c. in tema di innovazioni gravose e voluttuarie, è ammessa la facoltà del condomino dissenziente di esonerarsi dalla spesa attraverso la non utilizzazione dell’opera, se questa è suscettibile di utilizzazione separata. Qualora l’innovazione non possa essere utilizzata separatamente questa si ritiene vietata, salvo il caso di accollo della quota di spese del dissenziente da parte del gruppo di condomini promotori e sostenitori dell’opera. Ciò premesso, pur dovendosi valutare la gravosità e voluttuarietà dell’innovazione con riferimento alle condizioni oggettive dell’immobile, e quindi con riferimento al caso concreto, vi sono diversi precedenti in giurisprudenza nei quali è stata affermata l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 1121 c.c. relativamente all’installazione di un impianto ascensore in stabili originariamente privi. Trattandosi poi, nel caso specifico, di un operazione che comporterà la demolizione integrale di una scala di servizio, qualora si formassero le maggioranze assembleari suddette, per la delibera dell’opera, troverà applicazione il disposto di cui all’articolo 1121 c.c., secondo comma, in virtù del quale, dinnanzi al dissenso anche di un solo condomino l’opera si dovrà ritenere vietata, salvo il caso di assunzione delle quota di spesa da quest’ultimo dovuta da parte degli altri condomini. La particolarità del caso sottoposto richiede un ulteriore considerazione, ovverosia: pur essendo sostenibile l’applicazione dell’articolo in parola e dunque l’esclusione del condomino dissenziente dalle spese d’installazione dell’impianto ascensore, d’altra parte non pare altrettanto difendibile una esenzione perenne dalle spese di funzionamento di un impianto che verrebbe comunque utilizzato anche dal condomino dissenziente, soprattutto se si considera che, per la morfologia dello stabile, il condomino continuerà a godere delle scale d’ingresso principale e gli verrebbe meno solamente l’utilità di una scala di servizio, che comunque, seppur in misura certamente minore di un impianto ascensore, necessita di manutenzioni e pulizie. Parrebbe dunque equo raggiungere un accordo tra i condomini, nel senso di escludere il condomino dissenziente dalle spese di installazione, con l’impegno di questo a partecipare alle spese di funzionamento del nuovo impianto ascensore.

 

 

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