Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Controversia sulla proprieta' del sottotetto.

 

 

Quesito :

 

 

Sono proprietario di un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina di quindici unità immobiliari. Nel mio rogito d’acquisto non si fa menzione del sottotetto. Vorrei spere in sostanza se, i locali del sottotetto sono sempre e comunque di pertinenza dei proprietari dell’ultimo piano ?

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

 

Nell’assenza di specifiche indicazioni rinvenibili nei rogiti d’acquisto o al limite nel regolamento di Condominio, per attribuire la titolarità del sottotetto potrà ricorrersi vuoi all’articolo 1117 c.c., assumendolo come condominiale in forza della cosiddetta presunzione di comunione introdotta dal citato articolo, vuoi come pertinenza dell’ultimo piano, ex articolo 817 c.c., se ed in quanto durevolmente e strutturalmente destinato a servizio di quest’ultimo. Infatti, l’articolo 1117 c.c. pur non elencando espressamente il sottotetto nel novero dei beni comuni, riconosce come tali quei beni necessari all’uso ed al servizio comune, purché il titolo non disponga diversamente. In giurisprudenza si è formato un consolidato orientamento per il quale è da ritenersi il sottotetto pertinenza del sottostante appartamento solamente nel caso questo sia una mera “camera d’aria” o “palco morto” (di altezza tale da non essere utilizzato nemmeno come deposito – 1,25 metri massimo -, privo di prese d’aria e di pavimentazione), avente pertanto il solo scopo di fungere da intercapedine per isolare dal freddo, dal caldo e dall’umidità l’appartamento sottostante, oppure quando sia con lo stesso strutturalmente collegato, quindi con un accesso diretto ed esclusivo al suo interno. Viceversa quando il sottotetto sia composto da un ambiente separato, utilizzabile, anche solo potenzialmente, per gli scopi condominiali, quale transito da e per il tetto, deposito di materiali (si pensi alle scorte di tegole), stenditoio comune, appoggio di centraline o di altri impianti, con accesso diretto dal vano scale questo è da presumesi comune ex articolo 1117 c.c.. Il Supremo Collegio ha così ritenuto che, il sottotetto è comune quando risulti in concreto per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di comune interesse (vedi ex plurimix Cass. Civ. N° 18091 del 19.12.2002 e N°8968 del 20.06.2002). Pertanto per decidere la proprietà del sottotetto nell’assenza di qualsivoglia indicazione negli Atti di acquisto, occorrerà un’attenta analisi morfologica dello stato dei luoghi volto a stabilire se il sottotetto integri una mera “camera d’aria” o un vano autonomamente utilizzabile.

 

 

A.L.A.C.  BOLOGNA  Strada Maggiore 23 - 40125 Bologna  Tel 051.6487411  Fax 051.6487822