Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


La soppressione dell’impianto centralizzato di riscaldamento

e la creazione di più impianti autonomi

 

 

Quesito:

 

Nel mio condominio vogliono passare dall’impianto di riscaldamento centralizzato ad impianti autonomi. L’Amministratore dice che questo è possibile con la maggioranza semplice di 500 millesimi. Poiché io dovrei subire molti disagi, quali la rottura dei pavimenti, vorrei sapere se è ciò è corretto e come dovranno essere divise le spese.

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

La legge N° 10 / 1991,“Norme in materia di uso razionale dell’energia, risparmio energetico …”, prevede all’articolo 26 la possibilità per l’Assemblea dei condomini di deliberare a maggioranza delle quote millesimali gli interventi in parti comuni volti al contenimento del consumo energetico, tra i quali, per espressa previsione al precedente articolo 8, lettera g, la trasformazione di impianti centralizzati in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, dotati di sistema automatico di regolazione delle temperature e con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari. Poiché la citata norma richiama testualmente i soli interventi in parti comuni, autorevole dottrina ha inteso che, non possa farsi riferimento alla stessa per la trasformazione di un impianto da centralizzato in più individuali, atteso che, ciò non riguarda solo parti comuni ma anche parti esclusive, e si traduce di fatto in una soppressione di un servizio comune, per la quale è richiesta l’unanimità dei consensi. La giurisprudenza intervenuta sul punto è però orientata nell’ampliare l’operatività del disposto, sulla superiore considerazione della finalità socio – economica della legge di razionalizzare i consumi energetici, riconoscendo dunque che, l’Assemblea a maggioranza dei millesimi può legittimamente deliberare l’intervento di trasformazione dell’impianto centralizzato in più autonomi (vedi in tal senso Cass. Civ. N°1166 del 29 gennaio 2002). Ad ogni buon conto, occorre anche considerare il fatto che, il predetto intervento spesso comporta la necessità d’installare più di canne fumarie esterne, con l’inevitabile implicazione di una serie di problematiche in merito al decoro architettonico dello stabile, materia addirittura sottratta al sindacato Assembleare, nel senso che, ogni condomino potrà assumere dinnanzi al Giudicante la violazione del decoro architettonico a seguito dell’installazione di dette canne fumarie. In conclusione, alla luce del richiamato e consolidato orientamento giurisprudenziale, oggi è da ritenersi deliberabile con la maggioranza delle quote millesimali l’intervento di trasformazione dell’impianto centralizzato in più autonomi, con il limite di posizionare le canne fumarie in maniera da non pregiudicare il decoro architettonico dello stabile, prendendo anche opportuni accorgimenti quali la colorazione delle stesse come le facciate perimetrali, ripartendo le spese per opere edili da eseguire all’interno degli appartamenti, per lo smantellamento del vecchio impianto e la creazione di nuovi, come pure per l’installazione delle canne fumarie o altro, secondo i millesimi di comproprietà, rimanendo a carico dei singoli esclusivamente i costi per le caldaie personali da installarsi. Diversamente ritenere che, l’intervento è deliberabile a maggioranza, ma i costi per le opere edili all’interno degli appartamenti e per l’installazione delle canne fumarie rimangono sui singoli proprietari, creerebbe un ingiustificabile differenziazione tra i condomini a seconda delle caratteristiche dei loro appartamenti, della dislocazione degli impianti ed in particolare tra i proprietari dei piani alti più vicini al tetto  che andrebbero incontro a minori costi per la realizzazione delle canne fumarie rispetto ai condomini dei piani bassi.

 

 

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