Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Accesso ai documenti tenuti dall’Amministratore
per il condomino

 

Quesito:

 

 

L’amministratore del mio condominio si rifiuta di mostrarmi la documentazione contabile riferita all’esercizio dell’anno precedente, che io vorrei invece controllare assieme ad una persona di mia fiducia. A tal proposito mi sono sentita dire che, ormai il bilancio è stato chiuso e che per una questione di privacy non posso avere copia delle spese.

 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

 

            Occorre anzitutto premettere che, nel nostro ordinamento, il Condominio negli edifici è essenzialmente inquadrabile: da un lato, come una proprietà complessa che si ha allorquando vi sono più parti comuni a servizio di diverse proprietà esclusive e dall’altro, come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica formato dai condomini, comproprietari delle parti comuni. L’incarico di amministrazione condominiale configura poi un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità nei rapporti tra Amministratore e ciascuno dei condomini delle disposizioni sul mandato di cui agli articoli 1703 c.c. e seguenti. L’Amministratore pertanto, nello svolgere le proprie funzioni, detiene, per conto dei condomini suoi mandanti, documentazioni a quest’ultimi afferenti, quali giustificativi di spese, estratti conto bancari, epistolari, verbali, polizze assicurative ecc.. e redige più bilanci a preventivo e consuntivo, come previsto dal combinato disposto degli articolo 1130 e 1135 c.c. . Da ciò, ne consegue il diritto del condomino di prendere visione della documentazione tenuta dall’Amministratore, eventualmente richiedendone copia, nel rispetto dello svolgimento dell’attività di quest’ultimo ed indipendentemente dal particolare interesse connesso alla verifica ai fini dell’approvazione dei bilanci. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza N° 15159 del 29.11.2001, superando precedenti giurisprudenziali che volevano il diritto del condomino di accedere alla documentazione in possesso dell’Amministratore condizionato alla sussistenza di un interesse concreto e attuale (escludendolo così nel caso di decorso dei termini di impugnazione del deliberato assembleare di approvazione dei bilanci), ha affermato che, ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall’Amministratore l’esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale, ma anche al di fuori di tale sede, senza necessità di specificarne le ragioni per le quali intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa, non sia contrario al principio generale di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti (vedi conformemente anche Trib. Bologna 9.04.2002 N° 1301). Nulla vale poi l’opposizione generica dettata da ragioni di privacy, posto che, come ribadito del Garante per la protezione dei dati personali, i condomini devono considerarsi contitolari di un medesimo trattamento dei dati di cui l’Amministratore ha la concreta gestione. La contitolarità rende pertanto lecita per ciascun condomino la conoscenza dei dati personali trattati dall’Amministratore per il Condominio, ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile (parere del 19 maggio 2000 Autorità Garante).

 

 

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