Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Lastrico Solare

 – responsabilità dell’appaltatore -

 

Quesito :

 

Dalla terrazza a lastrico sopra il mio appartamento si sono manifestate incipienti infiltrazioni. Come si dovranno pagare i costi per la sistemazione e la tinteggiatura del mio appartamento danneggiato ? Ci si può rifare sull’impresa che ha eseguito i lavori di rifacimento della terrazza due tre anni fa ?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Appare corretto suddividere tra i condomini i costi per le riparazioni del “terrazzo a livello” ed il ripristino dei luoghi sottostanti danneggiati, utilizzando, per analogia, il criterio di riparto dettato dall’articolo 1126 c.c., per i lastrici solari, ovverosia attribuendo un terzo della spesa al  “proprietario” esclusivo della terrazza ed i restanti due terzi tra tutti i condomini sottostanti coperti dalla stessa (suggerisco: in proporzione all’ampiezza delle porzioni di immobili rispettivamente coperti). Sul punto si veda conformemente, ex plurimix, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione N° 9009 del 11 settembre 1998, a mente della quale: “per il difetto di manutenzione, devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione della spesa stabiliti dall’articolo 1126 c.c.”. La giurisprudenza è costante nell’attribuire, per regola generale, a tutti i condomini, nelle proporzioni proposte dall’articolo 1126 c.c., la responsabilità e conseguenti oneri, indistintamente per la manutenzione, riparazione e ricostruzione del lastrico solare, o “terrazza a livello”, sull’assunto della comune utilità degli stessi; assolvendo entrambi la particolare (e prevalente) funzione di copertura per i condomini sottostanti, e la (secondaria) funzione di calpestio per il condomino che ne ha l’uso esclusivo. Tale responsabilità può essere poi temperata e sgravata dalla condotta del condomino che ha l’uso esclusivo, quale ad esempio, il posizionamento di numerose vasche porta fiori o addirittura giardini pensili, aggravando così enormemente gli oneri di manutenzione, oppure impedendo al Condominio di compiere le necessarie manutenzioni o al limite omettendo di avvertire il Condominio di situazioni tali da poter essere fonte di possibili danneggiamenti (così da ipotizzarsi una responsabilità del condomino che si accorga del ristagno di acque nel terrazzo a Suo uso esclusivo ed ometta di avvertire tempestivamente il Condominio). Quanto alla responsabilità e garanzia dell’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione del terrazzo, giurisprudenza e dottrina hanno esteso l’operatività della garanzia decennale di cui all’articolo 1669 c.c., ritenendo la sussistenza di gravi vizi costruttivi nel caso di infiltrazioni d’acqua piovana da tetti o lastrici solari. Infatti la Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza N° 4692 del 12 maggio 1999, sezione civile III°, ha affermato che: “Rientrano, tra i gravi difetti di costruzione quelli che interessano i tetti ed i lastrici solari, determinando infiltrazioni di acque piovane negli appartamenti sottostanti .”.  Di certo, occorrerà che, il terrazzo a lastrico sia stato rifatto completamente e non parzialmente riparato. In dottrina si assume infatti che, l’articolo 1669 c.c., in parola, possa trovare applicazione anche alla costruzione di sole parti di un immobile che presentino una loro propria autonomia o alle modifiche e riparazioni che riguardino una parte importante dell’opera.

 

 

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