Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


L’Installazione di canne fumarie in Condominio

 

ARTICOLO PUBBLICATO SU LA REPUBBLICA DEL 26/11/2006

 

1) Quesito:

Nel corso dei lavori di risanamento del mio appartamento si rende necessaria l’istallazione di una canna fumaria all’interno del cortile condominiale, ancorandola ad una parete comune. Vorrei sapere se ho bisogno dell’approvazione condominiale per la costruzione della canna in questione sul muro perimetrale dello stabile e se esistono delle distanze legali da rispettare. Qualora, inoltre, ai fini della costruzione, dovessi utilizzare dei ponteggi che vadano ad occupare parti di balconi di altri condomini, questi ultimi potrebbero impedirne l’istallazione?

Risponde : Avv. DEBORA LOLLI

             Gentile lettore, per prima cosa occorre consultare il regolamento condominiale, se esistente, per vedere come regola l’uso delle parti comuni. E’ poi necessario accertarsi che non ci siano vincoli, limitazioni, diritti di terzi che possano compromettere l’istallazione della canna fumaria. In generale, nell’edificio condominiale l’utilizzo delle parti comuni con impianti a servizio esclusivo di un appartamento esige non solo il rispetto delle regole dettate dall’art. 1102 c.c., relative all’uso delle cose comuni, ma anche l’osservanza delle norme del codice civile in materia di distanze, onde evitare la violazione del diritto di altri condomini sulla parte d’immobile di loro proprietà esclusiva. In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’inserimento della canna fumaria nel muro comune, oppure in appoggio ad esso, è legittima in quanto rientrante nella previsione dell’art. 1102 c.c., fatte salve alcune condizioni che devono essere rispettate affinché l’impianto non sia dannoso, pericoloso o lesivo di diritti altrui. In primo luogo, la canna fumaria dovrà essere posta a non meno di 75 cm dal più vicino lato delle finestre o dei balconi attigui ed, inoltre, dovrà essere posta in modo tale da non escludere o ridurre l’affaccio e la veduta dagli stessi. Occorrerà, poi, che la nuova costruzione non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio. A tale ultimo proposito, dunque, sarà conveniente che la canna fumaria sia posta sulla facciata prospiciente il cortile. Il lato sulla pubblica via, infatti, è normalmente sottoposto a maggior tutela in virtù del fatto che rappresenta quella parte dello stabile che, per la sua composizione di linee, spazi e soluzioni architettoniche, conferisce al medesimo un aspetto più armonioso. Ed, infine, il singolo partecipante al condominio ha diritto di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti l’uso concorrente della stessa. Poiché, dunque, l’istallazione di una canna fumaria da parte di un condomino nel muro di un edificio, rientra nell’uso della cosa comune, come tale non richiede né interpello, né consenso degli altri condomini. Per rispondere, infine, all’ultimo dei suoi quesiti, in merito alla possibilità degli altri condomini di opporsi all’istallazione dei ponteggi sul terrazzo o sul balcone di loro proprietà, è da ritenersi applicabile l’art. 843 c.c., il quale impone al proprietario di consentire al vicino l’accesso coattivo sul proprio fondo per permettergli di eseguire e/o di riparare un’opera propria o comune. E’ opportuno tuttavia valutare, eventualmente in sede di assemblea, se sussistono valide alternative all’utilizzo del balcone di proprietà dei condomini. Soluzioni che devono, comunque, contemperare tutti gli interessi in gioco. Infatti, come affermato da alcune pronunce di merito, l’obbligo imposto dall’art. 843 c.c. al proprietario è subordinato alla necessità del passaggio richiesto e, in quanto tale, va inteso in senso relativo e non assoluto, con equo contemperamento dei rapporti di vicinato, in base al principio del minor danno.

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