Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Normativa Sismica – Bologna

 

ARTICOLO PUBBLICATO SU LA REPUBBLICA DEL 26/11/2006

 

1) Quesito:

A richiesta di un condomino, proprietario del sottotetto, di uno stabile in condominio, da me amministrato in Bologna, è stata autorizzata l’esecuzione del sopralzo del tetto. Mi sono consegnati gli elaborati tecnici a firma di professionista, relativi anche ad una “verifica sismica” dell’intero edificio secondo il Decreto Ministeriale del 1996. Non è cambiata recentemente la normativa sismica? È possibile avere informazioni sul quadro normativo?

Risponde : Arch. ANTONIO D’AURIA

             La nuova normativa sismica è regolata dal Decreto Ministeriale del 14 settembre del 2005, entrato in vigore il 23 ottobre del 2005 approvando le nuove “Norme Tecniche per le costruzioni”. La legge n° 168 del 17 agosto del 2005 prevede un periodo di transitorietà di 18 mesi circa l’utilizzo in alternativa delle prescrizioni normative precedentemente in vigore, pertanto, fino al 23 aprile del 2007 è possibile progettare secondo le “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a., normale e precompresso e per le strutture metalliche” e “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, adottando anche le “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”, Decreto Ministeriale 1996. Il 10 ottobre del 2005, l’ex Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ing. Lunari, chiarisce che dal 24 ottobre del 2005 è obbligatorio utilizzare la nuova classificazione sismica del territorio. Il territorio del Comune di Bologna è inserito in zona 3, zona a bassa sismicità, pertanto, nel suo caso specifico, essendo un intervento edilizio soggetto a Permesso di Costruire o DIA presentato dopo il 23 ottobre dell’anno 2005, alla pratica edilizia dovrà essere obbligatoriamente presentata una dichiarazione asseverata da professionista abilitato e sottoscritta anche dalla proprietà, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, che dichiari la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal decreto ministeriale 14 settembre 2005, o in alternativa alla normativa precedente sulla medesima materia, con impegno a depositare il progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori strutturali unitamente alla dichiarazione di congruità con il progetto depositato (DIA) o rilasciato (Permesso di Costruire) come titolo edilizio.

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