Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


La “rumorositA' ” in Condominio

 

Quesito:

 

Gradirei sapere se, in un condominio con una trentina di condomini è permesso suonare strumenti musicali, esercitare il canto sia spontaneamente che professionalmente ? Il mio amministratore mi ha detto che per vietare i rumori questi devono superare la soglia della normale tollerabilità, ma come interpretare l’assunto ? Si possono vietare alcune attività particolarmente rumorose nel regolamento di condominio ?

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

            Il Condominio è un “luogo” di convivenza ove l’Uomo trascorre la propria vita, estrinseca le proprie attività domestiche e svolge le diverse occupazioni commerciali e professionali che caratterizzano la nostra comunità. Ne discende un “microcosmo” di possibili manifestazioni rumorose, soprattutto nell’odierna società caratterizzata da una forte impronta tecnologica, che vanno dal uso di televisori, stereo o altri  elettrodomestici al suono di strumenti musicali, dal vociare o dal cantare delle persone all’abbaiare dei cani, dal ticchettio prodotto dal camminare a tutti quei rumori connessi allo svolgimento delle normali “faccende di casa”; insomma una miriade di rumori, che, a seconda dell’ora, del periodo, del contesto e dell’intensità posso risultare più o meno fastidiosi. Il nostro Legislatore detta all’articolo 844 c.c., un principio generale in materia di immissioni che trova piena ed esclusiva applicazione anche ai rapporti tra proprietari di immobili in Condominio, nell’assenza di specifiche disposizioni rinvenibili nel Regolamento di Condominio. A mente del predetto articolo:“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”. All’Autorità Giudiziaria è pertanto rimessa la valutazione della liceità o meno delle immissioni attraverso un prudente apprezzamento, caso per caso, che tenga conto, da un lato, delle condizioni e destinazioni dei luoghi, delle attività normalmente svolte nel contesto ove si propagano le immissioni, del sistema di vita e delle abitudini della zona, anche in relazione alle particolarità del momento ed al mutamento delle esigenze, e dall’altro, contemperi gli interessi della proprietà con quelli della produzione e nel caso, affermando la priorità di un determinato uso. La Suprema Corte di Cassazione nell’applicare il suddetto articolo ai rapporti tra proprietari di immobili in Condominio ha ritenuto che, deve aversi riguardo per desumerne il criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, alla peculiarità dei rapporti condominiali ed alla destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari. In particolare, nel caso in cui il fabbricato non adempia ad una funzione uniforme e le unità immobiliari siano soggette a destinazioni differenti, ad un tempo ad abitazione e a esercizio commerciale, il criterio dell'utilità sociale, cui è informato l'art. 844 c.c., impone di graduare le diverse esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condomini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali le necessità di vita connesse all'abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all'esercizio di attività commerciali (Cass. Civile N° 3090 del 15.03.1993). La giurisprudenza ha poi differentemente valutato l’intensità delle immissioni, inizialmente riferendosi ad un criterio c.d. “assoluto”, in base al quale il limite di tollerabilità dei rumori era fissato nell’ambito di valori compresi in una “forchetta” tra i 35 ed i 50 decibel, per poi preferire il c.d. criterio “comparativo”, in base al quale per determinare la tollerabilità di un suono, deve essere tenuta in considerazione la c.d. “rumorosità di fondo”, ovverosia la fascia di rumorosità sulla quale si sommano le immissioni sonore oggetto di controversia; non vengono così fissati aprioristicamente dei limiti assoluti di tollerabilità, bensì si considerano illecite quelle emissioni che sono maggiori di tre decibel rispetto al rumore di fondo. Così, tra le tante, la  Corte d’Appello di Milano ha sentenziato che, ai fini della determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore, deve applicarsi il criterio che assume come punto di riferimento il rumore di fondo e che ritiene intollerabili le immissioni che lo superino di oltre tre decibel (sentenza N°637 del 28.02.1995), sulla “scia” della sentenza della Suprema Corte di Cassazione  N°38 del 6.01.1978. A seguito poi dell’emanazione del D.P.C.M. del 1.03.1991 (relativo ai limiti massimi di esposizione ai rumori nell’ambiente abitativo ed esterno) e successivamente all’introduzione nel nostro ordinamento della legge quadro sull’inquinamento acustico N°447 del 26.10.1995, si è posto il problema se tali normative comportassero o meno una deroga od un integrazione all’articolo 844 c.c. . Al riguardo la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto che, la legge quadro N°447/’95 (ed ancor prima il D.P.C.M. 1.03.1991) e l’articolo 844 c.c. siano norme reciproche ed autonome destinate ad operare su piani giuridici non interferenti, la prima riguardante i rapporti tra Amministrazioni Pubbliche e Cittadini che fissa i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, la seconda (l’art. 844 c.c.) finalizzata viceversa alla disciplina dei rapporti tra vicini nel godimento del proprio fondo. Così la Suprema Corte di Cassazione nell’esaustiva sentenza N°1151 del 27.01.2003 ha avuto modo di evidenziare che, la disciplina delle immissioni moleste nei rapporti tra privati non va ricercata nella legge 447/’95, dettata per regolamentare i rapporti c.d. “verticali” tra i privati e la Pubblica Amministrazione , bensì va rinvenuta nell’articolo 844 c.c. alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche le immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del Giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta. Ad ogni buon conto si osservi poi che, la Suprema Corte di Cassazione in una recentissima sentenza, la N °2166 del 31.01.2006, ha avuto modo di ribadire come il Giudice di merito nel valutare l’intensità delle immissioni non necessariamente deve ricorrere ad una precisa consulenza tecnica, non venendo in rilievo l’osservanza o meno di precisi limiti alle emissioni acustiche, bensì la tutela e la regolamentazione dei rapporti di buon vicinato.  La Corte ha pertanto ritenuto del tutto legittimo il ricorso alla prova testimoniale su circostanze di fatto che vengono a dimostrare le sensazioni fisiche di percezione dell’intollerabilità delle emissioni, specie nel caso in cui le immissioni siano discontinue e come tali di difficile verifica e riproducibilità sul piano sperimentale. Quanto poi alla possibilità di vietare alcune attività particolarmente rumorose o prevedere margini di valutazione più restrittivi di quelli di cui all’articolo 844 c.c., è principio consolidato in giurisprudenza che, il Regolamento di Condominio c.d. “contrattuale” (vuoi predisposto dal costruttore-originario proprietario, vuoi approvato dall’unanimità dei condomini) può contenere limiti al godimento delle singole proprietà esclusive. Ne consegue che, qualora il Regolamento di Condominio faccia divieto di adibire le singole proprietà esclusive a predeterminate attività, o ponga diversi criteri di valutazione della rumorosità, basterà  accertare la violazione della norma regolamentare per determinare l’illegittimità dell’attività, riferendosi al criterio valutativo previsto dalla disposizione convenzionale  anziché all’articolo 844 c.c. (v. conformemente Cass. Civile N° 23 del 7.01.2004).

 

 

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