Il Condizionatore in Condominio
ARTICOLO PUBBLICATO SU LA REPUBBLICA DEL 10/06/2007
Quesito:
A breve ci dovremmo trovare nella consueta assemblea di condominio. Un condomino a richiesto all’amministratore del nostro condominio di inserire all’ordine del giorno la discussione sulla sua richiesta d’installazione di un condizionatore sulla facciata secondaria, lato interno cortile comune. Con quale maggioranza si dovrà prendere tale decisione, in senso positivo o negativo?
Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
Occorre anzitutto premettere che, i muri perimetrali degli stabili in Condominio sono beni comuni a tutti i condomini, ex articolo 1117 c.c. . I condomini hanno, pertanto, la facoltà di disciplinarne l’uso e la modifica, con particolare attenzione alla tutela del decoro architettonico di tutto il caseggiato, attraverso disposizioni di natura regolamentare ai sensi dell’articolo 1138 c.c.; norme che, a loro volta, dovranno essere formulate nel rispetto del diritto in capo al singolo condomino di utilizzare le parti comuni per necessità di carattere personale. Difatti, a norma dell’articolo 1102 c.c., il condomino può servirsi della cosa comune e modificarla, rispettandone la destinazione d’uso ed in maniera tale da non impedire agli altri condomini di farne parimenti uso, con il limite, poi, di non alterare il decoro architettonico dello stabile, trovando piena applicazione alla casistica in esame, in via analogica per identità di “ratio”, il secondo comma dell’articolo 1120 c.c. (sia pure formulato in materia d’innovazioni), come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza N° 12343 del 22 agosto 2003. Il citato articolo 1138 c.c., riconosce, dunque, ai condomini la possibilità di regolamentare l’utilizzo dei beni comuni e di prevedere norme a tutela del decoro architettonico, con la maggioranza degli intervenuti all’Assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (ex articolo 1136, secondo comma, c.c.).
E’ bene poi precisare che, il decoro architettonico, è un bene comune, che attiene alla sfera soggettiva di tutti i condomini, incidendo direttamente sul valore delle singole unità immobiliari, e, per consolidata giurisprudenza, consiste nell’estetica dell’edificio, intesa come l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota determinante, imprimendo alle varie parti dello stesso armonia e fisionomia, senza che debba trattarsi necessariamente di edifici di particolare pregio artistico. Come pure, la valutazione circa l’eventuale pregiudizio di un intervento sul decoro architettonico, rimessa al Giudice, tiene conto della rilevanza dello stesso rispetto alle caratteristiche dell’edificio, alla propria unitarietà di linee e di stile e se su di esso avessero inciso negativamente precedenti opere (vedi a conferma Cassazione Civile N° 16098 del 27 ottobre 2003). Si presti infine attenzione sul fatto che, i poteri dell’Assemblea dei condomini sono circoscritti alla tutela del decoro architettonico ed all’adozione di norme così finalizzate, e, per converso, questa non potrà autorizzare, se non all’unanimità, interventi in dispregio dello stesso.
Orbene, nel caso d’installazione di un impianto di condizionamento a servizio di un appartamento in Condominio, con motore esterno da posarsi sulla facciata perimetrale, il diritto del condomino all’installazione di un proprio condizionatore, troverà limite nella tutela del decoro architettonico dello stabile. Il condizionatore non dovrà poi, nel contempo, costituire fonte di intollerabili immissioni acustiche, o stillicidio d’acque, per le abitazioni adiacenti. Sul punto, la giurisprudenza, ha giudicato illegittima l’installazione di condizionatori mastodontici e sporgenti tali da turbare l’equilibrio estetico dell’edificio, ritenendo del tutto irrilevante il fatto che la facciata sulla quale venga posto l’apparecchio sia esposta al pubblico o solo ai condomini (Tribunale di Milano 9 gennaio 2004), come pure, ha ritenuto legittima esternazione del diritto del condomino riconosciuto dall’articolo 1102 c.c., l’installazione di impianti non estremamente invasivi. Così, il Tribunale di Napoli, con sentenza N° 10541, del 21 ottobre 2003, ha ammesso l’installazione da parte del singolo condomino di un impianto di condizionamento su un prospetto interno al fabbricato, sull’assunto che, il condomino può liberamente usare la cosa comune, anche in modo particolarmente intenso, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., entro i limiti imposti dalla norma. Il Tribunale partenopeo ha, di conseguenza, ritenuto non necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea, affermando poi che, nel caso questa intervenisse, la delibera dovrebbe inquadrarsi come apprezzamento del fatto che l’uso più intenso non impedisce il pari uso degli altri condomini. In altri precedenti giurisprudenziali, i condomini interessati all’installazione di un condizionatore non hanno poi mancato di sottolineare la necessità dell’impianto, per una migliore vivibilità degli ambienti e quale esternazione del proprio diritto alla salute, come tale costituzionalmente garantito e sancito dall’articolo 32 della nostra carta costituzionale.
Nel caso di specie, valutata preliminarmente l’esistenza di apposite disposizioni di natura regolamentare vigenti nel Condominio, nell’assenza di quest’ultime, l’Assemblea chiamata ad autorizzare o meno l’installazione del manufatto, dovrà aver cura di ponderare la richiesta sotto il profilo della eventuale lesione del decoro architettonico e della possibilità di analogo uso della muratura comune da parte degli altri condomini, pronunciandosi con delibera da assumersi alla maggioranza degli intervenuti all’Assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (ex art. 1136, secondo comma, c.c.). Tale decisione potrà, comunque, essere impugnata giudizialmente da quei condomini che lamentino la lesione del decoro architettonico del fabbricato o il pregiudizio al “pari uso”, come pure, nel caso di rifiuto, il richiedente potrà impugnare il deliberato sostenendo, viceversa, la lesione del proprio diritto di servirsi della cosa comune, adducendo che, il manufatto non è di per sé lesivo del decoro architettonico dello stabile, o di altro diritto dei condomini. |