Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Il locale scantinato

 

ARTICOLO PUBBLICATO SU LA REPUBBLICA DEL 12/04/2007

 

Quesito:

Ho un appartamento in un grosso condominio. Da molto tempo le pulizie sono affidate ad una impresa che usa un ampio disimpegno comune, nello scantinato per riporvi il materiale occorrente. Tale spazio è stato chiuso dall’impresa, la quale impedisce l’accesso a noi condomini. Alcuni di noi ritengono che qui vi sia stato realizzato anche un bagno e vi venga riposto mobilio del titolare dell’impresa. Alcuni condomini non vedono problemi da ciò. Come comportarci?

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

             Ogni spazio condominiale dovrebbe essere utilizzato per la sua naturale destinazione a servizio delle esigenze di tutta la collettività condominiale, la quale, proprietaria del bene, ha la facoltà di deliberarne il mutamento di destinazione, le modalità di utilizzo ed eventualmente la concessione a terzi in godimento, dietro corresponsione di un canone a favore di tutti i condomini, qualora il godimento diretto degli stessi risulti difficoltoso e non conveniente in relazione alla natura del bene. Ciò premesso, è comprensibile che, specie in complessi molto articolati, uno spazio comune possa essere destinato al ricovero degli attrezzi dell’impresa per la pulizia dello stabile (evitando così che, quest’ultima gli trasporti con sé, di volta in volta, in occasione dei diversi interventi) come pure, che, tale area venga chiusa per evitare il furto dei medesimi (pur rimanendo nel possesso del Condominio e per questo del Suo Amministratore – il quale ne dovrebbe con ciò conservare una chiave), ma, ritengo che, ecceda indubbiamente il limite della concessione il deposito in tale locale di materiale per finalità del tutto estranee alla pulizia del fabbricato, che nello stesso si sia abusivamente realizzato un servizio igienico da parte dell’impresa di pulizie e si impedisca l’accesso ai condomini o all’Amministratore, traducendosi ciò, in un indebita utilizzazione di spazi comuni, che, peraltro, vengono così sottratti dall’utilizzazione di tutti i condomini, che potrebbero, viceversa, ricoverarvi propri oggetti, cicli o altro. Senza inoltre pensare alle responsabilità nelle quali i condomini potrebbero incorrere per modifiche di locali di proprietà comune in assenza delle occorrenti autorizzazioni urbanistiche, all’incidenza della destinazione dell’area e sue modifiche materiali sulle normative di sicurezza vigenti nello stabile (norme antincendio) ed alle problematiche che potrebbero configurarsi a seguito dell’occupazione di tali aree con scopi ben diversi ed avulsi dal mero deposito di oggetti funzionali alla pulizia dello stabile. Sarà pertanto opportuno che l’Assemblea, per il tramite del proprio Amministratore, quanto prima, provveda a richiedere lo sgombero del locale, assegnando semmai all’impresa di pulizie un armadietto con serratura per i propri attrezzi; in difetto, potrà agire direttamente il singolo condomino contro la lesione di propri interessi e ragioni.

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