Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Furto in costanza di Ponteggio

 

ARTICOLO PUBBLICATO SU LA REPUBBLICA DEL 18/11/2007

 

Quesito:

Lo scorso mese di maggio, durante i lavori di rifacimento della facciata, è stato montato un ponteggio dal quale sono passati i ladri che, saliti al secondo piano dello stabile, si sono introdotti nel mio appartamento con danni relativi e sottrazione di beni. Ho parlato con l’amministratore il quale mi ha detto che l’unico responsabile è l’impresa e quest’ultima mi ha detto che la sua responsabilità vale solo durante l’orario di lavoro, nel quale svolge opera di custodia, e non al di fuori e che io dovevo premunirmi di antifurto apposito. Come mi devo comportare

Risponde : Avv. DANIELA POLITINO

             I furti negli appartamenti condominiali agevolati dalla presenza di impalcatura purtroppo statisticamente non sono più da considerarsi eventi episodici o imprevedibili. La Giurisprudenza di merito e di legittimità ha avuto modo di affrontare in più occasioni tale fattispecie di danno arrivando ad elaborare nel tempo l’assioma di una sempre più frequente responsabilità dell’appaltatore per non avere adottato le più opportune cautele per prevenire l’evento criminoso e, anche se in maniera più controversa, una responsabilità solidale del Condominio. Nello specifico la ditta appaltatrice dei lavori risponde ex art 2043 c.c. per non avere messo in atto alcuna forma di tutela atta ad evitare l'accesso agli appartamenti condominiali, ed ex art 2051 in relazione all’onere di vigilanza nascente dal legame di custodia con lo stabile condominiale. Passando all’analisi delle disposizioni normative per ciò che concerne l’appaltatore, il primo riferimento normativo è la generalissima previsione di cui all’art. 2043 c.c., che prevede che "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona al altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Esiste nel nostro ordinamento un principio generale del neminem laedere, dalla cui applicazione ne discende che se viene dimostrato come l’appaltatore trascuri le più elementari norme di diligenza, di perizia e la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature creando, quindi, un agevole accesso ai ladri, egli di fatto pone in essere le condizioni per il verificarsi del danno e dunque non può non andare esente da responsabilità. La Suprema Corte in casi simili ritiene, pertanto, rilevante il precipuo sopradescritto comportamento omissivo arrivando così a ritenere sussistente la responsabilità dell’impresa appaltatrice ogniqualvolta questa abbia omesso di adottare gli opportuni accorgimenti atti a scongiurare il furto, agevolando in tal modo gli autori del medesimo ed indipendentemente dall’eventuale inserimento di specifici obblighi a carico dell’appaltatore come imposti dalla committente nel contratto di appalto (Cfr Cass. n. 5840/91 e 5775/98, Cass 2844/2005 e la recenti pronuncie di merito del Tribunale di Milano 28 ottobre 2002 e Tribunale di Roma n° 2884 del 2005). Va da sé peraltro che trattandosi di responsabilità di tipo extracontrattuale il danneggiato rectius derubato dovrà dare prova rigorosa dell’effettivo danno (quali e di quale valore sono stati i beni asportati) del fatto di avere posto in essere tutte le forme di cautela connessa alla difesa della proprietà (finestre chiuse) nonché dell’esistenza del nesso di causalità tra il furto e eventuali omissioni di precauzioni da parte dell'appaltatore che siano ovviamente ritenute idonee per non consentire l'uso dei ponteggi per compiere il supposto reato di ad opera di terzi. Peraltro nell’affermare la responsabilità dell’appaltatore vi è anche un riferimento alla previsione di cui all’art 2051 cc secondo il quale“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.Secondo parte della dottrina ed una costante giurisprudenza fedele al dogma del “nulla poena sine culpa”, la norma dell’art. 2051c.c.stauisce che il soggetto che detiene un potere fisico diretto e non occasionale sulla cosa, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura ha un precipuo dovere che si concreta nell’attività di vigilare e provvedere affinché la cosa non arrechi pregiudizio ad altri. La norma altresì pone a carico del custode una presunzione di colpa, che può esser vinta soltanto dando prova del caso fortuito ovvero che l’evento dannoso sia stato provocato da causa esterna o estranea. In tale ottica la responsabilità dell’appaltatore sorgerebbe in virtù del suo ruolo di custode e dalla violazione del dovere di vigilanza che incombe sullo stesso in virtù del rapporto di custodia stesso in forza del quale si presumerebbe una colpa a suo carico con evidenti agevolazioni probatorie per il danneggiato rispetto alla precedente fattispecie normativa. Sul punto una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha statuito che “in caso di furto consumato da persone introdottesi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi eretti per la ristrutturazione dello stabile condominiale, è civilmente responsabile l’impresa ex art 2051 c.c. se non ha adottato le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, creando colposamente un agevole accesso per i ladri e ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno” (Cass. 2844/2005) Anche il Condominio può tuttavia non andare esente da responsabilità poiché proprio per la prevedibilità dell’azione delittuosa è configurabile anche a carico dello stesso un obbligo di prevenzione analogo a quello gravante sull’appaltatore. Peraltro circa il corretto riferimento normativo in generale sia conseguentemente in ordine alla responsabilità del Condominio la Giurisprudenza non è pacifica tanto da arrivare pure ad affermare che il Condominio non risponde per il furto avvenuto nell’appartamento di un inquilino (Cfr Cass 20133/2005). Secondo i Giudici di legittimità infatti per l’individuazione dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, non basta far riferimento al principio del “neminem laedere” ex art. 2043 c.c., ma è necessaria una norma di legge che lo preveda espressamente, ovvero l’esistenza di particolari rapporti giuridici o di una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui. La Corte afferma come nel caso in cui una persona subisca un furto nel proprio appartamento ad opera di ladri che vi si sono introdotti attraverso impalcature per lavori edilizi lasciate incustodite, il proprietario delle impalcature non può essere ritenuto civilmente corresponsabile del furto: la sua responsabilità non può essere ritenuta per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. (poiché tali attività danno luogo a responsabilità solo se il danno si sia prodotto durante il loro espletamento), né per cose in custodia ex art. 2051 c.c. (poiché le cose in custodia non danno luogo a responsabilità quando i danni siano cagionati dall’attività illecita di terzi), né per omissione di cautele ex art. 2043 c.c., poiché tale responsabilità sorge solo se si sia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare. Questo dunque il panorama normativo e giurisprudenziale: In conclusione fermo restando una imprescindibile previsione di responsabilità a carico dell’appaltatore ritengo che la soluzione al quesito non possa prescindere dagli elementi fattuali dai quali, può emergere una eventuale responsabilità solidale tra impresa e Condominio sia eventualmente anche personale dell’amministratore. Invero dovrà essere cura dell'amministratore inserire nel contratto di appalto anche una idonea clausola che responsabilizzi l’appaltatore a predisporre le più opportune cautele e riterrei utile che analoga clausola venga inserita nel mandato al direttore dei lavori, oltre ovviamente alla predisposizione di una serie di misure di cautela quali l’installazione di un sistema antifurto, la predisposizione di un’illuminazione notturna del ponteggio e la rimozione, al termine di ogni giornata di lavoro, delle scale di collegamento tra i diversi piani.

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