Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


La ripartizione delle spese al impianto elettrico

 

ARTICOLO PUBBLICATO SU LA REPUBBLICA DEL 24/02/2007

 

Quesito:

Ho acquistato casa in un vecchio condominio di Bologna ove ora si rendono necessari ingenti lavori all’impianto elettrico condominiale, anche per la messa a norma. Alcuni condomini storici riterrebbero di suddividere le spese per parti uguali tra i dodici condomini, stante una vecchia delibera a suo tempo presa dalla maggioranza dei condomini. Io non sono d’accordo e vorrei pagare per millesimi, è corretto ? quale criterio adottare per legge ?

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

             Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, anche della Suprema Corte di Cassazione, le spese che si rendano necessarie a fronte di interventi di manutenzione all’impianto elettrico comune ed adeguamento alle normative di sicurezza, devono essere sostenute dai condomini per millesimi generali, conformemente al criterio dettato dall’articolo 1123, 1° comma, c.c., e non per parti uguali (vedi ex plurimix: Cassazione Civile, N° 2301, del 16 febbraio 2001). I condomini possono derogare al criterio di riparto c.d. legale, mediante una convenzione alla quale aderiscano unanimemente tutti i condomini contenuta in un regolamento di condominio c.d. “contrattuale” o in una delibera unanime. Per altrettanto consolidata ed unanime giurisprudenza, la deroga di maggioranza ai criteri legali di riparto delle spese, è radicalmente nulla, e non meramente annullabile. L’Assemblea di condominio non può infatti assumere delle decisioni in contrasto con le normative di legge, e se lo fa, pone in essere degli atti nulli, per eccesso di potere ed in quanto in lesione dei diritti del singolo condomino. I poteri dell’Assemblea in materia di riparto delle spese, sono infatti circoscritti alla mera verificazione ed applicazione dei criteri più opportuni al caso concreto. Conformemente, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza N° 171001, del 27 luglio 2006, ha dichiarato la nullità della delibera assembleare con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali di riparto delle spese, per la prestazione di servizi nell’interesse comune. Pertanto, nel caso di specie, per le ragioni sopra addotte, dovranno ripartirsi le spese di adeguamento dell’impianto elettrico alle normative di legge, sulla base dei millesimi generali, non potendosi sostenere la diversa ripartizione, in parti uguali, sulla base del disposto di una precedente delibera assembleare di maggioranza.

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