Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


 

LOCAZIONI TURISTICHE

 

Quesito:

Possiedo una casa al mare che per la prossima stagione estiva vorrei concedere in locazione non potendo io stessa trascorrervi le vacanze per motivi di lavoro. Vorrei, quindi, sapere quale tipo di contratto dovrò concludere nel rispetto della legge.

 

 

Risponde: avv. DEBORA LOLLI

 

Da quanto si può evincere dalla sua domanda, non sembrano esservi dubbi che nel suo caso siamo in presenza di una locazione con finalità turistica. Infatti, affinché possa dirsi sussistere questo tipo di locazione, devono esistere contemporaneamente diverse condizioni, le quali caratterizzano e contestualmente differenziano la locazione con finalità turistica dalle altre locazioni ad uso abitativo previste e disciplinate dalla legge n. 431/1998. Il primo presupposto è certamente quello legato alla localizzazione territoriale dell’immobile: infatti, affinché possa stipularsi un contratto di locazione con finalità turistica, è necessario che l’immobile oggetto dello stesso sia situato in un luogo contraddistinto per l’affluenza del turismo, quale ben potrebbe essere una località di mare, di montagna o termale, o città con un ricco patrimonio artistico. Questo aspetto, tuttavia, da solo non è sufficiente, occorre anche la finalità turistica. Infatti, l’immobile deve essere concesso in locazione non per uso abitativo o commerciale, ma prettamente per i motivi che sono logicamente legati alla sua stessa ubicazione, quali potrebbero essere lo svago o la vacanza nei luoghi di mare e montagna, la cura e il riposo nelle località termali, o la cultura e la curiosità per quanto attiene le città d’arte.

Naturale conseguenza di questo secondo presupposto, pertanto, non può che essere la precarietà della durata del rapporto contrattuale. Infatti, se è vero che le parti possono concordare liberamente la durata della locazione turistica, è altrettanto vero che la stessa deve necessariamente essere caratterizzata da una durata limitata, seppure con possibilità di rinnovazione tacita.Gli aspetti descritti, dunque, rappresentano le condizioni necessarie per stipulare un contratto di locazione con finalità turistica. Accertata, dunque, la presenza di tali requisiti rispetto all’immobile che lei intende concedere in locazione, la normativa cui fare riferimento è a tutt’oggi quella del Codice Civile, e precisamente gli art. 1571 e ss c.c. Infatti, la legge 431/1998, nel delimitare il proprio ambito di applicazione, all’art. 1 stabilisce espressamente l’inapplicabilità a questo tipo di contratto di molte delle sue più innovative disposizioni, risultando queste effettivamente incompatibili con i requisiti fondamentali per le locazioni con finalità turistica.  Quindi, sul piano sostanziale, restano ben poche le norme della legge 431/1998 applicabili a questa fattispecie di contratto mentre, d’altro canto, sul piano formale, anche in questa sede si è ritenuto che debba trovare applicazione l’importante ed innovativa disposizione dettata dall’art. 1, quarto comma, della citata legge, che richiede la forma scritta, a pena di nullità, per la stipulazione di validi contratti di locazione. Per concludere, ella ben potrà concedere in locazione la sua casa al mare per la prossima stagione estiva, con ampia autonomia contrattuale con riferimento sia alla durata del contratto, sia all’ammontare del canone di locazione che alle altre clausole contrattuali, usando, peraltro, l’accortezza di concludere detto contratto in forma scritta ed enunciando in esso in modo chiaro e preciso la finalità turistica per la quale ella intende locare l’immobile.

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