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LOCAZIONI
TURISTICHE
Quesito:
Possiedo una casa al
mare che per la prossima stagione estiva vorrei
concedere in locazione non potendo io stessa
trascorrervi le vacanze per motivi di lavoro.
Vorrei, quindi, sapere quale tipo di contratto dovrò
concludere nel rispetto della legge.
Risponde: avv.
DEBORA LOLLI
Da quanto si può evincere dalla sua domanda, non
sembrano esservi dubbi che nel suo caso siamo in
presenza di una locazione con finalità turistica.
Infatti, affinché possa dirsi sussistere questo tipo
di locazione, devono esistere contemporaneamente
diverse condizioni, le quali caratterizzano e
contestualmente differenziano la locazione con
finalità turistica dalle altre locazioni ad uso
abitativo previste e disciplinate dalla legge n.
431/1998. Il primo presupposto è certamente quello
legato alla localizzazione territoriale
dell’immobile: infatti, affinché possa stipularsi un
contratto di locazione con finalità turistica, è
necessario che l’immobile oggetto dello stesso sia
situato in un luogo contraddistinto per l’affluenza
del turismo, quale ben potrebbe essere una località
di mare, di montagna o termale, o città con un ricco
patrimonio artistico. Questo aspetto, tuttavia, da
solo non è sufficiente, occorre anche la finalità
turistica. Infatti, l’immobile deve essere concesso
in locazione non per uso abitativo o commerciale, ma
prettamente per i motivi che sono logicamente legati
alla sua stessa ubicazione, quali potrebbero essere
lo svago o la vacanza nei luoghi di mare e montagna,
la cura e il riposo nelle località termali, o la
cultura e la curiosità per quanto attiene le città
d’arte.
Naturale conseguenza di questo secondo presupposto,
pertanto, non può che essere la precarietà della
durata del rapporto contrattuale. Infatti, se è vero
che le parti possono concordare liberamente la
durata della locazione turistica, è altrettanto vero
che la stessa deve necessariamente essere
caratterizzata da una durata limitata, seppure con
possibilità di rinnovazione tacita.Gli aspetti
descritti, dunque, rappresentano le condizioni
necessarie per stipulare un contratto di locazione
con finalità turistica. Accertata, dunque, la
presenza di tali requisiti rispetto all’immobile che
lei intende concedere in locazione, la normativa cui
fare riferimento è a tutt’oggi quella del Codice
Civile, e precisamente gli art. 1571 e ss c.c.
Infatti, la legge 431/1998, nel delimitare il
proprio ambito di applicazione, all’art. 1
stabilisce espressamente l’inapplicabilità a questo
tipo di contratto di molte delle sue più innovative
disposizioni, risultando queste effettivamente
incompatibili con i requisiti fondamentali per le
locazioni con finalità turistica. Quindi, sul piano
sostanziale, restano ben poche le norme della legge
431/1998 applicabili a questa fattispecie di
contratto mentre, d’altro canto, sul piano formale,
anche in questa sede si è ritenuto che debba trovare
applicazione l’importante ed innovativa disposizione
dettata dall’art. 1, quarto comma, della citata
legge, che richiede la forma scritta, a pena di
nullità, per la stipulazione di validi contratti di
locazione. Per concludere, ella ben potrà concedere
in locazione la sua casa al mare per la prossima
stagione estiva, con ampia autonomia contrattuale
con riferimento sia alla durata del contratto, sia
all’ammontare del canone di locazione che alle altre
clausole contrattuali, usando, peraltro,
l’accortezza di concludere detto contratto in forma
scritta ed enunciando in esso in modo chiaro e
preciso la finalità turistica per la quale ella
intende locare l’immobile. |