Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


Mi                                                                         14/11/2004

Locazioni commerciali

 

Quesito:

Sono proprietario di un immobile nel quale, prima della naturale scadenza del contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione in data 31/01/2004, il conduttore svolgeva un’attività commerciale. Peraltro, ho provveduto a corrispondere al conduttore l’indennità per la perdita dell’avviamento riconosciutagli dalla legge soltanto il 30/10/2004, data nella quale il conduttore ha provveduto a rilasciare l’immobile di mia proprietà libero da persone e cose. Vorrei sapere se mi è consentito chiedere al conduttore, oltre al pagamento dei canoni a me dovuti dal giorno della scadenza del contratto fino all’effettiva liberazione dell’immobile, anche il maggior danno che ho subito a causa del mancato rilascio dello stesso alla scadenza contrattuale.

 

Risponde:  avv. Debora Lolli

 

Gentile lettore, per rispondere a tale quesito occorre effettuare una breve premessa sul rapporto esistente tra le norme che disciplinano la materia e cioè l’art. 1591 c.c. e l’art. 69 della legge n. 392/1978. L’art. 1591 c.c. fa riferimento al caso in cui il conduttore sia in mora rispetto alla riconsegna dell’immobile oggetto del contratto, stabilendo che questi debba corrispondere, oltre ai canoni scaduti, un maggior danno nel caso in cui il locatore produca la prova dei pregiudizi lamentati. L’art. 69, comma 10, della legge n. 392/1978, dal canto suo, regola espressamente la fattispecie dei contratti di locazione di immobile ad uso non abitativo, stabilendo che, nei casi in cui il locatore proponga azione di esecuzione forzata contro il conduttore a seguito del mancato rilascio spontaneo dell’immobile da parte di quest’ultimo, tale azione sia comunque condizionata dalla corresponsione da parte del locatore dell’indennità per l’avviamento commerciale in favore del conduttore stesso.  È opportuno rilevare, infatti, che per anni la dottrina e la giurisprudenza non si sono pronunciate in modo univoco rispetto all’applicazione dell’una o dell’altra norma per risolvere questo tipo di controversie, creando, pertanto, opposti schieramenti in merito ai rapporti che intercorrono tra le stesse. Un primo orientamento giurisprudenziale, dunque, affermava che il locatore subiva chiaramente un danno nel momento in cui non riacquistava la disponibilità dell’immobile una volta sciolto il contratto, e che, pertanto, allo stesso spettava il diritto al risarcimento del danno o comunque a un indennizzo, non essendo più in essere il contratto stesso. Diversamente, altra parte della giurisprudenza sosteneva che il comportamento del conduttore che si rifiutava di rilasciare l’immobile fino all’effettivo ottenimento da parte del locatore dell’indennità di sua spettanza non era qualificabile come inadempimento contrattuale, bensì come naturale conseguenza del comportamento inadempiente del locatore, al quale, pertanto, non spettava altro che il versamento dei canoni maturati da parte del conduttore in mora, senza alcun maggior danno, come avrebbe richiesto invece l’art. 1591 C.C. Entrambi questi opposti orientamenti sono stati argomentati e sostenuti in egual misura, fino alla storica sentenza n. 1170/2000 della Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale è pervenuta alla conclusione che nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, una volta scaduto il contratto, il conduttore che rifiuti la restituzione dell’immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell’indennità per l’avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto e non anche a risarcire il maggior danno in ipotesi subito da quest’ultimo. In conclusione, ella ben potrà chiedere al conduttore il versamento dei canoni scaduti nella misura contrattualmente prevista e maturati dopo la data di scadenza del contratto di locazione fino alla data di definitiva liberazione dell’immobile di sua proprietà, ma non potrà chiedere il risarcimento del maggior danno che ella dimostri di avere subito a causa del protrarsi dell’occupazione oltre la data di scadenza del contratto.

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