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Mi
14/11/2004
Il diritto di rivalsa dell’Assicurazione
Quesito:
Sono un inquilino
di uno stabile condominiale, pochi mesi fa dal mio
appartamento si è sprigionato un incendio che ha
causato danni sia nella mia abitazione, sia nel vano
scale. L’Assicurazione condominiale ha risarcito al
condominio i danni provocati ma successivamente mi
ha chiesto di rimborsargli quanto ha liquidato.
Volevo da voi qualche delucidazione sulla
correttezza della pretesa.
Risponde:
Francesco Musolesi, Consulente
Assicurativo APPC
A norma dell’articolo
1916 c.c. la Compagnia di Assicurazione, che ha
risarcito il danno si sostituisce, per l’ammontare
dello stesso, nei diritti dell’assicurato (in questo
caso il Condominio) verso i terzi responsabili
(l’inquilino). L’articolo 1916 c.c. costituisce uno
strumento normativo finalizzato a garantire la
corretta applicazione del principio indennitario nel
caso di esistenza di più soggetti obbligati al
pagamento del danno, in questo caso l’Assicurazione,
in base al contratto e l’inquilino in quanto
responsabile del danno causato al condominio. La
normativa in oggetto non fa altro che trasferire il
diritto ad ottenere il risarcimento, dall’Assicurato
all’Assicuratore nei limiti dell’indennizzo pagato.
I presupposti per l’esercizio dell’azione sono
comunque costituiti dal pagamento dell’indennizzo e
l’individuazione del soggetto responsabile del
danno. La Compagnia di Assicurazione può rinunciare
ad esercitare questo diritto nei confronti di
determinati soggetti (es. inquilini), mediante una
clausola contrattuale. La principale motivazione è
data dalla comunanza di interessi tra Assicurato e
Compagnia di Assicurazione. Nel caso in esame è
chiaro il rapporto fra il condominio, l’inquilino e
l’Assicuratore. Ritengo pertanto opportuno inserire
nelle polizze di assicurazione tale clausola,
soprattutto a tutela dei singoli inquilini e
proprietari degli appartamenti. |