Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


15/02/2004

INTERESSI SUL DEPOSITO CAUZIONELE

Quesito:

Qualche anno fa ho stipulato un contratto di locazione di durata quadriennale avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo che è attualmente in scadenza. Al momento della firma del contratto ho versato al proprietario un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone di locazione. Peraltro, il contratto prevede che su tale deposito cauzionale non maturino gli interessi legali. Vorrei sapere se alla scadenza del contratto posso pretendere dal locatore la corresponsione degli interessi legali sul deposito cauzionale benché tale previsione sia esclusa.

 

Risponde: avv. Debora Lolli

 

Conviene anzitutto ricordare che, l’obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione, ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione specifica del deposito, che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore (Cass. Civ., Sez. III, 20 gennaio 1997, n. 538). Il diritto del conduttore alla restituzione del deposito cauzionale si prescrive nel termine di dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale di locazione.

Quando il deposito cauzionale esaurisce la sua funzione di garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal conduttore sorge in capo a quest’ultimo, oltre al diritto alla restituzione della somma versata a tale titolo, anche l’ulteriore diritto a vedersi riconoscere dal locatore gli interessi legali maturati su detta somma. Infatti, l’art. 11 della legge 27/07/1978 n. 392 (cd. legge sull’equo canone), ancora in vigore in quanto non abrogato dalla legge di riforma delle locazioni ad uso abitativo, ossia la legge n. 431 del 30/12/1998, oltre a prevedere che il deposito cauzionale versato dal conduttore al proprietario non possa essere superiore a tre mensilità, prescrive, altresì, che tale deposito sia fruttifero ossia produttivo di interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno, o comunque al termine del rapporto contrattuale unitamente al deposito cauzionale.

La stessa giurisprudenza ha confermato in tempi recenti (Cass. Civ., Sez. III, 19/08/2003, n. 12117) che l’obbligo da parte del proprietario di corrispondere al conduttore gli interessi legali maturati sulla somma depositata a titolo di cauzione sia inderogabile da parte dei contraenti. Secondo la Suprema Corte, infatti, la disposizione ex art. 11 della legge 392/1978 ha valore imperativo poiché persegue finalità di carattere generale consistenti nella tutela del contraente più debole e nell’impedire che i frutti della relativa somma, percepibili dal locatore, possano tradursi in realtà in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione.

Conseguentemente qualsiasi clausola contrattuale difforme, che disponga in sostanza l’infruttiferità del deposito cauzionale, potrebbe essere ritenuta nulla per contrasto con l’art. 11 sopra menzionato.

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