Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


18 gennaio 2004

 

Le Spese di pulizia delle Scale nel regolamento condominiale

Quesito:

Amministro un Condominio per il quale fu predisposto dal costruttore un Regolamento nel quale si prevede che: “le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale dovranno essere ripartite tra i condomini sulla base della tabella scale redatta secondo le indicazioni dell’articolo 1124 c.c.”. Nella prima assemblea i condomini presenti, la totalità degli acquirenti, escluso il costruttore ancora proprietario di poche unità immobiliari, hanno deliberato l’approvazione del Regolamento di condominio con alcune modifiche, tra le quali: “Le spese di pulizia delle scale dovranno essere ripartite in parti uguali tra i condomini utilizzatori”. Così è stato fatto per una decina d’anni, oggi un condomino, presente alla predetta riunione ed allora favorevole, ritiene che tali spese debbano essere ripartite secondo la “Tabella Scale” in quanto previsto nel Regolamento originario. Come mi devo comportare, potete fornirmi un’indicazione sulla possibile soluzione della controversia.

 

Risponde: ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Egregio Amministratore,

                                               va anzitutto precisato che, secondo il disposto dell’articolo 1131 c.c. l’Amministratore deve eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio, pertanto non spetta all’Amministratore il potere di sindacare sulla validità del deliberato assembleare ne tanto mento sulle clausole del regolamento di condominio o sulle successive variazioni deliberate dall’assemblea dei condomini; potere che spetta solamente all’Autorità Giudiziaria se ed in quanto ritualmente investita della controversia dal condomino che assuma l’illegittimità della delibera assembleare. Va poi preliminarmente osservato che, l’articolo 1124 c.c. nella sua formulazione letterale si riferisce alle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale e non alle spese di pulizia di quest’ultime. Le spese di manutenzione e ricostruzione attendono a lavori periodici ed indispensabili per mantenere la normale efficienza delle scale conservandole dal normale logorio, mentre le spese di pulizia, e per inciso così anche le spese di illuminazione, rappresentano delle spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso e godimento delle cose comuni e di quelle proprie (v. conformemente Cass. Civile N°8657 del 3.10.1996). È pertanto errato parlare di manutenzione quando si tratta di spese di pulizia, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione dell’utilità della cosa comune e che, l’Assemblea può legittimamente decidere come ripartire nell’ambito delle attribuzioni riconosciutele dagli articoli 1135 e 1138 c.c. Ciò premesso bisogna aggiungere che, il Regolamento di condominio redatto dal costruttore e successivamente inserito per relationem negli atti d’acquisto dei singoli condomini può contenere disposizioni “contrattuali” che incidono sulla sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino, modificabili solamente con il voto unanime di tutti i condomini, e norme “regolamentari” che riguardano invece le modalità d’uso delle cose comuni ed in genere l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi condominiali, modificabili a maggioranza. Le spese di pulizia delle scale, come ci ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza N°2018 del 19.02.1993, attendono all’organizzazione ed al funzionamento delle cose comuni destinate a servire i condomini sono propriamente classificabili come norma regolamentare, e pertanto il criterio di ripartizione di tali spese eventualmente previsto nell’ambito di un regolamento di condominio è legittimamente modificabile dall’assemblea dei condomini con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (ex art. 1136 c.c. 2° comma). Orbene nel caso di specie il regolamento di condominio si riferiva alle sole spese di manutenzione e ricostruzione delle scale e non anche a quelle di pulizia, per le quali la prima assemblea di condominio, con un’ampia maggioranza, a ritenuto di prevedere una norma ad hoc, senza porre in essere alcuna variazione della disciplina pattuita per le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale. Anche nella alquanto improbabile ed altrettanto denegata interpretazione che dovesse far rientrare le spese di pulizia scale nella disciplina di cui alla pattuizione del regolamento condominiale de quo, si dovrà ritenere, conformemente all’orientamento giurisprudenziale richiamato, che legittimamente l’assemblea di condominio abbia modificato il criterio di riparto originariamente previsto, non essendo necessaria l’unanimità dei consensi per la modifica di una norma “regolamentare”. Va infine aggiunto che il condomino che ora contesta il criterio di ripartizione delle spese di pulizia in parti uguali, lo ha approvato in sede assembleare, e per gli anni successivi, devo ritenere, abbia approvato i bilanci consuntivi e preventivi, o quantomeno non abbia posto in essere alcuna impugnativa ex art. 1137 c.c. e pertanto ora potrebbe solamente agire invocando e provando la nullità della delibera condominiale.

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