|
18/07/2004
Le
spese per il Certificato Prevenzione Incendi
Quesito:
Nel condominio in cui sono proprietario di un
magazzino al piano interrato, si è deciso di avviare
la pratica della obbligatoria certificazione di
prevenzione incendi. Essa riguarda essenzialmente la
messa a norma delle due centrali termiche – in cui è
compreso anche lo spostamento dei contatori gas (il
mio locale è privo di riscaldamento), degli
ascensori (da cui non sono servito) e della zona
autorimessa. E' quest'ultima situazione che comunque
abbisogna degli interventi maggiori per
compartimentazioni ed altro Si è deciso che le spese
da sostenere verranno ripartite secondo i millesimi
di ciascun proprietario. Mi chiedo perché debbo
partecipare anche per la quota parte di ascensori e
centrali termiche.
Risponde : ANDREA
TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
Gentile Lettore,
Nell’ambito degli
edifici in Condominio, per la ripartizione delle
spese trova applicazione l’articolo 1123 del codice
civile a mente del quale, ogni condomino deve
contribuire alle spese necessarie alla conservazione
ed al godimento delle parti comuni secondo il valore
proporzionale delle singole proprietà, salvo che si
tratti di cose destinate a servire i condomini in
misura diversa, allorché le spese dovranno essere
ripartite secondo l’uso che ciascuno può farne.
Come pure, aggiunge l’ultimo comma del precitato
articolo, qualora un edificio abbia più scale,
cortili, lastici o impianti destinati a servire una
parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla
loro manutenzione sono a carico del gruppo di
condomini che ne trae utilità.
Ciò premesso, nel
caso di specie, essendo il Suo magazzino, al piano
interrato, sprovvisto dell’impianto di riscaldamento
e non servito dall’ascensore, può ritenersi che
tutte le spese attinenti alla messa a norma della
centrale termica, allo spostamento dei contatori del
gas o degli ascensori, dovranno imputarsi al gruppo
di condomini che utilizzano detti impianti, come
pure le spese necessarie per la messa a norma delle
autorimesse dovranno ripartirsi sui diversi
proprietari di quest’ultime. Potranno invece porsi a
carico della Sua unità immobiliare, secondo il
rispettivo millesimo generale, le spese attinenti
alla redazione e presentazione della domanda volta
all’ottenimento del certificato di prevenzione
incendi, trattandosi di una pratica necessaria per
tutto lo stabile nel suo complesso, come pure quelle
opere materiali che assumano una obbligatorietà in
relazione a spazi o servizi di sua comproprietà ed
utilizzo. Al riguardo è interessante osservare come
la Corte d’Appello di Roma lo scorso 24 aprile 1991
ha sentenziato che, le spese per la riparazione di
porte “tagliafuoco” e per l’impianto di
ventilazione dei box, dovessero essere ripartite tra
i soli proprietari dei medesimi beni, e non anche
tra gli altri condomini che non possiedono
autorimesse, non potendo avere alcuna rilevanza a
riguardo la circostanza che, tali misure attengono
alla sicurezza dell’intero edificio. |