Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


18/07/2004

 

Le spese per il Certificato Prevenzione Incendi

Quesito:

 

Nel condominio in cui sono proprietario di un magazzino al piano interrato, si è deciso di avviare la pratica della obbligatoria certificazione di prevenzione incendi. Essa riguarda essenzialmente la messa a norma delle due centrali termiche – in cui è compreso anche lo spostamento dei contatori gas (il mio locale è privo di riscaldamento),  degli ascensori (da cui non sono servito) e della zona autorimessa. E' quest'ultima situazione che comunque abbisogna degli interventi maggiori per compartimentazioni ed altro Si è deciso che le spese da sostenere verranno ripartite secondo i millesimi di ciascun proprietario. Mi chiedo perché  debbo partecipare anche per la quota parte di ascensori e centrali termiche.

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Gentile Lettore,

 

                                 Nell’ambito degli edifici in Condominio, per la ripartizione delle spese trova applicazione l’articolo 1123 del codice civile a mente del quale, ogni condomino deve contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni secondo il valore proporzionale delle singole proprietà, salvo che si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, allorché le spese dovranno essere ripartite secondo l’uso che ciascuno può farne.  Come pure, aggiunge l’ultimo comma del precitato articolo, qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastici o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

 

Ciò premesso, nel caso di specie, essendo il Suo magazzino, al piano interrato, sprovvisto dell’impianto di riscaldamento e non servito dall’ascensore, può ritenersi che tutte le spese attinenti alla messa a norma della centrale termica, allo spostamento dei contatori del gas o degli ascensori, dovranno imputarsi al gruppo di condomini che utilizzano detti impianti, come pure le spese necessarie per la messa a norma delle autorimesse dovranno ripartirsi sui diversi proprietari di quest’ultime. Potranno invece porsi a carico della Sua unità immobiliare, secondo il rispettivo millesimo generale, le spese attinenti alla redazione e presentazione della domanda volta all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, trattandosi di una pratica necessaria per tutto lo stabile nel suo complesso, come pure quelle opere materiali che assumano una obbligatorietà in relazione a spazi o servizi di sua comproprietà ed utilizzo. Al riguardo è interessante osservare come la Corte d’Appello di Roma lo scorso 24 aprile 1991 ha sentenziato che, le spese per la riparazione di porte “tagliafuoco” e  per l’impianto di ventilazione dei box, dovessero essere ripartite tra i soli proprietari dei medesimi beni, e non anche tra gli altri condomini che non possiedono autorimesse, non potendo avere alcuna rilevanza a riguardo la circostanza che, tali misure attengono alla sicurezza dell’intero edificio.

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