Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


18/07/2004

 Il Residence – chiusura di un cancello

Quesito:

Abito in un residence di 10 villette mono e bifamiliari. L'ingresso del residence è dotato di un cancello manuale che noi proprietari decidemmo di lasciare sempre aperto. Oggi, da parte di alcuni residenti, è nata l'esigenza di chiudere l'accesso al residence per evitare che le auto entrino troppo velocemente. Si stanno valutando diverse soluzioni (sbarra, cancello automatico, dosso), ma ci sono pareri discordi. Nel caso non riuscissimo a trovare l'accordo potremmo imporre la decisione della maggioranza? Potremmo  ripristinare il vecchio cancello manuale che l'impresa costruttrice aveva installato? 

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

Nella supposta assenza di pattuizioni convenzionali atte ad inquadrare giuridicamente il complesso immobiliare da Lei descritto come “residence formato da 10 villette”, e a darvi una specifica regolamentazione, ricorre il disposto di cui all’articolo 2248 del codice civile a mente del quale “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII° libro III° del codice civile”, ovverosia della “Comunione”. Posto poi che le norme di cui al capo secondo sul Condominio negli edifici, sono dettate per i canonici condomini verticali, pur essendoci giurisprudenza che estende l’applicabilità delle predette norme anche a situazioni in cui vi sono beni comuni a servizio di più edifici in condominio cosiddetti “Supercondominii”, nel caso di specie, di un ingresso comune a più villette autonome, riterrei più propriamente applicabili le norme in materia di comunione di cui al capo primo. Ciò premesso dall’applicazione del combinato disposto degli articoli 1104 e 1105 del codice civile, rileva che ogni comunista è tenuto alle spese di manutenzione e conservazione delle cose comuni ed al rispetto delle deliberazioni prese dalla maggioranza dei partecipanti alla comunione, che saranno vincolanti anche per i dissenzienti e per gli assenti, a patto che tutti i comunisti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione ed invitati alla assemblea. Le quote di contribuzione, si presumeranno uguali in assenza di una diversa determinazione, come disposto dal primo comma dell’articolo 1101 del c.c.. Anche la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che il ripristino di una cancellata già esistente o l’installazione su di questa di un sistema di automazione rappresenta atto di ordinaria amministrazione e non innovazione; al riguardo la Corte d’Appello di Milano ha sentenziato che “non costituisce innovazione il ripristino di un cancello esistente ab origine e rimasto poi inutilizzato per lungo tempo”(Appello Milano 25 giugno 1991 n° 817), come pure, ex plurimis, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che non costituisce innovazione ma semplice modificazione l’installazione di un automatismo al cancello comune, rispondendo allo scopo di un uso del bene più proficuo, più comodo e ad una maggior sicurezza evitando la mancata chiusura per negligenza (Trib. Brescia sentenza del 7 settembre 1991).

Ciò detto nel caso in parola, potrà convocarsi l’Assemblea partecipanti alla comunione e raccogliere così la delibera della maggioranza di questi.  

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