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L’Installazione dei
contabilizzatori di calore
Quesito:
Ho rilevato il vostro indirizzo dalla pagina
dedicata di “La Repubblica” di cui sono un fedele
lettore. Un mio congiunto è proprietario di un
appartamento in un piccolo condominio, con
riscaldamento centralizzato, e vorrebbe installare
i contabilizzatori di calore per la rilevazione e
contabilizzazione dei consumi individuali; quale
maggioranza occorrerebbe per la delibera
assembleare.
Risponde : ANDREA
TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna
Il nostro legislatore ha inteso
disciplinare il caso in esame, espressamente
nell’ambito della legge N° 10 del 09 gennaio 1991
“Norme in materia d’uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico …” ove all’articolo 26,
punto 5, ha testualmente stabilito, che per le
innovazioni relative all’adozione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore e
per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente
registrato, l’assemblea di condominio decide a
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del
codice civile. Tale norma di legge, supportata da
una ratio socio-economica a tutela delle esigenze
sociali e di pubblico interesse, quali quelle del
risparmio energetico per espressa disposizione, si
colloca nell’ambito della disciplina codicistica di
cui all’articolo 1136 c.c., e pertanto non è
suscettibile di deroga da parte del Regolamento di
condominio ex art. 1138 c.c., come pure non potrebbe
essere limitata nella sua applicazione da una norma
regolamentare preesistente.Pertanto il Suo congiunto
potrà richiedere all’Amministratore dello stabile di
inserire all’ordine del giorno della prossima
adunanza l’argomento, in un apposito e ben motivato
punto, e raccogliere così l’espressione
dell’assemblea, che a maggioranza potrà deliberare
l’innovazione in deroga all’art. 1120 c.c..Si noti
poi che, non riportando il testo della legge alcuna
menzione circa il computo della maggioranza
richiesta, ovverosia se debba considerarsi la sola
maggioranza delle quote millesimali, la doppia
maggioranza richiesta dall’articolo 1136, 2° comma
c.c., degli intervenuti che rappresenti almeno la
metà del valore dell’edificio, oppure la maggioranza
espressa dall’assemblea, alcuni autori ritengono
sufficiente la maggioranza semplicemente espressa
dai presenti all’assemblea. |