Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


L’Installazione dei contabilizzatori di calore

Quesito:

 

Ho rilevato il vostro indirizzo dalla pagina dedicata di “La Repubblica” di cui sono un fedele lettore. Un mio congiunto è proprietario di un appartamento in un piccolo condominio, con riscaldamento centralizzato,  e vorrebbe installare i contabilizzatori di calore per la rilevazione e contabilizzazione dei consumi individuali; quale maggioranza occorrerebbe per la delibera assembleare.

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

                Il nostro legislatore ha inteso disciplinare il caso in esame, espressamente nell’ambito della legge N° 10 del 09 gennaio 1991 “Norme in materia d’uso razionale dell’energia, di risparmio energetico …” ove all’articolo 26, punto 5, ha testualmente stabilito, che per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile. Tale norma di legge, supportata da una ratio socio-economica a tutela delle esigenze sociali e di pubblico interesse, quali quelle del risparmio energetico per espressa disposizione, si colloca nell’ambito della disciplina codicistica di cui all’articolo 1136 c.c., e pertanto non è suscettibile di deroga da parte del Regolamento di condominio ex art. 1138 c.c., come pure non potrebbe essere limitata nella sua applicazione da una norma regolamentare preesistente.Pertanto il Suo congiunto potrà richiedere all’Amministratore dello stabile di inserire all’ordine del giorno della prossima adunanza l’argomento, in un apposito e ben motivato punto, e raccogliere così l’espressione dell’assemblea, che a maggioranza potrà deliberare l’innovazione in deroga all’art. 1120 c.c..Si noti poi che, non riportando il testo della legge alcuna menzione circa il computo della maggioranza richiesta, ovverosia se debba considerarsi la sola maggioranza delle quote millesimali, la doppia maggioranza richiesta dall’articolo 1136, 2° comma c.c., degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, oppure la maggioranza espressa dall’assemblea, alcuni autori ritengono sufficiente la maggioranza semplicemente espressa dai presenti all’assemblea.

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