Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


23/05/2004

Le spese di pulizia e di tinteggiatura del vano scale

 

Quesito:

Diversi anni addietro, l’Assemblea del mio Condominio deliberò (con il mio voto contrario) di suddividere la spesa per la pulizia delle scale per il 50%  in base ai millesimi di proprietà ed il 50% sulla scorta dei millesimi relativi all’uso dell’ascensore. Detti millesimi, assieme ad altri, risultano stabiliti da una apposita tabella di frazionamento allegata ai vari rogiti di acquisto. E corretto il sistema di riparto, potrebbe essere variato ?

E’ poi corretto ripartire secondo il criterio dei millesimi di proprietà la spesa per la tinteggiatura del vano scale confinante, oltre che con i muri perimetrali, anche con le pareti del vano di corsa ascensore e dal quale si accede a quattro pianerottoli di consistente superficie (anch’essi oggetto del tinteggio), su ciascuno dei quali insistono gli ingressi di tre appartamenti, di cui due posti ad un paio di metri oltre al profilo del vano scala ?     

 

Risponde : ANDREA TOLOMELLI – Presidente dell’ALAC di Bologna

 

 Occorre da subito precisare che, le spese di pulizia e di illuminazione delle scale non sono le spese di manutenzione e ricostruzione delle stesse alle quali fa riferimento l’articolo 1124 c.c., pertanto non è di diretta applicazione il disposto di cui al precitato articolo. Infatti, come ha già avuto modo di chiarire la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N° 8657 del 3 ottobre 1996, le spese di pulizia e di illuminazione del vano scale non configurano oneri per la conservazione dell’integrità e del valore capitale delle cose comuni, bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole utilizzo delle cose comuni e di quelle proprie, con la conseguenza che i condomini sono tenuti a contribuirvi non già in base ai millesimi di comproprietà, ma piuttosto in base all’uso che ciascuno di essi può fare delle scale, in applicazione del disposto di cui all’articolo 1123 - 2° comma c.c.. Di qui l’Assemblea, nell’ambito delle proprie facoltà, ex articolo 1138 c.c., potrà regolamentare la ripartizione delle spese di pulizia in ragione dell’utilità che le scale portano per ogni condomino, deliberando con il quorum di cui al II° comma dell’articolo 1136 c.c., ovverosia con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (vedi conformemente Cassazione Civile N° 2018 del 19 febbraio 1993) Nel caso di specie, nel Suo condominio, anni addietro, si è deciso di ripartire le spese di pulizia per una metà in ragione dei millesimi generali e per l’altra metà secondo in millesimi “Ascensore”, forse non tenendo conto che i millesimi ascensore già dovrebbero essere stati calcolati ex articolo 1124 c.c. per un 50% in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per il restante 50% in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Per quanto attiene alla giustezza o meno di distinguere gli oneri per la pulitura del vano scale da quelli per il cortile, lo ritengo corretto nell’ambito della vostra attuale ripartizione delle spese, essendo chiamati a contribuirvi i condomini anche in ragione dell’altezza del piano, parametro ininfluente allorquando si vadano a suddividere le spese di pulizia del cortile. Quanto infine alla suddivisione delle spese di tinteggiatura del vano scale, essendo questo un bene comune a tutti i condomini indistintamente ed in ragione dei rispettivi millesimi di comproprietà, nell’assenza di particolari disposizioni regolamentari, ritengo sia corretto adottare una ripartizione sulla base di questi millesimi ex art. 1123, primo comma, rimanendo però a carico dei soli proprietari dell’impianto ascensore la spesa per la tinteggiatura della struttura  esterna dell’ascensore, secondo i rispettivi millesimi di comproprietà dell’impianto stesso. Si potrebbe poi, in ultima analisi, ipotizzare un addebito particolare per le spese di tinteggiatura dei diversi pianerottoli, ai soli utilizzatori, ipotizzando una funzione esclusiva per quest’ultimi.

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