Raccolta dei Quesiti rivolti all’Associazione  Liberi Amministratori Condominiali e all’Associazione Piccoli Proprietari Case Sedi di Bologna già pubblicati su La Repubblica


25/04/2004

l’imposta di registro per le pertinenze dell’abitazione principale

Quesito:

Sono il padre di due minori cui intendo intestare la proprietà di un'autorimessa sita in Bologna, autorimessa che acquisterei da terze persone e che potrebbe qualificarsi come pertinenza di un appartamento che io ed i miei figli abbiamo ereditato da mia moglie, con i benefici prima casa, due anni or sono.

In particolare vorrei sapere a quanto ammonta l'imposta di registro che in sede di compravendita dovrò versare al Notaio il quale, a sua volta, provvederà a pagare la detta imposta all’Ufficio del Registro, in qualità di mio corresponsabile di imposta, ai sensi di Legge.

 

Risponde: Chiara Moruzzi, Notaio in Cesena

 

La Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna, con vincolante parere, si  è espressa nel senso di riconoscere all'acquirente di un'autorimessa, pertinenziale ad una unità immobiliare ad uso abitativo, acquistata in precedenza sia con atto di vendita sia per successione con i benefici "prima casa", i detti benefici. Conseguentemente chi acquista oggi un posto auto, una autorimessa, una cantina od un magazzino che possano qualificarsi pertinenza di un’immobile ad uso abitativo, con atto di compravendita successivo all'acquisto anche per successione dell'abitazione, purché pervenuti con la ridotta Imposta di Registro al 3% (laddove per gli immobili pervenuti per successione, essendo sparita l'imposta di registro, si parla più propriamente di imposta ipo-catastale) non è tenuto a pagare un'imposta di registro sull'acquisto della pertinenza del 10% sul valore dichiarato in Atto, bensì il solo 3% sul valore posto in Atto, con differenze notevoli per il portafoglio! ....allora è il caso di dire una volta tanto "GRAZIE UFFICIO DEL  REGISTRO".

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