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25/04/2004
l’imposta di registro per le
pertinenze dell’abitazione principale
Quesito:
Sono il padre di due minori cui
intendo intestare la proprietà di un'autorimessa
sita in Bologna, autorimessa che acquisterei da
terze persone e che potrebbe qualificarsi come
pertinenza di un appartamento che io ed i miei figli
abbiamo ereditato da mia moglie, con i benefici
prima casa, due anni or sono.
In particolare vorrei sapere a quanto
ammonta l'imposta di registro che in sede di
compravendita dovrò versare al Notaio il quale, a
sua volta, provvederà a pagare la detta imposta
all’Ufficio del Registro, in qualità di mio
corresponsabile di imposta, ai sensi di Legge.
Risponde:
Chiara Moruzzi, Notaio in Cesena
La Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia
Romagna, con vincolante parere, si è espressa nel
senso di riconoscere all'acquirente di
un'autorimessa, pertinenziale ad una unità
immobiliare ad uso abitativo, acquistata in
precedenza sia con atto di vendita sia per
successione con i benefici "prima casa", i detti
benefici. Conseguentemente chi acquista oggi un
posto auto, una autorimessa, una cantina od un
magazzino che possano qualificarsi pertinenza di
un’immobile ad uso abitativo, con atto di
compravendita successivo all'acquisto anche per
successione dell'abitazione, purché pervenuti con la
ridotta Imposta di Registro al 3% (laddove per gli
immobili pervenuti per successione, essendo sparita
l'imposta di registro, si parla più propriamente di
imposta ipo-catastale) non è tenuto a pagare
un'imposta di registro sull'acquisto della
pertinenza del 10% sul valore dichiarato in Atto,
bensì il solo 3% sul valore posto in Atto, con
differenze notevoli per il portafoglio! ....allora è
il caso di dire una volta tanto "GRAZIE UFFICIO DEL
REGISTRO". |